Sentenza 25 maggio 2004
Massime • 1
Non può dirsi estranea alla previsione di reato di cui all'art. 474 cod. pen. la condotta consistente nella produzione e messa in commercio di prodotti seriali riproducenti, ancorché in modo imperfetto e senza indicazione della sua denominazione, un personaggio di fantasia protetto da registrazione. (Nella specie, trattavasi di giocattoli gonfiabili riproducenti il pulcino "Calimero").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2004, n. 27032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27032 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 25/05/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 918
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 004472/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIOCHI PREZIOSI Spa, parte civile;
2) Procuratore Generale della Repubblica Corte di Appello di Roma;
avverso SENTENZA del 04/11/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Dott. Antonio Mura che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito, per la parte civile, l'Avv.to Maria Rosaria De Mucci, del foro di Roma;
Udito il difensore Avv. Franco Cannizzaro del foro di Roma, per l'imputato.
LA CORTE osserva:
Con sentenza 4.11.2003, la Corte di Appello di Roma, adita sul gravame di MA AB, condannato, con sentenza 16.1.2002 del Tribunale di Roma, e per la parte che qui interessa, alla pena (sospesa) di un mese di reclusione ed E. 200, 00 di multa quale responsabile del reato di cui all'art. 474 cod. pen., ha viceversa assolto l'imputato da tale addebito con formula perché il fatto non costituisce reato.
Al MA era stato contestato di avere introdotto nel territorio dello Stato un rilevante numero di giocattoli gonfiabili recanti marchi falsi o comunque contraffatti perché riproducenti il personaggio di fantasia - il pulcino RO - oggetto di tutela e registrato dalla Pagot Film S.r.l. nonché distribuito dalla Giochi Preziosi;
ed il giudice di primo grado aveva ritenuto che, seppure il giocattolo gonfiabile non recasse la scritta RO, tuttavia le caratteristiche essenziali riproducevano esattamente il segno distintivo protetto. Il giudice di appello ha, invece, ritenuto che nella specie sarebbe in presenza bensì di una imitazione "anche grossolana" del prodotto, riconducibile unicamente ad un fatto di concorrenza sleale sub specie di imitazione servile (giusta previsione al n. 1 dell'art. 2598 cod. civ.) cui l'imprenditore può reagire con gli specifici rimedi civilistici. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la Giochi Preziosi Spa, parte civile, e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, entrambi deducendo violazione di legge, con riferimento agli artt. 474 cod. pen. e 2569 codice civile: il giudice di appello, mediante riduttiva lettura della norma civilistica, avrebbe disconosciuto al personaggio di fantasia ME la natura di marchio o segno distintivo, ritenendo erroneamente che questo stesso potrebbe unicamente identificarsi nella denominazione o nell'etichetta apposta sul prodotto, nonché trascurando di considerare che, nella specie, il marchio era rappresentato dalla stessa raffigurazione del pulcino ME nei giocattoli gonfiabili.
Il difensore dell'imputato ha successivamente depositato una memoria, con la quale rileva la infondatezza, ovvero la inammissibilità, dei ricorsi, incapaci di negare la circostanza che il marchio non era stato contraffatto e che la sola immagine del pulcino RO era stata utilizzata per la produzione del giocattolo.
I ricorsi meritano accoglimento.
Occorre anzitutto rilevare che l'impugnata sentenza, pur avendo correttamente enunciato il concetto di marchio quale elemento di individuazione del prodotto, del quale certifica la provenienza, ha però poi sostanzialmente eluso lo speciale thema decidendum, caratterizzato dalla circostanza che il certificato di marchio riguardava non una mera denominazione od etichetta bensì lo stesso personaggio di fantasia, il pulcino ME, con caratteristiche del tutto originali e peculiari.
Gli artt. 473 e 474 cod. pen., come è noto, sono diretti alla tutela dei mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento, che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali e delle opere dell'ingegno; e la seconda norma, in particolare, punisce chi, senza avere partecipato alla contraffazione o all'apposizione dell'impronta contraffatta, metterti autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati.
Nel concetto di marchio penalmente tutelabile, pertanto, ben può ricomprendersi l'insieme dei segni, sostanzialmente il "disegno" originale di un personaggio di fantasia, assolutamente unico e protetto mediante registrazione, capace di descrivere e distinguere il prodotto fra tutti quelli dello stesso genere immessi sul mercato;
onde è che, integralmente replicato e trasferito tale personaggio, nella sua configurazione emblematica e denominativa, nei prodotto seriale, al punto da identificarsi nel medesimo, la introduzione per scopi commerciali non può dirsi estranea alla previsione dell'art. 474 cod. pen. perché, in tale ipotesi, la contraffazione "per riproduzione" può ben rendersi particolarmente insidiosa, mettendo in discussione la fede pubblica in ordine alla genuinità dei segni distintivi. Un tale argomento, ripetesi, non risulta specificamente trattato dalla sentenza, ne' il vuoto motivazionale può dirsi surrogato dall'affermazione secondo cui nella fattispecie "...non si è in presenza della contraffazione del marchio, ma di imitazione, anche grossolana, del prodotto".
Trattasi, infatti, di un giudizio che - non corredato, peraltro, di alcuna, illustrazione delle modalità imitative, tali da rappresentare una contraffazione riconoscibile ictu oculi e non semplicemente imperfetta o parziale - richiama, nei minimi termini in cui è esposto, al diverso tema della idoneità della imitazione del marchio a trarre in inganno l'acquirente circa la genuinità del prodotto offerto in vendita e, quindi, a configurare il reato (sussidiario rispetto a quello qui contestato) previsto all'art. 517 cod. pen., avente ad oggetto non la tutela della fede pubblica bensì
quella dell'ordine economico.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo e compiuto esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
LA CORTE annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004