Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2003, n. 30306
CASS
Sentenza 9 maggio 2003

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Massime2

Nel procedimento di convalida del provvedimento del questore che fa obbligo a taluno di comparire dinanzi all'autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., il sindacato del giudice attiene unicamente alla sussistenza dei presupposti legali della misura tra cui rientra quello concernente la provenienza dell'atto dall'autorità competente, ma non quello relativo alla competenza territoriale, non essendo questa predeterminata dalla legge.

Qualora il provvedimento del questore che imponga l'obbligo di comparizione personale nell'ufficio o comando di polizia competente, a soggetto destinatario di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.) sia congruamente motivato con riferimento alle ragioni di necessità e urgenza imposte dall'art. 13, comma terzo, Cost. e ai fatti addebitabile, è legittima la convalida del g.i.p. motivata "per relationem" al provvedimento del questore. (V. Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 512).

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: controllo del giudice in sede di convalida è esteso al meritoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2003, n. 30306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30306
Data del deposito : 9 maggio 2003

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