Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
In ipotesi di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro mediante impiego del servizio postale, la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA RE, elettivamente domiciliato in Roma, viale Medaglie d'oro n. 169, presso l'avv. Itala Mannias, e rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Di Giovanni, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE LV AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 29 del Tribunale di Siracusa depositata il 12 giugno 2001 (R.G. n. 1586/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Umberto Di Giovanni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 giugno 1998 il Pretore di Siracusa accoglieva la domanda proposta da RE AN nei confronti del suo ex datore di lavoro AR De AL, titolare dell'omonima ditta, di impugnativa del licenziamento a lui intimato senza l'osservanza della forma scritta, e condannava il convenuto al pagamento in favore del lavoratore delle mensilità maturate dalla data del recesso fino al concreto ripristino del rapporto di lavoro. Su appello del soccombente, la decisione era parzialmente riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 12 giugno 2001. Ritenuta l'osservanza della forma scritta nella intimazione del licenziamento e la natura disciplinare del provvedimento adottato, in quanto collegato a mancanze del lavoratore, il giudice del gravame ne affermava però la nullità, per l'omessa preventiva contestazione degli addebiti, e quindi condannava il datore di lavoro alla riassunzione dell'appellato o in mancanza al risarcimento del danno, in favore dello stesso, determinato in misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Di questa sentenza il AN ha richiesto la cassazione, sulla base di quattro motivi.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due mezzi di annullamento, che possono essere congiuntamente trattati, in quanto entrambi attengono alla questione dell'inosservanza della forma scritta del licenziamento, il ricorrente denuncia, insieme sempre con il vizio di motivazione, violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 1418 e 1423 cod. civ., 437, 112, 113 e 115 cod. proc. civ., dell'art. 2 legge 15 luglio 1966 n. 604 (primo motivo), violazione ancora una volta dell'art. 2 della citata legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 in relazione all'art. 1418 cod. civ., nonché
violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. (secondo motivo). Critica la sentenza impugnata per avere affermato la intimazione per iscritto del licenziamento, pur mancando qualsiasi prova in atti dell'osservanza di tale forma. Il licenziamento, assume il AN, era stato adottato verbalmente il 17 febbraio 1997 dal datore di lavoro, il quale, solo successivamente alla impugnazione del recesso con telegramma del 19 dello stesso, aveva inviato il 20 febbraio 1997 ad esso ricorrente la lettera di licenziamento datata il 17 febbraio 1997, mentre, invece, il Tribunale valutando erroneamente la data di spedizione (20 febbraio) della lettera come quella di ricezione, aveva affermato la intimazione di un unico recesso, dapprima avvenuta oralmente e poi perfezionata con l'invio della lettera nello stesso giorno in cui era stato irrogato. Addebita al Tribunale di non avere considerato: che la prova della ricezione da parte del lavoratore della lettera raccomandata di licenziamento doveva essere desunta solo dal relativo avviso di ricevimento non allegato dal mittente;
che la data del 20 febbraio 1997 apposta accanto alla dizione "raccomandata a.r." si riferiva alla spedizione del plico;
che la sequenza dei fatti doveva portare a ritenere con la lettera suddetta non il perfezionamento del recesso adottato oralmente ma una illegittima convalida;
che dal libro paga risultava come ultimo giorno di lavoro il 16 febbraio 1997, annotazione questa compatibile soltanto con un licenziamento intimato oralmente il 17 febbraio 1997;
che la lettera di licenziamento faceva riferimento a tale ultima data come cessazione del rapporto;
che tanto era stato pure ammesso nel corso del giudizio di primo grado dal datore di lavoro in sede di interrogatorio libero;
che il recesso così adottato non era perciò idoneo ad incidere sulla continuità del rapporto, per cui r erroneamente era stata applicata la sanzione prevista dall'art. 8 della citata legge n. 604 del 1966.
I due motivi sono fondati. Il Tribunale, sull'impugnazione del licenziamento che il dipendente assumeva essergli stato intimato oralmente dal datore di lavoro il 17 febbraio 1997, ha invece statuito che costui aveva osservato la forma scritta, in base al rilievo che alla manifestazione di volontà di recedere dal rapporto di lavoro espressa oralmente al lavoratore, il datore aveva fatto seguire una lettera nello stesso giorno 17 febbraio 1997, la quale spedita in pari data era però pervenuta al destinatario il 20 successivo. Il giudice del gravame ha giustificato tale ultima circostanza in base al timbro del 20 febbraio 1997 apposto sulla lettera raccomandata, e per la "assenza di elementi in senso contrario".
Senza dubbio, osserva la Corte, l'accertamento della data in cui è pervenuta al destinatario la comunicazione del licenziamento, atto unilaterale recettizio, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ma proprio con riferimento alla dimostrazione dell'avvenuto recapito della lettera di recesso, nel caso di impiego del servizio postale e di spedizione a mezzo di plico raccomandato, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 5 maggio 1999 n. 4525) ha affermato che la prova deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravita, della precisione e della concordanza.
Tali non sono però gli elementi - invece piuttosto vaghi - posti dal giudice del gravame a base del proprio convincimento, e pur in mancanza della produzione da parte del datore di lavoro della ricevuta della lettera raccomandata di licenziamento e del relativo avviso di ritorno, per ritenere, da un lato, la spedizione della raccomandata nel medesimo giorno della cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta secondo quanto è pacifico in atti il 17 febbraio 1997) e quindi contestuale all'intimazione orale, e dall'altro la ricezione della raccomandata. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito non è di certo appagante e neppure spiega come, se il recesso fosse stato intimato al dipendente solo con la lettera recapitata allo stesso il successivo giorno 20, il lavoratore aveva potuto impugnare il licenziamento con il telegramma del 19 febbraio 1997.
La sentenza impugnata neppure ha considerato le dichiarazioni rese dal datore di lavoro nel corso del libero interrogatorio e con le quali lo stesso aveva ammesso di avere fatto seguire ad una prima intimazione orale del recesso, altra intimazione scritta di perfezionamento della precedente comunicazione orale. Si deve infatti rilevare ai fini della decisività di questo punto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è esclusa la convalida del licenziamento nullo, perché intimato verbalmente (Cass. 1 agosto 1991 n. 8483, Cass. 27 giugno 1998 n. 6396, Cass. 25 maggio 2000 n. 6888, Cass. 7 aprile 2001 n. 5226), ed il Tribunale, riferendosi alla lettera di licenziamento, neppure ha prospettato che essa avesse tutti i requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge e perciò potesse valere come nuova manifestazione di recesso, successiva a quello nullo oralmente intimato. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento del terzo motivo, che, denunciando violazione ed erroneà applicazione degli artt. 2 e 8 legge n. 604 del 1966, 7 legge n. 300 del 1970, dell'art. 1418 cod. civ., degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., deduce l'ulteriore errore della sentenza impugnata, perché, pur avendo accertato anche l'inosservanza della preventiva contestazione degli addebiti, non poi ha tratto le dovute conseguenze in ordine alla affermata nullità del recesso e alla sua ininfluenza sulla continuità del rapporto e sul risarcimento spettante al lavoratore, da determinarsi sempre in misura pari alle retribuzioni maturate dal recesso sino alla ripresa della piena funzionalità del rapporto.
Analogamente resta assorbito il quarto motivo, concernente la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame compensato le spese di lite senza motivazione e senza che sul punto fosse stata sollevata dall'altra parte alcuna doglianza. In relazione alle censure accolte la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi esposti della inammissibilità della convalida del licenziamento orale e in materia di prova della spedizione e della ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di licenziamento. Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003