Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. (Nella specie il tribunale, decidendo sul reclamo avverso il provvedimento di rigetto del magistrato di sorveglianza, aveva osservato, con motivazione condivisa dalla S.C., che la detenzione di un coltello - utilizzato per tenere in stato di soggezione i compagni di cella - riverberasse i propri effetti anche sui due semestri precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2013, n. 11597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11597 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 28/02/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 733
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 28983/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA LA N. IL 18/02/1981;
avverso l'ordinanza n. 731/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 17/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in relazione al periodo 22/42010/21.10.2010 con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari e il rigetto nel resto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 17.5.2012 il Tribunale di sorveglianza di Bari, decidendo sul reclamo proposto da MA LA avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia del 5.3.2012 con il quale era stata rigettata la richiesta del beneficio della liberazione anticipata in relazione a sei semestri (dal 21.10.2008 al 20.10.2011), rigettava il reclamo relativamente ai primi tre semestri (dal 21.10.2008 al 21.4.2010) e annullava il provvedimento impugnato relativamente agli ulteriori tre semestri (dal 21.4.2010 al 21.10.2011), disponendo la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Foggia affinché, previa acquisizione degli esiti dell'osservazione personologica, provvedesse a nuovo esame della domanda. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che la gravità dell'infrazione commessa nel terzo semestre - il 25.2.2010 era stato sequestrato nella cella occupata dal MA un coltello con il quale il predetto teneva in stato di soggezione i suoi compagni di cella - riverberasse i suoi effetti anche sui due precedenti semestri. Per quanto riguarda i successivi tre semestri, riteneva opportuno compiere una valutazione alla luce del contenuto dell'osservazione personologica, che non risultava essere stata acquisita, e pertanto annullava la decisione del Magistrato di sorveglianza relativamente ai predetti semestri, disponendo la trasmissione degli atti per nuovo esame al suddetto Magistrato di sorveglianza.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 54 dell'Ordinamento Penitenziario. In merito al rigetto del reclamo in relazione ai tre primi semestri, il ricorrente ha osservato che l'infrazione del 25.2.2010 poteva giustificare la mancata concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre in cui era stata commessa, ma non era dimostrativa dell'assenza di partecipazione del MA all'opera rieducativa anche nei due semestri precedenti, in quanto doveva tenersi conto del comportamento complessivo del detenuto, il quale non solo non aveva commesso altre infrazioni nel periodo in questione, ma aveva dimostrato di volere partecipare all'opera rieducativa frequentando corsi di musica e svolgendo attività lavorativa.
Ha censurato l'ordinanza anche nella parte in cui aveva disposto l'annullamento del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in relazione alla valutazione dei tre semestri successivi, poiché l'osservazione personologica poteva essere ritenuta indispensabile per concedere misure alternative alla detenzione, ma non il beneficio della liberazione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in relazione alla mancata concessione del beneficio della liberazione anticipata per i primi tre semestri (dal 21.10.2008 al 20.4.2010), non è fondato.
Il ricorrente, invero, si duole soltanto del fatto che la valutazione negativa, giustificata per il terzo semestre nel quale era stata commessa la suddetta infrazione, sia stata estesa anche ai due semestri antecedenti.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata di cui all'art.54 dell'Ordinamento Penitenziario non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre, però, che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar dedurre una mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (V. Sez. 1 sentenza n. 5819 del 22.10.1999, Rv. 215119). Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha adeguatamente motivato per quale ragione la detenzione del coltello da parte del ricorrente dovesse essere considerata un fatto talmente grave da riverberare i suoi effetti nei due semestri antecedenti, dovendo tenersi conto del fatto che il coltello serviva al ricorrente anche per tenere in stato di soggezione i suoi compagni di cella e della mancanza di un qualsiasi segno di resipiscenza da parte del MA.
Appare invece fondato il secondo motivo, anche a prescindere dalla necessità o meno di acquisire una relazione sulla personalità del detenuto, poiché il Tribunale di sorveglianza, quando giudica in sede di reclamo, è giudice anche del merito, e quindi deve provvedere ad acquisire tutti gli elementi che ritiene necessari per la decisione.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte in cui, annullando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia, ha omesso di pronunciarsi sul reclamo proposto in relazione ai semestri 21.4.2010 - 21.10.2011, con rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia in ordine ai semestri 21.4.2010 - 21.10.2011 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013