Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2014, n. 7723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7723 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/11/2014
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO OL Antonio - Consigliere - N. 3360
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 52752/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NT N. IL 13/03/1963;
IO IA N. IL 30/04/1968;
IO LO N. IL 13/01/1941;
avverso la sentenza n. 2064/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Cena e Cancellario.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 22 settembre 2008 dal locale Tribunale, appellata da OL AN, IO SS ed IO OL, dichiarati responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver, la prima quale Amministratore Unico della società "POTS S.r.l."e gli altri quali amministratori di fatto, distratto L. 3 miliardi 300 milioni mediante un giroconto sul c/c personale di IO OL, facenti parte del finanziamento di L. 3 miliardi 488 milioni ottenuto nel dicembre 1988 dal Ministero dell'Industria per la realizzazione in comune di Scafati di un'attività industriale;
fallimento dichiarato il 7 ottobre 1999. I giudici del merito hanno anche rilevato che IO OL, dominus del gruppo di imprese che faceva capo a lui, dopo aver acquistato dalla ALCATEL un'area industriale in Scafati e dovendo tener fede all'impegno di assunzione di 170 lavoratori già impegnati dalla società venditrice, aveva trasferito la produzione di parti elettroniche realizzata nel milanese nella nuova area produttiva, ottenendo a tal fine il finanziamento da parte del Ministero per l'acquisizione dei macchinari necessari.
Altro elemento considerato è la celebrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore di un procedimento con le imputazioni di truffa aggravata e associazione per delinquere volta alla realizzazione di truffe, avente per oggetto proprio l'ottenimento del finanziamento ministeriale a fronte del semplice trasferimento a Scafati delle attrezzature utilizzate presso la IMEL, altra società dell'IO, attrezzature semplicemente ripristinate e rimesse a nuovo, ben diverse dai nuovi macchinari di recente produzione che erano stati l'oggetto del progetto finanziato con pubblico denaro. Nei riguardi della sentenza della Corte territoriale hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i tre imputati.
OL AN deduce violazione di legge e vizio di motivazione per esser stata ritenuta al corrente dell'intenzione di IO OL di realizzare una truffa facendo finanziare l'acquisto di macchinati mai comprati e sostituiti con macchinari usati e ripristinati. Rileva che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d'appello, nelle sue dichiarazioni mai aveva ammesso di sapere che i macchinari non erano stati acquistati e che quindi le fatture emesse dalla società inglese ES, sarebbero state false, con conseguente qualificazione in termini di attività distrattiva di quella che l'IO aveva realizzato con la sua collaborazione;
la ricorrente, amministratore di diritto della società fallita, sarebbe stata illegittimamente ritenuta coinvolta nella concreta amministrazione della società, sia per la partecipazione all'attività di trasferimento dei fondi avvenuta su richiesta di IO OL e con la collaborazione di IO SS, sia per la affermata sua presenza in Scafati in ripetute occasioni, mentre i viaggi in Campania sarebbero stati molto limitati, non tali da potersi configurare un'intromissione gestoria nell'attività della società fallita. Deduce poi violazione di legge per l'intervenuta utilizzazione per la prova dei fatti della sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti, per il reato di truffa. Illegittimamente i giudici del merito avrebbero utilizzato quella sentenza che non poteva contenere un accertamento di responsabilità ed i cui contenuti venivano contraddetti dalle acquisizioni probatorie del dibattimento sulla consapevolezza della truffa.
Deduce anche violazione di legge per non aver considerato i giudici del merito che il reato di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori sociali non si sarebbe potuto realizzare perché i fondi ricevuti dalla POTS sarebbero stati provento di truffa e non sarebbero entrati nel patrimonio della società, con ciò rendendo impossibile il configurarsi di una distrazione in danno dei creditori. Con ulteriore motivo lamenta l'eccessività della pena per non esser stata applicata nel minimo e con la massima riduzione per le attenuanti genetiche.
IO SS lamenta che, accusata di essere amministratore di fatto, il Tribunale l'aveva considerata concorrente in qualità di extranea nella bancarotta fraudolenta, con violazione del principio di correlazione fra accusa a sentenza, mentre la Corte territoriale aveva poi considerato la prevenuta quale amministratore di fatto della società, con ulteriore violazione del medesimo principio. Con ulteriore motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla sua partecipazione consapevole all'operazione ascritta a padre. In seno alla società avrebbe svolto mansioni impiegatizie sempre sotto le direttive del padre e sarebbero state travisate le dichiarazioni della teste NE, che avrebbe chiarito, invece, quanto fosse marginale la posizione della prevenuta nell'organizzazione del gruppo, mentre secondo i giudici del merito aveva fornito elementi tali da rendere sicura la sua qualifica di amministratore di fatto come il padre. Nè sarebbe significativo che avesse accompagnato la OL in banca per il trasferimento dei fondi sul conto del padre.
Il ricorso di IO OL deduce difetto di motivazione per non aver la Corte di merito motivato sul diniego dell'applicazione della pena che l'imputato aveva richiesto in primo grado, non ottenendo l'assenso del Pubblico Ministero e che aveva riproposto al termine del giudizio di primo grado senza ottenere risposta alcuna, così come la Corte territoriale non aveva motivato sulla riproposizione della questione in sede di giudizio di appello.
Deduce poi il ricorrente violazione di legge per contrasto fra la contestazione di causazione dolosa del fallimento prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2 L. Fall. e la sentenza che aveva ritenuto il fatto di distrazione punito ex art. 216, comma 1, n. 1 L. Fall.; deduce violazione di legge da parte delle sentenze di merito che avevano ritenuto la dizione del capo di imputazione una sorta di errore materiale e comunque un'inesattezza che non avrebbe inciso sulle possibilità di difesa del prevenuto dal comunque esplicitato addebito di distrazione. Deduce poi violazione di legge per non aver, i giudici del merito, considerato non punibili le pretese condotte distrattive aventi ad oggetto beni non entrati nel patrimonio della società, perché acquisiti mediante azione delittuosa;
nel caso, le somme asseritamente distratte sarebbero state acquisite mediante truffa e mai sarebbero entrate nel patrimonio, non venendo così a costituire garanzia per le ragioni dei creditori.
Con ulteriore motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per aver i giudici del merito basato l'affermazione di responsabilità sul compendio probatorio acquisito nel processo di Nocera Inferiore, mentre quello formatosi davanti all'a.g. di Milano sarebbe stato insufficiente.
Le affermazioni del curatore e quelle della teste NE sarebbero insufficienti a confortare l'ipotesi accusatoria, mentre gli elementi di prova ricavabili dal processo celebratosi davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, dovendo esser valutati ex art. 238 bis c.p.p., altro non sarebbero che indizi privi di riscontri.
Con un quinto motivo lamenta l'affermazione di responsabilità nonostante che, secondo le modifiche alla Legge fallimentare intervenute successivamente alla dichiarazione di fallimento, la società non sarebbe stata soggetta a fallimento.
Con un sesto motivo lamenta difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio ed in particolare sull'entità della pena e la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Le doglianze di natura processuale sono state affrontate e correttamente risolte dalla Corte di merito.
Non considera il ricorso OL, laddove censura l'utilizzazione a fini probatori della sentenza emessa a suo carico ex artt. 444 e segg. c.p.p. nel diverso processo per truffa, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 10094 del 25/2/2011, Rv. 249642) "la sentenza di patteggiamento pronunciata in altro procedimento penale, stante l'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, ben può essere acquisita e valutata ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen."; la Corte al proposito ha evidenziato, in motivazione che il Collegio condivide, l'inserirsi di una tale posizione, sviluppata anche dalle S.U. della Corte, nel solco dell'interpretazione della Corte costituzionale, la quale, per riconoscere la compatibilità del rito speciale con i principi della Costituzione, ha rilevato che la sentenza ex art. 444 "presuppone pur sempre la responsabilità" dell'imputato (v, sentenza n. 155/1996) e che alla rinuncia a contestare "il fatto" e la propria "responsabilità" consegue coerentemente che su quel "fatto" e sulla relativa attribuibilità si formi il giudicato (v. sentenza n. 336/2009). Manifestamente infondata anche la doglianza della IO in tema di corrispondenza fra contestazione e sentenza. Come è peraltro osservato dalla ricorrente medesima, la contestazione di cui all'imputazione concerneva al sua posizione di amministratore di fatto della società fallita, correttamente individuata e ritenuta anche dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, che sul punto ha evidentemente rettificato una prospettazione considerata non corretta del primo giudice, divenuta del tutto irrilevante a fronte di un'impugnazione che ha portato ad un risultato in linea, quanto meno, con la contestazione, se non con le prospettazioni dell'imputata. Manifestamente infondato anche il motivo di ricorso del ricorso per IO OL riferito alla contestazione in sede di rinvio a giudizio, come consacrata nel capo di imputazione. Ha correttamente evidenziato la Corte territoriale come, al di là del dato testuale della rubrica in cui si faceva riferimento anche all'addebito di aver cagionato il fallimento, il pubblico ministero, nella formulazione dell'imputazione, laddove era chiaramente evidenziato e contestato un addebito distrattivo, con l'espresso riferimento all'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1, n. 1), L. Fall. non aveva neppure citato il riferimento normativo, l'art. 223, comma 2, n. 2), L. Fall. concernente l'accusa di causazione dolosa del fallimento. Già il primo giudice, considerando quella dell'imputazione una mera ridondanza derivante da errore materiale, aveva circoscritto il perimetro fattuale dell'accusa all'ipotesi distratti va, dalla quale, come esattamente ha osservato la Corte territoriale, il prevenuto si era potuto difendere ed aveva in concreto sviluppato le proprie difese, senza lesione alcuna del suo diritto di difesa, a presidio del quale si pone la disposizione normativa invocata dal ricorrente. Nel merito, rileva innanzitutto il Collegio che è manifestamente infondato il motivo di ricorso sviluppato per IO OL, laddove si sostiene violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto per fatti asseritamente distrattivi commessi in relazione al patrimonio di soggetto economico che, seppur dichiarato fallito nel 1999, si dovrebbe considerare non assoggettatale al fallimento, in quanto rientrante nella nozione di piccolo imprenditore, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 L. Fall., come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, trovandosi al di sotto delle soglie da quelle disposizioni previste. Ad avviso del Collegio del tutto correttamente la Corte di merito ha rilevato che, secondo la giurisprudenza delle S.U. di questa Corte (Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239398) "il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex artt. 216 e segg. non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso". La sentenza di fallimento non può essere sindacata dal giudice penale, ne' i nuovi contenuti dell'art. 1 L. Fall. incidono su un dato strutturale del paradigma della bancarotta, ma "sulle condizioni di fatto per la dichiarazione di fallimento, sicché non possono dirsi norme extrapenali che interferiscono sulla fattispecie penale. E il giudice penale, che non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento sulla base della normativa all'epoca vigente, allo stesso modo non può escluderne gli effetti sulla base di una normativa sopravvenuta." Del pari manifestamente infondate sono le doglianze, sviluppate nei ricorsi per la OL ed IO OL, dove si sostiene che i beni ottenuti dall'imprenditore poi fallito mediante azioni costituenti reato, nella specie il delitto di truffa aggravata, non rientrerebbero nel patrimonio dell'impresa fallita e non potrebbero esser considerati quali facenti parte del compendio posto a garanzia delle obbligazioni sociali, con la conseguenza che l'eventuale distrazione non rileverebbe ai sensi dell'art. 216 L. Fall.. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - dalla quale non si vedono motivi per discostarsi - in tema di reati fallimentari, per beni del fallito ex art. 216, L. Fall. si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà. Nella definizione di tale sfera si prescinde dal modo di acquisto dei beni, di tal che anche quelli ottenuti con mezzi illeciti ed in particolare per appropriazione indebita, o truffa, rientrano in tale novero, così che si è affermato il principio secondo cui (Sez. 5, n. 8373 del 27/9/2013, Rv. 259041) la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto l'iter criminoso si esaurisce con l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'imprenditore in stato di decozione, mentre la sottrazione degli stessi beni a tale patrimonio è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere (Conf:
n. 1341 del 1987, Rv. 175009; n. 23318 del 2004, Rv. 228863; n. 44159 del 2008 Rv. 241692; n. 45332 del 2009, Rv. 245156).
