Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6113 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
1 Aula 'B' LA CORTE SUP06 1 13/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLOCO ITALIAN DICAS AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 9764/00 Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere Cron..17710. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 06/02/02 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende,2002 590 giusta delega in atti;
-1- - - controricorrente avverso la sentenza n. 25790/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/12/99 R.G.N. 43923/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato ALESSANDRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, si rimette alla corte per il rinvio. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di IN TT, il quale, collocato a riposo nel corso della vigenza del CCNL 1990/1992, aveva chiesto la liquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo degli aumenti stipendiali previsti da tale contratto e da pagarsi nell'arco triennale di vigenza del contratto stesso. Affermava il Tribunale che la pretesa del lavoratore trovava fondamento negli artt.38 e 96 del CCNL, la cui formulazione deponeva inequivocabilmente nel senso che le parti sociali avevano inteso determinare l'insorgenza del diritto alla percezione per intero degli aumenti stipendiali sin dalla data di entrata in vigore del menzionato contratto (gennaio 1990), limitandosi a frazionarne nel tempo solo il pagamento, così che nell' "ultimo stipendio mensile", al quale, ai sensi della legge n.829/73, andava commisurata l'indennità di buonuscita, dovevano considerarsi inclusi tutti gli aumenti predetti. Contro questa sentenza propone ricorso la società Ferrovie dello Stato con due motivi di censura. L'intimato resiste con controricorso e nell'imminenza dell'udienza di discussione ha presentato istanza di rinvio, allegando il verbale della XI Commissione Permanente della Camera dei Deputati relativo alla proposta di legge sul trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato. Motivi della decisione Con il primo motivo la spa Ferrovie dello Stato, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge n.829 del 1973, dell'art. 7, comma 3, legge n.75 del 1980, dell'art. 21, ultimo comma, legge n.210 del 1985, dell'art. 13 d.l. n. 98 del 1995, degli artt. 37, 38, comma 5, e 96, commi 3 e 4, CCNL 1990/1992 in 3 relazione agli artt. 12, disposizioni sulla legge in generale, e 1362 e segg. cod.civ., e per vizi di motivazione, assumendo che il Tribunale ha solo parzialmente esaminato la disciplina (legislativa e contrattuale) applicabile alla materia della indennità di buonuscita, non considerando, in particolare, che dalla stessa si evince chiaramente come la ripetuta indennità debba essere erogata con riguardo esclusivo a quanto disposto dall'art.14 della legge n. 829/73, norma che ne prevede il calcolo in base all' ultimo stipendio mensile percepito dal lavoratore, senza che sia consentito alla contrattazione collettiva di diversamente regolamentarla e determinarla. Tra l'altro, il giudice a quo, nella analisi dell'art. 96 del CCNL, ha ritenuto di poter interpretare il punto 3 alla luce di quanto disposto dal successivo punto 4, senza considerare che il primo regolamentava la buonuscita, mentre il secondo regolava l'istituto, affatto diverso, del trattamento di quiescenza, ai fini del quale soltanto doveva tenersi conto dei miglioramenti economici con riferimento a tutto il personale (anche, quindi, per quello cessato dal servizio medio tempore nell'arco di vigenza del contratto). Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 e si duole che il Tribunale abbia ritenuto la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria, in contrasto con il divieto previsto dalla norma denunciata in relazione a tutte le prestazioni a carico di gestori di forme previdenziali obbligatorie, a prescindere dalla natura previdenziale o retributiva dell'emolumento corrisposto. Il Collegio - premesso che non vi è ragione di rinviare la decisione in attesa di una eventuale futura disciplina legislativa che dovrebbe prevedere la definizione in senso favorevole agli ex dipendenti - osserva che è fondato il primo motivo di ricorso. Come da ultimo rilevato, in motivazione, nella sentenza 6 dicembre 2001 n. 15433, numerose controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori. 4 In alcune delle proprie decisioni la Corte ha ritenuto corretta, l'interpretazione del contratto collettivo 1990/1992 che ha negato la possibilità di attribuire gli aumenti stipendiali scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, più in generale, il principio secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto stesso (vedi, tra le altre, Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400, 29 gennaio 2001 n.1210, 25 maggio 2001 n. 7173). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che 1'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042, 23 giugno 2000 n.8558, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). Il Collegio reputa di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi, ritenendo che la questione debba essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni 5 che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. Nel caso controverso, la disciplina legale di riferimento, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata sia a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato spa;
vicenda, quest'ultima che ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale e retributiva, senza, peraltro, minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. Deve quindi condividersi la tesi della società ricorrente nel senso della necessaria applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. Quanto alla previsione contrattuale dello “scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo), la stessa non concreta una "rateizzazione" in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva - se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante - ma una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. 6 Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa del lavoratore infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 dei 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. A seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso resta ovviamente assorbita la doglianza, proposta con il secondo motivo, in ordine al cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali sul credito per differenze della buonuscita. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte è legittimata, ai sensi dell'art.384 c.p.c., a provvedere direttamente nel merito e così al rigetto della domanda del lavoratore. Si stima equo compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 6 febbraio 2002 Il Presidente Il Consiglierest Антон % ене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.6 APR. 2002. IL CANCE 1 : 7