Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2017, n. 51463
CASS
Sentenza 24 maggio 2017

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Massime1

In tema di liberazione anticipata, ben possono gli organi della sorveglianza valutare le infrazioni disciplinari commesse dal detenuto nel pertinente semestre anche se dichiarate estinte per buona condotta nel semestre successivo ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ai fini del rigetto della richiesta del beneficio, purché si proceda ad una completa valutazione fattuale e psicologica degli addebiti, in modo da indicarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

Commentario1

  • 1Considerazioni per liberazione anticipata dai domiciliari
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 giugno 2023

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il ricorso suesposto era ritenuto fondato. In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il condannato abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione, osservavano che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dal momento che, ai fini della concessione del beneficio, occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2017, n. 51463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51463
Data del deposito : 24 maggio 2017

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