Manifestamente infondati sono anche i motivi concernenti le posizioni individuali dei ricorrenti a fronte dell'affermata responsabilità. La OL, amministratore di diritto della società fallita, è stata chiaramente e correttamente individuata come coinvolta nell'attività, ascrivibile ai soggetti qualificati come amministratori di fatto, volta alla distrazione della maggior parte del contributo pubblico ricevuto dalla società per la realizzazione di investimenti che erano stati oggetto di diverso procedimento per truffa. I giudici del merito hanno chiaramente rilevato come proprio alla OL si deve la concreta acquisizione del contributo pubblico e la pressoché contestuale distrazione a favore del conto personale dell'IO, operazione non possibile senza la sua personale e consapevole partecipazione. La Corte di merito ha rilevato, con riferimento a plurimi contributi testimoniali ed in particolare a quello del curatore fallimentare ed alla teste NE Catia, come la prevenuta non fosse soggetto estraneo alla concreta amministrazione della società, ma fosse pienamente consapevole dell'avvenuto trasferimento dei macchinari già usati nella struttura produttiva lombarda a quella di Scafati, dove si sarebbero invece dovuti utilizzare macchinari acquistati con il contributo pubblico.
Il ricorso propone una diversa lettura delle emergenze processuali, riferendosi, nel tentativo di dimostrare la non consapevolezza da parte dell'amministratore formale dell'azione distrattiva degli IO, a diversi elementi di fatto ed a parti di verbalizzazioni dibattimentali da cui trarre conclusioni opposte a quelle alle quali era pervenuta la Corte di Appello. Pur affermando l'esistenza di un vizio di contraddizione della motivazione rispetto ai dati acquisiti e cioè di "travisamento della prova", non v'è argomento della ricorrente che non si ponga invece come censura sul significato e sulla interpretazione di tali elementi. Mentre l'unico "travisamento" prospettabile in questa sede per effetto della novella che ha modificato l'art. 606, comma 1, lett. e), del codice, dovrebbe concernere il significante, non il significato. Inoltre le parti di verbalizzazione asseritamente travisate, con riferimento ad es. alle dichiarazioni NE considerate dai giudici del merito come tali da dimostrare la consapevolezza la della prevenuta delle attività distrattive di IO, e riferite dalla ricorrente come al contrario dimostrative della propria buona fede, non sono state, con grave difetto di specificità del motivo, riportate e documentate per intero. Infatti non v'è brandello di verbalizzazione (e tali sono i passi riportati in ricorso assertivamente "travisati"), per quanto significativo, che possa essere "interpretato" fuori del contesto in cui è inserito, che questa Corte non conosce e non può valutare. E gli aspetti del giudizio interni all'ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, attengono interamente al "merito", e non ai possibili vizi del percorso formativo del convincimento rilevanti in questa sede. Nè questo può risolversi in una istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, al quale non può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione d'ogni tesi non accolta o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non significativi o già implicitamente apprezzati come inconferenti, quando le ragioni seguite emergano comunque compiutamente e il convincimento raggiunto risulti supportato da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti, le emergenze istruttorie, i possibili significati, che sono idonee e sufficienti a giustificarlo.
Ad uguali conclusioni si deve giungere quanto alle doglianze di IO SS, in ordine alla propria partecipazione all'attività distrattiva organizzata ed orchestrata dal padre OL.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici del merito hanno individuato con chiarezza gli elementi da cui trarre la convinzione che la prevenuta non fosse solo mera ed ignara esecutrice delle direttive del padre, ma che, muovendosi indubbiamente secondo le linee da quello tracciate, avesse piena consapevolezza di ogni operazione di gestione alla quale collaborava ed alla valenza distrattiva di quella oggetto di imputazione.
