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Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2023, n. 5871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5871 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ER DO, nato il [...] a [...]; 2. ER RI, nata il [...] a [...]; 3. AN AN, nata il [...] a [...]; avverso la sentenza del 1 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avvocati Ugo Ledonne, nell'interesse di RI ER, CE NT, nell'interesse di AN AN, e ST STo, nell'interesse di DO ER, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5871 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Cosenza ha tratto a giudizio DO ER, RI ER e AN AN per rispondere, tra l'altro, del delitto di cui agli artt. 56, 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen. contestato al capo C1), in quanto, in concorso tra loro, dopo aver ricevuto l'autovettura di IO IC, provento di furto, avrebbero posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di estorsione, consistiti nel minacciare il IC, affinché consegnasse loro una somma di danaro, rappresentandogli che l'unico modo per ottenere la restituzione del veicolo era quello di pagare la predetta somma, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno della persona offesa;
fatto commesso in Cosenza, tra il 25 settembre 2014 e il 10 ottobre 2014. 2. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza emessa in data 7 luglio 2016, ha ritenuto gli imputati DO ER, RI ER e AN AN colpevoli del reato di tentata estorsione ai medesimi contestato al capo C1), condannandoli ciascuno alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa. 3. Con sentenza emessa in data 7 febbraio 2019, la Corte d'Appello di Catanzaro, ha riformato la decisione del Tribunale di Cosenza, assolvendo gli imputati dal reato loro ascritto al capo C1) perché il fatto non sussiste. 4. Su ricorso del Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro, la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 48614 del 29 ottobre 2019, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo C1) con riguardo agli imputati DO ER, RI ER e AN AN, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio su tale capo. 5. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha confermato, in relazione al delitto di tentata estorsione contestato al capo C1), la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, che ha condannato al pagamento delle spese processuali. 6. L'avvocato ST STo, nell'interesse di DO ER, l'avvocato Ugo Ledonne, nell'interesse di RI ER, e l'avvocato 2 CE NT, nell'interesse di AN AN, hanno presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento. 7. L'avvocato ST STo, nell'interesse di DO ER, deduce cinque motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza di motivazione, che risulterebbe meramente apparente, in quanto priva di autonoma valutazione degli elementi di prova e frutto di un malcelato "copia e incolla" dal ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione;
b) la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, in quanto nel corso del giudizio di primo grado era stato acquisito dal Tribunale, come documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., un file della videoregistrazione effettuata nella cabina telefonica ubicata in Cosenza, alla via Popilia n. 25, e non sarebbe stato reso possibile alla difesa di estrarne una copia, «a causa della mancanza della strumentazione necessaria», se non nel corso del giudizio di appello;
c) la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, in quanto il file audio-video avrebbe costituito l'esito di un'operazione di fusione della registrazione video e dell'intercettazione prog. 115 del 10/10/2014, Rit. 166/2014, posta in essere dagli agenti di polizia giudiziaria e, dunque, di un'opera di ingegneria informatica che avrebbe necessitato di specifiche competenze tecniche;
d) la mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso la motivazione sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe travisato il dato probatorio, ritenendo sussistente il concorso nella condotta di tentata estorsione solo per effetto di una flessione del capo dell'imputato nel momento in cui la sorella RI ER avrebbe proferito la frase «Ho capito, ho capito, signor Dimitrio, va bene. Se è possibile così come sta dicendo lei», laddove tale flessione del capo sarebbe intervenuta in momento diverso. Parimenti, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato travisato il dato, invero inesistente, dell'inserimento di una moneta nell'impianto telefonico da parte dell'imputato. Un ulteriore dato travisato sarebbe stato, inoltre, che la ER abbia ripetuto al fratello il contenuto della conversazione, alla fine della telefonata. La Corte di appello avrebbe, peraltro, dimenticato che il ricorrente sarebbe intervenuto solo dopo l'inizio della telefonata, peraltro intervenuto senza alcun input dell'imputato. Deduce, inoltre, il ricorrente che la Corte di appello avrebbe illegittimamente considerato estorsiva una telefonata pur in assenza di minacce e di coartazione alcuna della persona offesa;
3 e) l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di non poter riconoscere né il minimo della pena, né le attenuanti generiche o i benefici di legge. 8. L'avvocato Ugo Ledonne, nell'interesse di RI ER, deduce cinque motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite e la manifesta illogicità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 7 luglio 2021 nella parte in cui aveva autorizzato le parti a visualizzare e a estrarre copia del video senza, tuttavia, rimettere nei termini la parte per la redazione di motivi nuovi di appello;
b) la manifesta illogicità e il travisamento della prova in relazione all'identificazione di RI ER operata dal brigadiere Gerardo DI;
c) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per mancata corrispondenza tra il fatto descritto nel capo di imputazione e quello accertato, in quanto non sarebbe stata proferita alcuna minaccia dall'imputata; d) l'omessa motivazione in relazione ai motivi di appello e al travisamento della prova scaturente dal video fuso con l'intercettazione telefonica;
e) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 9. L'avvocato CE NT, nell'interesse di AN AN, deduce due motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite e la manifesta illogicità dell'ordinanza emessa in data 7 luglio 2021 nella parte in cui la Corte di appello ha autorizzato le parti a visualizzare e a estrarre copia del video senza, tuttavia, rimettere nei termini la parte per la redazione di motivi nuovi di appello;
b) la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione della AN alla tentata estorsione contestata e l'errata applicazione degli artt. 110, 629 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna valutazione della condotta partecipativa dell'imputata. 10. In data 26 settembre 2022 l'avvocato ST STo ha presentato motivi nuovi nell'interesse di DO ER. Deducendo il difensore, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale e la mancanza, l'erroneità, l'illogicità e la contraddittorietà «extra-testuale e intratestuale della motivazione e travisamento della prova» nella parte in cui la Corte di appello nella sentenza 4 impugnata avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulle specifiche doglianze contenute nei motivi di impugnazione relative a capi e punti della sentenza di primo grado. Rileva in proposito il difensore che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, non sarebbero stati presenti nel fascicolo i motivi di appello e gli allegati, rendendo evidente come gli stessi non siano stati esaminati dalla Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati, in quanto infondati. 2. Con il primo motivo l'avvocato ST STo, nell'interesse di DO ER, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto sarebbe priva di autonoma valutazione degli elementi probatori raccolti e frutto di una malcelata operazione di «copia e incolla» dal ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione in precedenza pronunciata in grado di appello. 2.1 Il motivo è infondato. La sentenza di appello non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione degli elementi di prova. Tale requisito è, infatti, previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette una misura cautelare personale inaudita altera parte ed è funzionale, nel disegno del legislatore, a garantire l'equidistanza tra il pubblico ministero che ha formulato la richiesta e il giudice, necessaria per bilanciare il potere attribuito a quest'ultimo di adottare limitazioni della libertà personale senza previa attivazione del contraddittorio. Tale previsione di legge, pertanto, non può essere invocata oltre il caso espressamente previsto e, segnatamente, ove non ricorra quello squilibrio iniziale che il legislatore ha inteso bilanciare. Non a caso la giurisprudenza di legittimità ritiene che il requisito dell'autonoma valutazione non sia previsto a pena di nullità con riferimento a provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica adottata ai sensi dell'art. 292, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 1, n. 8518 del 10/03/2020 (dep. 03/03/2021) Galletta, Rv. 280603-01) o nel giudizio di rinvio innanzi al Tribunale del riesame (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito Giorgio, Rv. 276066). 5 E', dunque, legittima la sentenza della Corte di appello che mutui argomenti o parte della trama espositiva dall'atto di appello proposto dal Procuratore generale, in quanto il canone della motivazione autonoma non si applica al giudizio di appello. La motivazione della sentenza ha, infatti, una funzione prettamente informativa delle ragioni del convincimento espresso dal giudice all'esito della dialettica processuale e, dunque, la Corte di appello, nell'adottare l'ipotesi ricostruttiva che ritiene comprovata e nel confutare le ipotesi alternative prospettate, può mutuare l'esposizione anche da un atto di parte, fornendo, tuttavia, congrua motivazione del proprio apprezzamento rispetto alle deduzioni formulate dalle parti e alle risultanze della dialettica processuale. Nel caso di specie la Corte di appello di Catanzaro, peraltro, ha esaminato le prove poste a fondamento del proprio apprezzamento, vagliandone accuratamente la concludenza ed ha congruamente esposto le ragioni che giustificano il proprio convincimento, confutando le ipotesi alternative;
non ricorre, dunque, nella specie alcun vizio di motivazione apparente. 2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità e, segnatamente, degli artt. 178, comma 1, lett. c), 116, 191 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il difensore precisa, infatti, che nel corso del giudizio di primo grado era stato acquisito come documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., un file audio-video della telefonata intercorsa tra gli imputati e la persona offesa e alla difesa, che dopo l'emissione della sentenza di primo grado ne aveva fatto richiesta, non era stato reso possibile di estrarne una copia «a causa della mancanza della strumentazione necessaria». Analogamente l'avvocato Ugo Ledonne, con il primo motivo proposto nell'interesse di RI ER, ha dedotto l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite e la manifesta illogicità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 7 luglio 2021 nella parte in cui ha autorizzato le parti a visualizzare e a estrarre copia del video senza, tuttavia, rimettere nei termini la parte per la redazione di motivi nuovi di appello. Una censura di tenore analogo è stata proposta dall'avvocato CE NT con il primo motivo proposto nell'interesse di AN AN, che ha rilevato l'illegittimità della decisione della Corte di appello di non ammettere una rimessione in termini degli imputati per la presentazione di nuovi ed ulteriori motivi di appello. 6 2.3. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro comune radice concettuale e giuridica, sono infondati. La violazione del diritto delle parti a ottenere copia degli atti del procedimento, sancito dall'art. 116 cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità della prova della quale si richiede una copia documentale. Le difficoltà fattuali opposte nel presente giudizio alle difese prima che alle stesse fosse consentito di acquisire la disponibilità di una copia del file della videoregistrazione non possono, dunque, determinare l'inutilizzabilità della prova stessa, né tanto meno la nullità della sentenza impugnata. L'intercettazione del dialogo tra la AN e la persona offesa e la videoregistrazione del comportamento degli imputati nel corso di tale conversazione telefonica sono, peraltro, prove legittimamente autorizzate ed eseguite, che sin dall'origine hanno formato oggetto del compendio probatorio del presente procedimento. Gli stessi difensori, del resto, non hanno precisato sotto quale profilo il ritardo nell'ottenimento di una copia del file abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa, quali concrete iniziative difensive siano state precluse o pregiudicate o il contenuto dei motivi nuovi di appello che avrebbero presentato in caso di concessione della rimessione in termini. La stessa difesa del ER ha, peraltro, prodotto una relazione tecnica redatta dal proprio consulente tecnico, in ordine al file «oggetto di fusione», dimostrando come il ritardo nell'acquisizione della copia non abbia recato alcun effettivo pregiudizio agli imputati. 2.4. Con il terzo motivo proposto nell'interesse del ER l'avvocato STo censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli art. 191 e 177 cod. proc. pen. Deduce il difensore che il file audio-video avrebbe costituito il frutto di un'operazione di fusione della registrazione video e dell'intercettazione prog. 115 del 10/10/2014, Rit. 166/2014, illegittimamente posta in essere dagli agenti di polizia giudiziaria e, dunque, un'opera di ingegneria informatica che avrebbe necessitato di specifiche competenze tecniche, anche in ragione dell'asincronia tra i files assemblati. Analoghe censure sono state proposte anche dai difensori della AN e della ER. 2.5. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato. 7 I difensori non hanno, infatti, chiarito quale sia il divieto probatorio che si assume violato e, segnatamente, la disposizione di legge dalla quale deriverebbe l'inutilizzabilità della prova. La Corte di appello ha, peraltro, congruamente rilevato che l'opera di combinazione, in unico file, delle registrazioni video e audio non determina alcun vizio, in quanto costituisce una mera reductio ad unum di prove già legittimamente acquisite e pienamente utilizzabili. Parimenti infondata è la censura difensiva secondo la quale tale attività necessiterebbe del ricorso alle forme della consulenza tecnica, essendo un'opera di ingegneria informatica che postula specifiche competenze tecniche. L'attività di assemblamento, in un unico file, di una registrazione video e di una audio non implica, infatti, alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifico e non determina alcuna alterazione dei file originari, potendo essere realizzata, come è noto, ricorrendo a programmi informatici di immediata reperibilità e di agevole utilizzo. 2.6. Con il quarto motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure mosse nell'atto di appello e avrebbe travisato il dato probatorio, ritenendo sussistente il concorso nella condotta di tentata estorsione solo per effetto di una flessione del capo dell'imputato, del travisamento del dato, invero inesistente, dell'inserimento di una moneta nell'impianto telefonico e del dialogo con la sorella RI alla fine della telefonata con la persona offesa. 2.7. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente deduce invero un generale travisamento del fatto e non già di una specifica prova, proponendone una diversa ed alternativa lettura. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto 8 a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza della Corte di appello ha, peraltro, evidenziato, in modo tutt'altro che manifestamente illogico, come l'imputato abbia fatto da palo alla telefonista, sua sorella, e, seguendo lo sviluppo della conversazione con la persona offesa, abbia annuito alle espressioni proferite dalla stessa. 2.8. Con il quinto motivo il difensore contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di non poter riconoscere né il minimo della pena, né le attenuanti generiche o i benefici di legge, in difetto di alcuna valutazione sulle modalità della condotta e sul grado di offensività. 2.9. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. La Corte di appello ha, infatti, non illogicamente motivato la mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione delle subdole modalità esecutive della condotta delittuosa e dalla personalità degli imputati, già gravati da precedenti penali per delitti contro il patrimonio. Parimenti inammissibile si rivela la censura relativa all'entità della pena irrogata. Il parametro valutativo della pena è, infatti, desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena (ex plurimis: Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); in tale prospettiva interpretativa la valutazione di equità della pena irrogata è stata 9 congruamente motivata dalla Corte di appello in ragione della natura e della gravità delle condotte accertate e della personalità degli imputati. 2.10. Con i motivi nuovi il difensore del ER ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale e la mancanza, l'erroneità, l'illogicità e la contraddittorietà «extra-testuale e intratestuale della motivazione e travisamento della prova» nella parte in cui la Corte di appello nella sentenza impugnata avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulle specifiche doglianze contenute nei motivi di impugnazione relative a capi e punti della sentenza di primo grado. 2.11. Il motivo è manifestamente infondato. La circostanza che i motivi di appello non fossero presenti nel fascicolo al momento della presentazione del ricorso per cassazione non comporta che gli stessi non fossero presenti agli atti al momento della decisione e, dunque, che non siano stati esaminati dalla Corte di appello. Nella motivazione della sentenza impugnata, peraltro, la Corte di appello ha dimostrato di averne tenuto specificamente conto delle censure proposte dall'appellante, in quanto la motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato in relazione al delitto tentato contestato, al suo grado di partecipazione nella dinamica concorsuale, al diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena inflitta, costituisce specifica confutazione delle stesse. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex plurimis: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 (dep. 2019), Currò, Rv. 275500 - 01; Sez. 1, n. 27285 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01). Nella motivazione della sentenza il giudice di merito, infatti, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 (dep. 2006), Mirabilia, Rv. 233187 - 01). 10 3. L'avvocato Ugo Ledonne, con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RI ER, censura la manifesta illogicità e il travisamento della prova in relazione all'identificazione di RI ER operata dal brigadiere LD DI, non essendo stato operato dagli inquirenti alcun riconoscimento vocale e non avendo gli stessi precisato sulla base di quali immagini sia stato operato il riconoscimento. 3.1. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve in una non consentita sollecitazione alla Corte di legittimità a confrontarsi direttamente con gli elementi di prova raccolti nel presente giudizio. In entrambe le sentenze di merito si precisa, peraltro, tutt'altro che incongruamente che i tre imputati erano ampiamente noti alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti penali e di polizia e, dunque, erano stati riconosciuti in termini di assoluta certezza all'atto della visione delle videoriprese operate dagli inquirenti. 3.2. Con il terzo motivo il difensore deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per mancata corrispondenza tra il fatto descritto nel capo di imputazione e quello accertato, in quanto non sarebbe stata proferita alcuna minaccia da parte degli imputati. 3.3. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (ex plurimis: Sez 2, n. 11922 del 12/12/2012 (dep. 14/03/2013), Lavitola, Rv. 254797 - 01; Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti, Rv. 229727 - 01). La Corte di appello ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto, nella sentenza impugnata, non implausibilmente ha rilevato che nella specie la minaccia era stata espressa in forme larvata, ma era risultata inequivoca, nella propria valenza coartante, per la persona offesa in ragione delle condizioni di contesto e del riferimento all'autovettura derubata. 3.4. Con il quarto motivo il difensore censura l'omessa motivazione in relazione ai motivi di appello e al travisamento della prova scaturente dal video 11 fuso con l'intercettazione telefonica e l'inosservanza del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La lettura dell'intercettazione, infatti, ad avviso del difensore, confuterebbe la sussistenza di una minaccia, negata peraltro dalla stessa persona offesa. 3.5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a rivalutare il contenuto dell'intercettazione. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebber, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, 282337, che ha avuto modo di precisare che il sindacato in sede di legittimità del senso assegnato al contenuto delle intercettazioni è limitato alla sola manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. La Corte di appello ha, peraltro, fornito un'interpretazione della conversazione telefonica intercettata tra la ER e il IC immune da censure, in quanto congruamente motivata sulla base della considerazione sinergica delle condizioni di contesto e, segnatamente, della mancata conoscenza tra gli interlocutori, del tenore concreto della conversazione, del chiaro riferimento all'autovettura rubata e dell'atteggiamento guardingo tenuto dagli imputati nel corso del dialogo. Già si è rilevata, peraltro, con riferimento alle censure proposte dal ER, l'idoneità della minaccia accertata dalla sentenza impugnata ad integrare il delitto di tentata estorsione contestato. 3.6. Con il quinto motivo, il difensore si duole della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., atteso che, avendo ad oggetto la richiesta estorsiva un'autovettura utilitaria, sarebbe stata di scarsa entità. 3.7. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non illogicamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche, rilevando le subdole modalità esecutive della condotta delittuosa e della personalità degli imputati, gravati da numerosi precedenti penali. Manifestamente infondata è, inoltre, la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto fondata su un 12 presupposto puramente congetturale e inammissibilmente generica già nella sua formulazione nel corso del giudizio di appello. 4. L'avvocato CE NT, con il secondo motivo proposto nell'interesse di AN AN, ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione della AN alla tentata estorsione contestata e l'errata applicazione degli artt. 110, 629 cod. pen. Ad avviso del difensore, infatti, trovarsi a fianco di un soggetto che effettua una telefonata non potrebbe assurgere a condotta penalmente rilevante e, dunque, non sussisterebbero gli elementi costitutivi del delitto tentato contestato, quanto quelli di una mera connivenza non punibile. 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolva nella sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire a una diversa valutazione di merito, mediante un confronto diretto con gli elementi probatori raccolti nei giudizi di merito. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha, peraltro, rilevato, non certo incongruamente, che la AN ha svolto la funzione di palo durante la telefonata nella quale è stato realizzato il tentativo di estorsione, monitorando con lo sguardo la zona circostante «come se temesse[ro] inopportune interferenze». 5. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi proposti dagli imputati devono, pertanto, essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe cessuali. Così deciso il 20/10/2022.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avvocati Ugo Ledonne, nell'interesse di RI ER, CE NT, nell'interesse di AN AN, e ST STo, nell'interesse di DO ER, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5871 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Cosenza ha tratto a giudizio DO ER, RI ER e AN AN per rispondere, tra l'altro, del delitto di cui agli artt. 56, 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen. contestato al capo C1), in quanto, in concorso tra loro, dopo aver ricevuto l'autovettura di IO IC, provento di furto, avrebbero posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di estorsione, consistiti nel minacciare il IC, affinché consegnasse loro una somma di danaro, rappresentandogli che l'unico modo per ottenere la restituzione del veicolo era quello di pagare la predetta somma, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno della persona offesa;
fatto commesso in Cosenza, tra il 25 settembre 2014 e il 10 ottobre 2014. 2. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza emessa in data 7 luglio 2016, ha ritenuto gli imputati DO ER, RI ER e AN AN colpevoli del reato di tentata estorsione ai medesimi contestato al capo C1), condannandoli ciascuno alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa. 3. Con sentenza emessa in data 7 febbraio 2019, la Corte d'Appello di Catanzaro, ha riformato la decisione del Tribunale di Cosenza, assolvendo gli imputati dal reato loro ascritto al capo C1) perché il fatto non sussiste. 4. Su ricorso del Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro, la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 48614 del 29 ottobre 2019, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo C1) con riguardo agli imputati DO ER, RI ER e AN AN, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio su tale capo. 5. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha confermato, in relazione al delitto di tentata estorsione contestato al capo C1), la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, che ha condannato al pagamento delle spese processuali. 6. L'avvocato ST STo, nell'interesse di DO ER, l'avvocato Ugo Ledonne, nell'interesse di RI ER, e l'avvocato 2 CE NT, nell'interesse di AN AN, hanno presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento. 7. L'avvocato ST STo, nell'interesse di DO ER, deduce cinque motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza di motivazione, che risulterebbe meramente apparente, in quanto priva di autonoma valutazione degli elementi di prova e frutto di un malcelato "copia e incolla" dal ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione;
b) la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, in quanto nel corso del giudizio di primo grado era stato acquisito dal Tribunale, come documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., un file della videoregistrazione effettuata nella cabina telefonica ubicata in Cosenza, alla via Popilia n. 25, e non sarebbe stato reso possibile alla difesa di estrarne una copia, «a causa della mancanza della strumentazione necessaria», se non nel corso del giudizio di appello;
c) la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, in quanto il file audio-video avrebbe costituito l'esito di un'operazione di fusione della registrazione video e dell'intercettazione prog. 115 del 10/10/2014, Rit. 166/2014, posta in essere dagli agenti di polizia giudiziaria e, dunque, di un'opera di ingegneria informatica che avrebbe necessitato di specifiche competenze tecniche;
d) la mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso la motivazione sulle censure formulate nell'atto di appello e avrebbe travisato il dato probatorio, ritenendo sussistente il concorso nella condotta di tentata estorsione solo per effetto di una flessione del capo dell'imputato nel momento in cui la sorella RI ER avrebbe proferito la frase «Ho capito, ho capito, signor Dimitrio, va bene. Se è possibile così come sta dicendo lei», laddove tale flessione del capo sarebbe intervenuta in momento diverso. Parimenti, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato travisato il dato, invero inesistente, dell'inserimento di una moneta nell'impianto telefonico da parte dell'imputato. Un ulteriore dato travisato sarebbe stato, inoltre, che la ER abbia ripetuto al fratello il contenuto della conversazione, alla fine della telefonata. La Corte di appello avrebbe, peraltro, dimenticato che il ricorrente sarebbe intervenuto solo dopo l'inizio della telefonata, peraltro intervenuto senza alcun input dell'imputato. Deduce, inoltre, il ricorrente che la Corte di appello avrebbe illegittimamente considerato estorsiva una telefonata pur in assenza di minacce e di coartazione alcuna della persona offesa;
3 e) l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di non poter riconoscere né il minimo della pena, né le attenuanti generiche o i benefici di legge. 8. L'avvocato Ugo Ledonne, nell'interesse di RI ER, deduce cinque motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite e la manifesta illogicità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 7 luglio 2021 nella parte in cui aveva autorizzato le parti a visualizzare e a estrarre copia del video senza, tuttavia, rimettere nei termini la parte per la redazione di motivi nuovi di appello;
b) la manifesta illogicità e il travisamento della prova in relazione all'identificazione di RI ER operata dal brigadiere Gerardo DI;
c) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per mancata corrispondenza tra il fatto descritto nel capo di imputazione e quello accertato, in quanto non sarebbe stata proferita alcuna minaccia dall'imputata; d) l'omessa motivazione in relazione ai motivi di appello e al travisamento della prova scaturente dal video fuso con l'intercettazione telefonica;
e) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 9. L'avvocato CE NT, nell'interesse di AN AN, deduce due motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite e la manifesta illogicità dell'ordinanza emessa in data 7 luglio 2021 nella parte in cui la Corte di appello ha autorizzato le parti a visualizzare e a estrarre copia del video senza, tuttavia, rimettere nei termini la parte per la redazione di motivi nuovi di appello;
b) la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione della AN alla tentata estorsione contestata e l'errata applicazione degli artt. 110, 629 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna valutazione della condotta partecipativa dell'imputata. 10. In data 26 settembre 2022 l'avvocato ST STo ha presentato motivi nuovi nell'interesse di DO ER. Deducendo il difensore, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale e la mancanza, l'erroneità, l'illogicità e la contraddittorietà «extra-testuale e intratestuale della motivazione e travisamento della prova» nella parte in cui la Corte di appello nella sentenza 4 impugnata avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulle specifiche doglianze contenute nei motivi di impugnazione relative a capi e punti della sentenza di primo grado. Rileva in proposito il difensore che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, non sarebbero stati presenti nel fascicolo i motivi di appello e gli allegati, rendendo evidente come gli stessi non siano stati esaminati dalla Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati, in quanto infondati. 2. Con il primo motivo l'avvocato ST STo, nell'interesse di DO ER, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto sarebbe priva di autonoma valutazione degli elementi probatori raccolti e frutto di una malcelata operazione di «copia e incolla» dal ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione in precedenza pronunciata in grado di appello. 2.1 Il motivo è infondato. La sentenza di appello non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione degli elementi di prova. Tale requisito è, infatti, previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette una misura cautelare personale inaudita altera parte ed è funzionale, nel disegno del legislatore, a garantire l'equidistanza tra il pubblico ministero che ha formulato la richiesta e il giudice, necessaria per bilanciare il potere attribuito a quest'ultimo di adottare limitazioni della libertà personale senza previa attivazione del contraddittorio. Tale previsione di legge, pertanto, non può essere invocata oltre il caso espressamente previsto e, segnatamente, ove non ricorra quello squilibrio iniziale che il legislatore ha inteso bilanciare. Non a caso la giurisprudenza di legittimità ritiene che il requisito dell'autonoma valutazione non sia previsto a pena di nullità con riferimento a provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica adottata ai sensi dell'art. 292, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 1, n. 8518 del 10/03/2020 (dep. 03/03/2021) Galletta, Rv. 280603-01) o nel giudizio di rinvio innanzi al Tribunale del riesame (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito Giorgio, Rv. 276066). 5 E', dunque, legittima la sentenza della Corte di appello che mutui argomenti o parte della trama espositiva dall'atto di appello proposto dal Procuratore generale, in quanto il canone della motivazione autonoma non si applica al giudizio di appello. La motivazione della sentenza ha, infatti, una funzione prettamente informativa delle ragioni del convincimento espresso dal giudice all'esito della dialettica processuale e, dunque, la Corte di appello, nell'adottare l'ipotesi ricostruttiva che ritiene comprovata e nel confutare le ipotesi alternative prospettate, può mutuare l'esposizione anche da un atto di parte, fornendo, tuttavia, congrua motivazione del proprio apprezzamento rispetto alle deduzioni formulate dalle parti e alle risultanze della dialettica processuale. Nel caso di specie la Corte di appello di Catanzaro, peraltro, ha esaminato le prove poste a fondamento del proprio apprezzamento, vagliandone accuratamente la concludenza ed ha congruamente esposto le ragioni che giustificano il proprio convincimento, confutando le ipotesi alternative;
non ricorre, dunque, nella specie alcun vizio di motivazione apparente. 2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità e, segnatamente, degli artt. 178, comma 1, lett. c), 116, 191 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il difensore precisa, infatti, che nel corso del giudizio di primo grado era stato acquisito come documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., un file audio-video della telefonata intercorsa tra gli imputati e la persona offesa e alla difesa, che dopo l'emissione della sentenza di primo grado ne aveva fatto richiesta, non era stato reso possibile di estrarne una copia «a causa della mancanza della strumentazione necessaria». Analogamente l'avvocato Ugo Ledonne, con il primo motivo proposto nell'interesse di RI ER, ha dedotto l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite e la manifesta illogicità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 7 luglio 2021 nella parte in cui ha autorizzato le parti a visualizzare e a estrarre copia del video senza, tuttavia, rimettere nei termini la parte per la redazione di motivi nuovi di appello. Una censura di tenore analogo è stata proposta dall'avvocato CE NT con il primo motivo proposto nell'interesse di AN AN, che ha rilevato l'illegittimità della decisione della Corte di appello di non ammettere una rimessione in termini degli imputati per la presentazione di nuovi ed ulteriori motivi di appello. 6 2.3. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro comune radice concettuale e giuridica, sono infondati. La violazione del diritto delle parti a ottenere copia degli atti del procedimento, sancito dall'art. 116 cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità della prova della quale si richiede una copia documentale. Le difficoltà fattuali opposte nel presente giudizio alle difese prima che alle stesse fosse consentito di acquisire la disponibilità di una copia del file della videoregistrazione non possono, dunque, determinare l'inutilizzabilità della prova stessa, né tanto meno la nullità della sentenza impugnata. L'intercettazione del dialogo tra la AN e la persona offesa e la videoregistrazione del comportamento degli imputati nel corso di tale conversazione telefonica sono, peraltro, prove legittimamente autorizzate ed eseguite, che sin dall'origine hanno formato oggetto del compendio probatorio del presente procedimento. Gli stessi difensori, del resto, non hanno precisato sotto quale profilo il ritardo nell'ottenimento di una copia del file abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa, quali concrete iniziative difensive siano state precluse o pregiudicate o il contenuto dei motivi nuovi di appello che avrebbero presentato in caso di concessione della rimessione in termini. La stessa difesa del ER ha, peraltro, prodotto una relazione tecnica redatta dal proprio consulente tecnico, in ordine al file «oggetto di fusione», dimostrando come il ritardo nell'acquisizione della copia non abbia recato alcun effettivo pregiudizio agli imputati. 2.4. Con il terzo motivo proposto nell'interesse del ER l'avvocato STo censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli art. 191 e 177 cod. proc. pen. Deduce il difensore che il file audio-video avrebbe costituito il frutto di un'operazione di fusione della registrazione video e dell'intercettazione prog. 115 del 10/10/2014, Rit. 166/2014, illegittimamente posta in essere dagli agenti di polizia giudiziaria e, dunque, un'opera di ingegneria informatica che avrebbe necessitato di specifiche competenze tecniche, anche in ragione dell'asincronia tra i files assemblati. Analoghe censure sono state proposte anche dai difensori della AN e della ER. 2.5. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato. 7 I difensori non hanno, infatti, chiarito quale sia il divieto probatorio che si assume violato e, segnatamente, la disposizione di legge dalla quale deriverebbe l'inutilizzabilità della prova. La Corte di appello ha, peraltro, congruamente rilevato che l'opera di combinazione, in unico file, delle registrazioni video e audio non determina alcun vizio, in quanto costituisce una mera reductio ad unum di prove già legittimamente acquisite e pienamente utilizzabili. Parimenti infondata è la censura difensiva secondo la quale tale attività necessiterebbe del ricorso alle forme della consulenza tecnica, essendo un'opera di ingegneria informatica che postula specifiche competenze tecniche. L'attività di assemblamento, in un unico file, di una registrazione video e di una audio non implica, infatti, alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifico e non determina alcuna alterazione dei file originari, potendo essere realizzata, come è noto, ricorrendo a programmi informatici di immediata reperibilità e di agevole utilizzo. 2.6. Con il quarto motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure mosse nell'atto di appello e avrebbe travisato il dato probatorio, ritenendo sussistente il concorso nella condotta di tentata estorsione solo per effetto di una flessione del capo dell'imputato, del travisamento del dato, invero inesistente, dell'inserimento di una moneta nell'impianto telefonico e del dialogo con la sorella RI alla fine della telefonata con la persona offesa. 2.7. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente deduce invero un generale travisamento del fatto e non già di una specifica prova, proponendone una diversa ed alternativa lettura. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto 8 a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza della Corte di appello ha, peraltro, evidenziato, in modo tutt'altro che manifestamente illogico, come l'imputato abbia fatto da palo alla telefonista, sua sorella, e, seguendo lo sviluppo della conversazione con la persona offesa, abbia annuito alle espressioni proferite dalla stessa. 2.8. Con il quinto motivo il difensore contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di non poter riconoscere né il minimo della pena, né le attenuanti generiche o i benefici di legge, in difetto di alcuna valutazione sulle modalità della condotta e sul grado di offensività. 2.9. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. La Corte di appello ha, infatti, non illogicamente motivato la mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione delle subdole modalità esecutive della condotta delittuosa e dalla personalità degli imputati, già gravati da precedenti penali per delitti contro il patrimonio. Parimenti inammissibile si rivela la censura relativa all'entità della pena irrogata. Il parametro valutativo della pena è, infatti, desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena (ex plurimis: Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); in tale prospettiva interpretativa la valutazione di equità della pena irrogata è stata 9 congruamente motivata dalla Corte di appello in ragione della natura e della gravità delle condotte accertate e della personalità degli imputati. 2.10. Con i motivi nuovi il difensore del ER ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale e la mancanza, l'erroneità, l'illogicità e la contraddittorietà «extra-testuale e intratestuale della motivazione e travisamento della prova» nella parte in cui la Corte di appello nella sentenza impugnata avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulle specifiche doglianze contenute nei motivi di impugnazione relative a capi e punti della sentenza di primo grado. 2.11. Il motivo è manifestamente infondato. La circostanza che i motivi di appello non fossero presenti nel fascicolo al momento della presentazione del ricorso per cassazione non comporta che gli stessi non fossero presenti agli atti al momento della decisione e, dunque, che non siano stati esaminati dalla Corte di appello. Nella motivazione della sentenza impugnata, peraltro, la Corte di appello ha dimostrato di averne tenuto specificamente conto delle censure proposte dall'appellante, in quanto la motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato in relazione al delitto tentato contestato, al suo grado di partecipazione nella dinamica concorsuale, al diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena inflitta, costituisce specifica confutazione delle stesse. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex plurimis: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 (dep. 2019), Currò, Rv. 275500 - 01; Sez. 1, n. 27285 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01). Nella motivazione della sentenza il giudice di merito, infatti, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 (dep. 2006), Mirabilia, Rv. 233187 - 01). 10 3. L'avvocato Ugo Ledonne, con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RI ER, censura la manifesta illogicità e il travisamento della prova in relazione all'identificazione di RI ER operata dal brigadiere LD DI, non essendo stato operato dagli inquirenti alcun riconoscimento vocale e non avendo gli stessi precisato sulla base di quali immagini sia stato operato il riconoscimento. 3.1. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve in una non consentita sollecitazione alla Corte di legittimità a confrontarsi direttamente con gli elementi di prova raccolti nel presente giudizio. In entrambe le sentenze di merito si precisa, peraltro, tutt'altro che incongruamente che i tre imputati erano ampiamente noti alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti penali e di polizia e, dunque, erano stati riconosciuti in termini di assoluta certezza all'atto della visione delle videoriprese operate dagli inquirenti. 3.2. Con il terzo motivo il difensore deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per mancata corrispondenza tra il fatto descritto nel capo di imputazione e quello accertato, in quanto non sarebbe stata proferita alcuna minaccia da parte degli imputati. 3.3. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (ex plurimis: Sez 2, n. 11922 del 12/12/2012 (dep. 14/03/2013), Lavitola, Rv. 254797 - 01; Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti, Rv. 229727 - 01). La Corte di appello ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto, nella sentenza impugnata, non implausibilmente ha rilevato che nella specie la minaccia era stata espressa in forme larvata, ma era risultata inequivoca, nella propria valenza coartante, per la persona offesa in ragione delle condizioni di contesto e del riferimento all'autovettura derubata. 3.4. Con il quarto motivo il difensore censura l'omessa motivazione in relazione ai motivi di appello e al travisamento della prova scaturente dal video 11 fuso con l'intercettazione telefonica e l'inosservanza del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La lettura dell'intercettazione, infatti, ad avviso del difensore, confuterebbe la sussistenza di una minaccia, negata peraltro dalla stessa persona offesa. 3.5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a rivalutare il contenuto dell'intercettazione. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebber, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, 282337, che ha avuto modo di precisare che il sindacato in sede di legittimità del senso assegnato al contenuto delle intercettazioni è limitato alla sola manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. La Corte di appello ha, peraltro, fornito un'interpretazione della conversazione telefonica intercettata tra la ER e il IC immune da censure, in quanto congruamente motivata sulla base della considerazione sinergica delle condizioni di contesto e, segnatamente, della mancata conoscenza tra gli interlocutori, del tenore concreto della conversazione, del chiaro riferimento all'autovettura rubata e dell'atteggiamento guardingo tenuto dagli imputati nel corso del dialogo. Già si è rilevata, peraltro, con riferimento alle censure proposte dal ER, l'idoneità della minaccia accertata dalla sentenza impugnata ad integrare il delitto di tentata estorsione contestato. 3.6. Con il quinto motivo, il difensore si duole della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., atteso che, avendo ad oggetto la richiesta estorsiva un'autovettura utilitaria, sarebbe stata di scarsa entità. 3.7. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha non illogicamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche, rilevando le subdole modalità esecutive della condotta delittuosa e della personalità degli imputati, gravati da numerosi precedenti penali. Manifestamente infondata è, inoltre, la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto fondata su un 12 presupposto puramente congetturale e inammissibilmente generica già nella sua formulazione nel corso del giudizio di appello. 4. L'avvocato CE NT, con il secondo motivo proposto nell'interesse di AN AN, ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione della AN alla tentata estorsione contestata e l'errata applicazione degli artt. 110, 629 cod. pen. Ad avviso del difensore, infatti, trovarsi a fianco di un soggetto che effettua una telefonata non potrebbe assurgere a condotta penalmente rilevante e, dunque, non sussisterebbero gli elementi costitutivi del delitto tentato contestato, quanto quelli di una mera connivenza non punibile. 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolva nella sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire a una diversa valutazione di merito, mediante un confronto diretto con gli elementi probatori raccolti nei giudizi di merito. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha, peraltro, rilevato, non certo incongruamente, che la AN ha svolto la funzione di palo durante la telefonata nella quale è stato realizzato il tentativo di estorsione, monitorando con lo sguardo la zona circostante «come se temesse[ro] inopportune interferenze». 5. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi proposti dagli imputati devono, pertanto, essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe cessuali. Così deciso il 20/10/2022.