Sentenza 24 maggio 2017
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, ben possono gli organi della sorveglianza valutare le infrazioni disciplinari commesse dal detenuto nel pertinente semestre anche se dichiarate estinte per buona condotta nel semestre successivo ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ai fini del rigetto della richiesta del beneficio, purché si proceda ad una completa valutazione fattuale e psicologica degli addebiti, in modo da indicarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
Commentario • 1
- 1. Considerazioni per liberazione anticipata dai domiciliariDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 giugno 2023
2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il ricorso suesposto era ritenuto fondato. In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il condannato abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione, osservavano che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dal momento che, ai fini della concessione del beneficio, occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2017, n. 51463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51463 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2017 |
Testo completo
5 1463-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 24/05/2017 Sentenza n. 1917/2017 Registro generale n. 45264/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. ARTURO CORTESE Presidente Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE ES, n. il 28/04/1972; avverso l'ordinanza n. 348/2016 TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, del 28/09/2016; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/09/2016, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha riget- tato il reclamo proposto da CE NC avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 10/02/2016 di rigetto di istanza di liberazione antici- pata in relazione ai semestri dal 20/05/2010 al 20/11/2010, dal 20/11/2012 al 20/05/2013 e dal 20/11/2014 al 20/05/2015. Il Tribunale ha osservato che, in relazione ai primi due semestri, i soli costituenti oggetto di reclamo, erano state commesse due infrazioni disciplinari in date 17/08/2010 e 30/01/2013. Nell'ordinanza impugnata è rilevata la possibilità di valutare negativamente tali infrazioni, connotate da particolare gravità, nonostante le stesse fossero state en- trambe condizionalmente sospese ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000, e dichiarate estinte per buona condotta tenuta nei sei mesi successivi.
2. L'CE propone personalmente ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, per violazione di legge in riferimento all'art. 80 cit., dedu- cendo di avere diritto alla fruizione del beneficio richiesto, in considerazione della dichiarazione di estinzione delle infrazioni disciplinari. Rileva, inoltre, di non aver af- frontato le motivazioni dei provvedimenti disciplinari nell'ambito dell'atto di recla- mo, proprio in conseguenza della dichiarazione di estinzione delle infrazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che la finalità principale del beneficio della liberazione anticipata consiste nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato, che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743). A tal fine, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro con- cretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessi- vo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condot- ta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivo- glia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con h continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 22935 del 04/05/2017, Cannizzo, non massima- ta;
Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311). 3 L'ampia portata del giudizio sulla "partecipazione all'opera rieducativa" e l'esigenza di "valutazione dei rapporti disciplinari nella loro concretezza" presup- pongono un'analisi completa del fatto storico in sé, a prescindere dalle ulteriori con- seguenze di carattere penale, disciplinare o di altra natura. La verifica che si impo- ne ai fini dell'eventuale ammissione al beneficio, d'altronde, riveste finalità del tutto peculiari, proprie del procedimento di sorveglianza, per cui, la pur autorevole valu- tazione effettuata per scopi diversi non può assumere portata vincolante. Ne consegue che gli organi della sorveglianza possono liberamente esaminare tutti i comportamenti mantenuti dal condannato nel corso dei semestri in valutazio- ne, senza dover essere condizionati dalla pendenza o dall'esito di eventuali proce- dimenti scaturiti per effetto della loro commissione (salva la necessaria considera- zione di un eventuale passaggio in giudicato di una pronunzia di condanna di natura penale). Questa Corte, d'altronde, in una vicenda similare, ha altresì affermato il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, ben possono essere valutati i fatti storicamente accertati, dimostrativi dell'insussistenza delle condizioni per fruire di una misura alternativa, e ciò a prescindere dal giudizio di colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, e senza quindi che sia necessario attendere la definizione di quest'ultimo (Sez. 1, n. 33826 dell'08/07/2014, Terribile, non massimata;
Sez. 1, n. 29189 del 10/05/2011, Gala- tolo, non massimata;
Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, Lo Cascio, Rv. 196234). Alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve riconoscersi il potere degli organi della sorveglianza di valutare liberamente le infrazioni disciplinari ai fini dell'eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata, anche nel caso di una loro declaratoria di estinzione disposta ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000 per buona condotta nei semestri successivi sempre che dalla moti- - vazione risulti l'avvenuta disamina di ogni elemento, di natura fattuale e psicologi- ca, attinente alla condotta ascritta al condannato, onde possa stabilirsene l'incidenza negativa sulla sua partecipazione all'opera rieducativa.
3. Ciò posto in ordine ai principi di diritto in materia, va osservato che il Tribuna- le ha svolto un esame globale degli elementi risultanti agli atti, con una motivazione sintetica, ma congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processu- ale, evidenziando la gravità delle due infrazioni commesse nei semestri in valuta- zione. Il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo di cui all'ordinanza impugnata, limitandosi a sminuire la rilevanza dei due episodi. Egli - entro i limiti in cui ciò gli è consentito in sede di legittimità - non formula specifiche contestazioni e 4 non chiarisce le ragioni, per le quali detti accadimenti non dovevano essere valutati negativamente.
4. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24 maggio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Aldo Esposito C Arturo contcontese DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA