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Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25980 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Piergiorgio Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25980 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 21 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto, nei confronti di NN LI, il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 20 settembre 2021 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo compreso tra il 26 febbraio e il 26 agosto 2020, nonché tra il 26 febbraio e il 26 agosto 2021. In particolare, il Tribunale aveva condiviso la valutazione del primo giudice, che aveva ritenuto i fatti segnalati (e, segnatamente, la pendenza di due procedimenti penali a suo carico, l'uno per il reato di diffamazione a mezzo soda! network, commesso 1'8 marzo 2020 ai danni dell'ex convivente, e l'altro relativo a minacce e mancata esecuzione di provvedimenti del giudice, denunciati il 22 marzo 2021 dalla seconda ex compagna), reputati di gravità tale da impedire la concessione del beneficio, siccome ritenuti sintomatici della mancata partecipazione di LI all'opera di rieducazione. 2. Ricorre LI per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché la 'mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia enfatizzato un episodio, quello della diffamazione a mezzo social network, ritenuto di scarsa rilevanza dal giudice della misura cautelare, tanto che non ne era seguito alcun aggravamento della misura stessa. Inoltre, la documentata avvenuta conclusione del processo avente per oggetto detta diffamazione per remissione di querela, a seguito di una lettera di scuse e di un'offerta di risarcimento danni nei riguardi della persona offesa, avrebbero imposto al giudice specializzato quantomeno di illustrare le ragioni per cui detta condotta, complessivamente valutata anche nel suo epilogo, nondimeno era stata ritenuta sintomatica della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Quanto all'ulteriore semestre in contestazione, ha censurato il mancato vaglio della documentazione allegata dalla difesa al punto 3 del reclamo e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla madre del condannato in sede d'investigazioni difensive. 2 Sotto altro profilo, il ricorrente ha lamentato la natura di mere pendenze giudiziarie dei fatti ritenuti ostativi alla concessione del beneficio, in violazione del principio della presunzione d'innocenza. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Piergiorgio Morosini, con requisitoria scritta depositata in data 13 gennaio 2023, ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Non è superfluo preliminarmente ricordare che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il condannato abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione. 2.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). 2.2. Sempre in via di premessa deve qui richiamarsi l'indirizzo ermeneutico secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509). È stata in particolare posta in risalto la necessità che, quanto al fatto integrante gli estremi di reato, «il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento 3 incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498). 2.3. Sotto altro profilo, va poi sottolineato che non osta al negativo giudizio da parte del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza la circostanza che l'episodio sia stato qualificato dal giudice della cautela di rilievo tale da non incidere sull'adeguatezza della misura. Ciò perché la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante ai fini della eventuale concessione del beneficio invocato, oltre ad avere un oggetto differente, costituisce oggetto di un apprezzamento del tutto autonomo, con l'unico limite dell'accertamento, da parte del giudice della cognizione, dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte del richiedente. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che - sulla scorta dei principi sopra richiamati - nessun pregio può essere attribuito agli argomenti svolti nel ricorso in punto di asserita qualificazione del fatto, da parte del giudice della cautela, di rilievo tale da non incidere sull'adeguatezza della misura e quelle riguardanti la natura non definitiva delle pendenze giudiziarie. 3.1. E, tuttavia, in tema di liberazione anticipata, allorché la pena venga espiata - come nel caso che ci occupa - agli arresti domiciliari e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l'esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l'evoluzione della personalità (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, Di Cataldo, Rv. 281057). In tale caso - si è spiegato - assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli. Tale parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l'evoluzione positiva della sua personalità (Sez. 1, n. 6259 del 07/11/1997, dep. 1998, Pistolesi, Rv. 209522); l'indagine sulla partecipazione all'opera di reinserimento deve essere, dunque, compiuta con riferimento alla condotta serbata, all'osservanza degli obblighi ed all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita (Sez. 1, n. 89 del 11/01/1994, Camarilla, Rv. 196561; Sez. 1, n. 3514 del 23/09/1992, Spampinato, Rv. 192841). Deve trattarsi di una valutazione d'insieme ed è illegittimo ogni automatismo (Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508), dovendo il diniego del beneficio essere sorretto, anche in caso di 4 trasgressione, da una completa valutazione fattuale e psicologica dell'addebito, in modo che ne risulti l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595). I relativi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, solo se sorretti da motivazione adeguata, razionale ed esaustiva. 3.2. Valutata alla stregua di tali principi, l'ordinanza impugnata si rivela viziata. A fronte della rituale allegazione da parte della difesa di elementi di conoscenza (segnatamente, le dichiarazioni della madre del condannato raccolte in sede d'investigazioni difensive), asseritamente suscettibili d'incidere sulla valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione reiettiva, il Tribunale di sorveglianza ha trascurato qualsiasi vaglio sugli stessi (in ipotesi anche al fine di escluderne la rilevanza) ed ha, pertanto, omesso di compiere la doverosa rivalutazione delle condotte poste in essere dal condannato e di verificarne, alla luce dell'andamento complessivo della misura, la reale incidenza in termini di partecipazione all'opera di rieducazione. 4. S'impone, alla luce di tali considerazioni, l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Cosi deciso 1'8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore VA NI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE eli 03-~n_e_ ?II° lieria
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Piergiorgio Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25980 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 21 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto, nei confronti di NN LI, il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 20 settembre 2021 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo compreso tra il 26 febbraio e il 26 agosto 2020, nonché tra il 26 febbraio e il 26 agosto 2021. In particolare, il Tribunale aveva condiviso la valutazione del primo giudice, che aveva ritenuto i fatti segnalati (e, segnatamente, la pendenza di due procedimenti penali a suo carico, l'uno per il reato di diffamazione a mezzo soda! network, commesso 1'8 marzo 2020 ai danni dell'ex convivente, e l'altro relativo a minacce e mancata esecuzione di provvedimenti del giudice, denunciati il 22 marzo 2021 dalla seconda ex compagna), reputati di gravità tale da impedire la concessione del beneficio, siccome ritenuti sintomatici della mancata partecipazione di LI all'opera di rieducazione. 2. Ricorre LI per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché la 'mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia enfatizzato un episodio, quello della diffamazione a mezzo social network, ritenuto di scarsa rilevanza dal giudice della misura cautelare, tanto che non ne era seguito alcun aggravamento della misura stessa. Inoltre, la documentata avvenuta conclusione del processo avente per oggetto detta diffamazione per remissione di querela, a seguito di una lettera di scuse e di un'offerta di risarcimento danni nei riguardi della persona offesa, avrebbero imposto al giudice specializzato quantomeno di illustrare le ragioni per cui detta condotta, complessivamente valutata anche nel suo epilogo, nondimeno era stata ritenuta sintomatica della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Quanto all'ulteriore semestre in contestazione, ha censurato il mancato vaglio della documentazione allegata dalla difesa al punto 3 del reclamo e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla madre del condannato in sede d'investigazioni difensive. 2 Sotto altro profilo, il ricorrente ha lamentato la natura di mere pendenze giudiziarie dei fatti ritenuti ostativi alla concessione del beneficio, in violazione del principio della presunzione d'innocenza. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Piergiorgio Morosini, con requisitoria scritta depositata in data 13 gennaio 2023, ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Non è superfluo preliminarmente ricordare che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il condannato abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione. 2.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). 2.2. Sempre in via di premessa deve qui richiamarsi l'indirizzo ermeneutico secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509). È stata in particolare posta in risalto la necessità che, quanto al fatto integrante gli estremi di reato, «il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento 3 incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498). 2.3. Sotto altro profilo, va poi sottolineato che non osta al negativo giudizio da parte del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza la circostanza che l'episodio sia stato qualificato dal giudice della cautela di rilievo tale da non incidere sull'adeguatezza della misura. Ciò perché la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante ai fini della eventuale concessione del beneficio invocato, oltre ad avere un oggetto differente, costituisce oggetto di un apprezzamento del tutto autonomo, con l'unico limite dell'accertamento, da parte del giudice della cognizione, dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte del richiedente. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che - sulla scorta dei principi sopra richiamati - nessun pregio può essere attribuito agli argomenti svolti nel ricorso in punto di asserita qualificazione del fatto, da parte del giudice della cautela, di rilievo tale da non incidere sull'adeguatezza della misura e quelle riguardanti la natura non definitiva delle pendenze giudiziarie. 3.1. E, tuttavia, in tema di liberazione anticipata, allorché la pena venga espiata - come nel caso che ci occupa - agli arresti domiciliari e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l'esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l'evoluzione della personalità (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, Di Cataldo, Rv. 281057). In tale caso - si è spiegato - assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli. Tale parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l'evoluzione positiva della sua personalità (Sez. 1, n. 6259 del 07/11/1997, dep. 1998, Pistolesi, Rv. 209522); l'indagine sulla partecipazione all'opera di reinserimento deve essere, dunque, compiuta con riferimento alla condotta serbata, all'osservanza degli obblighi ed all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita (Sez. 1, n. 89 del 11/01/1994, Camarilla, Rv. 196561; Sez. 1, n. 3514 del 23/09/1992, Spampinato, Rv. 192841). Deve trattarsi di una valutazione d'insieme ed è illegittimo ogni automatismo (Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508), dovendo il diniego del beneficio essere sorretto, anche in caso di 4 trasgressione, da una completa valutazione fattuale e psicologica dell'addebito, in modo che ne risulti l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595). I relativi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, solo se sorretti da motivazione adeguata, razionale ed esaustiva. 3.2. Valutata alla stregua di tali principi, l'ordinanza impugnata si rivela viziata. A fronte della rituale allegazione da parte della difesa di elementi di conoscenza (segnatamente, le dichiarazioni della madre del condannato raccolte in sede d'investigazioni difensive), asseritamente suscettibili d'incidere sulla valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione reiettiva, il Tribunale di sorveglianza ha trascurato qualsiasi vaglio sugli stessi (in ipotesi anche al fine di escluderne la rilevanza) ed ha, pertanto, omesso di compiere la doverosa rivalutazione delle condotte poste in essere dal condannato e di verificarne, alla luce dell'andamento complessivo della misura, la reale incidenza in termini di partecipazione all'opera di rieducazione. 4. S'impone, alla luce di tali considerazioni, l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Cosi deciso 1'8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore VA NI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE eli 03-~n_e_ ?II° lieria