Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3195
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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In ipotesi di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro mediante impiego del servizio postale, la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3195
    Data del deposito : 4 marzo 2003

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