Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
Non si configura un'ipotesi di nullità della sentenza, mancando un'espressa previsione di legge, quando il testo originale della stessa, stilato in forma autografa dall'estensore, sia di complessa e non facile lettura, soprattutto se la motivazione di detto provvedimento sia stata riprodotta in un atto dell'impugnazione (nella specie, nel controricorso), consentendo così di rilevare la conformità della riproduzione al documento originale, che in tal modo diviene immediatamente e facilmente leggibile anche dal giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 13488 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
UFFICIO PROVINCIALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI DI CUNEO, in persona del legale rappresentante, per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
- ricorrente -
contro
LL ID, in proprio e quale legale rappresentante della SIROL s.n.c., elettivamente domiciliato in Roma, V. Palestro n. 56, presso l'avv. Mario Rosso, che, con l'avv. Fernando Bracco di Mondovì, lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Mondovì, n. 75 del 27 maggio 1997. Udita, all'udienza del 17 gennaio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentiti l'avv. Rosso per il controricorrente e il P.M. Dott. Raffaele Ceniccola, che chiede il rigetto del primo e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27 maggio 1997, il Pretore di Mondovì accoglieva l'opposizione di DO EL all'ordinanza dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Cuneo del 17 dicembre 1992, che ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di L. 2.000.000, per mancato regolare funzionamento del cronotachigrafo (art. 8 della L. 30 marzo 1987 n. 132). L'opponente aveva dedotto il difetto di motivazione sull'entità della sanzione, chiedendo di ridurla a L. 1.000.000, ai sensi dell'art. 142 bis del D.P.R. 15.6.1959 n. 393, cui rinvia espressamente l'art. 16 della L. 132/87, dato che il processo verbale "per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'art. 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'art. 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale", con la conseguenza che poteva ingiungersi il pagamento nel massimo d'una sanzione di L. 1.500.000.
Il pretore, dopo il deposito di una memoria dell'opponente che deduceva il difetto di potere dell'autorità che aveva emesso l'ordinanza, potendo emetterla solo il prefetto, annullava la sanzione per difetto assoluto di motivazione sulla sua misura e condannava l'opposto al pagamento delle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi di Cuneo per due motivi e l'EL si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso domanda la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., essendo redatta con segni informi e illeggibili e priva pertanto di motivazione in senso materiale e grafico, ancor prima che formale o sostanziale.
1.1. Il motivo è infondato in quanto, mancando una espressa comminatoria di nullità nella legge, quest'ultima non può configurarsi relativamente alla sentenza, quando il testo originale di questa, stilato in forma autografa dall'estensore, sia di complessa o non facile lettura, soprattutto se, come è accaduto in questo caso, la motivazione della sentenza sia stata riprodotta nel controricorso, consentendo così di rilevare la conformità della riproduzione al documento originale, che in tal modo diviene immediatamente e facilmente leggibile anche dal giudice dell'impugnazione.
2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 3, 11 e 23, terzultimo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689, anche per omessa e contraddittoria motivazione, perché il giudice può rideterminare la misura delle sanzioni e modificare il provvedimento impugnato se ciò sia domandato con l'opposizione e non può annullarlo, quando non sia richiesto dalla parte.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato perché effettivamente il Pretore, sulla base della domanda contenuta nell'opposizione, che non chiedeva di annullare l'ordinanza ma solo di ridurre la sanzione irrogata a L. 1.000.000, non avrebbe potuto decidere oltre la domanda di parte e avrebbe potuto solo modificare la misura della sanzione irrogata, con esercizio d'una discrezionalità che gli compete ex art. 23 L. 689/81. Con il controricorso, l'EL, oltre a insistere per la conferma della decisione impugnata, che non poteva intervenire sulla misura della sanzione nel caso, richiama una memoria da lui presentata in primo grado, successivamente alla opposizione, con cui rilevava che l'Ufficio opposto non poteva emettere il provvedimento impugnato, che solo al prefetto spettava, per gli artt. 8 della L. 132/87 e 20 della L. 13 novembre 1978 n. 727, richiamante gli artt. 3 - 9 L. 24 dicembre 1975 n. 706, abrogati dall'art. 42 della L. 689/81, per la quale solo il prefetto emette le ordinanze - ingiunzioni nella materia (così Cass. 3 dicembre 1994 n. 10412 e 29 luglio 1997 n. 7081). Ad avviso del controricorrente, che in tal modo propone in via incidentale di confermare la decisione impugnata, modificandone la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dovrebbe confermarsi l'annullamento dell'ordinanza emessa da autorità incompetente. È facile rilevare che la memoria prodotta nella fase di merito, con la deduzione del difetto di potere dell'Ufficio ricorrente nella materia, non venne valutata dal pretore, perché tardiva, presentata oltre i termini dell'art. 22 della L. 689/81 e quindi inammissibile. Pertanto deve escludersi che possa rilevare in questa sede la domanda nuova di annullare l'ordinanza ingiunzione per carenza di potere dell'organo che la emise, e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cuneo, per decidere sull'opposizione sulle spese anche di questa fase di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cuneo.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 17 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001