La prevenuta è stata ripetutamente indicata dalle fonti dichiarative assunte nel processo di merito come addetta alle questioni finanziarie di più di una delle società del gruppo facente capo all'IO e quale soggetto che, con specifico riferimento al fatto distrattivo in questione, ben sapeva sia dell'inesistenza della società inglese ES, che avrebbe asseritamente emesso le fatture di vendita delle attrezzature mai acquistate dalla società fallita, sia della destinazione da dare ai fondi ricevuti dalla società, mediante i successivi bonifici che la OL avrebbe sottoscritto su sua indicazione in favore dei conti del padre, così realizzando la distrazione. Anche il ricorso dell'imputata fa riferimento a pretesi travisamenti della prova con riferimenti a parti di verbalizzazione ai quali si pretende inammissibilmente che la Corte dia diversa interpretazione rispetto a quella motivatamente e non illogicamente attribuita dai giudici del merito, senza che si deduca un inequivoco travisamento, non tanto del significato della prova quanto del contenuto, peraltro non prodotto integralmente, di specifiche espressioni completamente travisate.
Manifestamente infondato è il motivo del ricorso per IO OL in tema di responsabilità. Corretta è stata da parte dei giudici del merito l'utilizzazione delle risultanze del precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., che secondo la costante giurisprudenza della Corte "devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino". (Sez. 1, n. 4704 del 8/1/2014, Rv. 259414).
La Corte di merito ha rilevato come dalle dichiarazioni del curatore e della teste NE fosse risultato come, a monte della ricezione del contributo pubblico, vi fosse stato un apprestamento di false apparenze documentali e materiali, in modo da giustificare la percezione del contributo, percezione documentata dal rilievo delle emergenze dei conti della società, nonché nell'accertamento della predisposizione da parte della OL, che ha confermato la situazione in termini di ammissione del fatto storico, dei bonifici a favore dei conti personali dell'ARTTOLI per l'importo di cui alla rubrica.
E un compendio probatorio di tal fatta, logicamente valutato, sia nelle risultanze della sentenza irrevocabile, sia nelle dirette emergenze processuali, pare al Collegio del tutto idoneo a giustificare l'affermazione di responsabilità del prevenuto, il cui ricorso, peraltro, si riferisce a pretesi travisamenti del contenuto delle emergenze processuali che come si è visto sopra non sono stati dimostrati nei termini ammissibili in sede di legittimità. Quanto al trattamento sanzionatorio, inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è il quarto motivo del ricorso OL, concernente la misura della pena, non applicata nel minimo, così come la diminuzione per le concesse attenuanti generiche, giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato l'avvenuta condanna per truffa, che se non valutabile sotto il profilo della recidiva, perché definitiva in epoca successiva alla consumazione della bancarotta, ben è stato valutata come indicativa della disponibilità della prevenuta a violare la legge, nonché il comportamento processuale dell'imputata - elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133, 62-bis e 69 c.p. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. Sempre in tema di trattamento sanzionatorio, manifestamente infondati sono i motivi di ricorso di IO OL, sia quello con cui deduce difetto di motivazione per non aver la Corte di merito motivato sul diniego dell'applicazione della pena che l'imputato aveva richiesto in primo grado, non ottenendo l'assenso del Pubblico Ministero e che aveva riproposto al termine del giudizio di primo grado, senza ottenere risposta alcuna, sia quello con cui lamenta difetto di motivazione sull'entità della pena in concreto applicata dai giudici del merito e sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Osserva il Collegio che si tratta di doglianze che si risolvono in censure su valutazioni di merito, non ammissibili, come tali, nel giudizio di legittimità.
La Corte di merito ha motivato adeguatamente in merito alla congruità della pena inflitta, sia con riferimento alla pena base, di poco superiore al minimo edittale, improponibile a fronte di un fatto distrattivo conseguente ad un apprestamento truffaldino della gravità di quello riscontrata dai giudici del merito, laddove l'esistenza della truffa viene in rilievo come fatto che compone il complessivo quadro di un'operazione illecita per evidenziare la personalità del prevenuto, sia con riguardo all'aumento per la ritenuta aggravante.
Il riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità del prevenuto, del tutto congruo avendo riguardo a parametri previsti dall'art. 133 c.p., è anche valutabile ai fini di cui all'art. 62 bis c.p. correttamente negate dai giudici del merito.
Quanto rilevato sulla ritenuta congruità della pena in concreto applicata, rende ragione, seppure implicitamente, dell'impossibilità per i giudici del merito di ritenere congrua la pena di anni due di reclusione proposta dal prevenuto in primo grado e riproposta in sede di impugnazione. La relativa doglianza in questa sede è quindi del tutto destituita di fondamento. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00= per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015