Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 2
Nel procedimento di convalida del provvedimento del questore che fa obbligo a taluno di comparire dinanzi all'autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., il sindacato del giudice attiene unicamente alla sussistenza dei presupposti legali della misura tra cui rientra quello concernente la provenienza dell'atto dall'autorità competente, ma non quello relativo alla competenza territoriale, non essendo questa predeterminata dalla legge.
Qualora il provvedimento del questore che imponga l'obbligo di comparizione personale nell'ufficio o comando di polizia competente, a soggetto destinatario di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.) sia congruamente motivato con riferimento alle ragioni di necessità e urgenza imposte dall'art. 13, comma terzo, Cost. e ai fatti addebitabile, è legittima la convalida del g.i.p. motivata "per relationem" al provvedimento del questore. (V. Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 512).
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: controllo del giudice in sede di convalida è esteso al meritoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2003, n. 30306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30306 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Gianvittore FABBRI Presidente
dott. Antonio MARCHESE Componente
dott. Gianfranco RIGGIO "
dott. Angelo VANCHERI "
dott. Margherita CASSANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI ID nato il [...];
Avverso ordinanza del 4/7/2002 Gip Tribunale Ascoli Piceno;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Cassano Margherita;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con provvedimento del 10.6.2002 il Questore di Ascoli Piceno disponeva nei confronti di NI ID, ai sensi dell'art. 6, comma 2° l. 401/1989 e successive modifiche, il divieto di accesso presso tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento di incontri di calcio, valevoli per i campionati di serie A - B - C1 - C2 - dilettanti - eccellenza - promozione e di quelli relativi alle competizioni:Coppa Italia, Coppa Uefa, Champions League, comprese le partite amichevoli. A NI veniva fatto altresì divieto di accedere alle stazioni ferroviarie interessate alle partenze e al transito dei tifosi, alle aree di parcheggio interessate alla sosta degli autopulman e delle autovetture di coloro che si recano allo stadio, nonché ai tratti stradali interessati dal transito dei citati mezzi per la durata di anni tre.Contestualmente veniva prescritto a NI di presentarsi presso la Questura di Verona trenta minuti dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra "Verona Calcio" II provvedimento veniva notificato all'interessato l'1.7.2002 ore 16,40.
Il 4.7. 2002 il g.i.p. convalidava il provvedimento. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NI, articolando i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, l.13.12.1989 n. 401 e successive modificazioni per omesso rispetto da parte del g.i.p. del termine di 48 ore a lui assegnato dalla legge;
2) incompetenza territoriale, essendo competente all'adozione del provvedimento il Questore del luogo di residenza dell'interessato e, conseguentemente, il g.i.p. della medesima città;
3) difetto di motivazione del provvedimento di convalida adottato dal g.i.p.;
4) carenza assoluta di motivazione della convalida del g.i.p. che, incidendo sulla libertà personale del soggetto, deve essere, sia pure concisamente, motivata e non può limitarsi ad un controllo sommario e formale del provvedimento del Questore;
5) mancanza dei requisiti di "eccezionale necessità ed urgenza" ex art. 13 Costituzione;
6) omessa motivazione del decreto in ordine agli elementi sintomatici di pericolosità che giustifichino non solo il c.d. obbligo di presentazione, ma anche il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.
7) genericità del provvedimento del Questore in merito alla prescrizione a comparire agli incontri amichevoli. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
L'art. 6, comma 3, della legge 401 del 1989, così come modificata dalla legge n. 377 del 2001, prevede testualmente che " il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro 48 ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari" e che "le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle 48 ore successive ".
Dalla formulazione letterale dell'art. 6 comma 3, della legge 401 del 1989, così come modificata dalla legge n. 377 del 2001, si evince che le prescrizioni imposte dal Questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge citata, cessano di avere efficacia nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato (sez. 1^, 26/3/2003, n. 20654/03 Basile).
Nel caso in esame il provvedimento del Questore è stato notificato all'interessato il giorno 1 luglio 2002 e il g.i.p. ha provveduto alla convalida il 4.7.2002 e, quindi, nel rispetto dei termini di legge;
nessuna diversa prova contraria è stata fornita in proposito. Parimenti infondata è la doglianza concernente la violazione delle regole in tema di competenza territoriale.
Il divieto di accesso agli stadi è un'atipica misura interdittiva, finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nello specifico settore delle manifestazioni sportive, rispetto alla quale l'obbligo di presentazione all'ufficio di P.S. in coincidenza di queste costituisce una prescrizione preventiva a carattere accessorio e strumentale, volta ad assicurare l'effettiva osservanza della prima (Sez.1^, 21.2.1996, ric. Elia). Ne consegue che solo l'obbligo di comparizione e non anche il divieto di accesso è soggetto, in quanto implicante una limitazione della libertà personale, alla convalida del g.i.p.; peraltro, l'accostamento - limitato alla qualificazione e alla struttura procedimentale (Corte Cost sent n.136 del 1992) - al modello della convalida disciplinato dall'art. 390 c.p.p. e l'implicito richiamo, quanto alle cadenze imposte alla procedura, alla disciplina dell'art. 13, comma 3, della Costituzione, non comporta adozione delle medesime garanzie sia per il carattere limitato dell'incidenza sulla libertà personale (Corte Cost. sent. n. 144 del 1997) sia perché si tratta di misura di prevenzione cui non corrisponde un analogo provvedimento adottabile dall'Autorità giudiziaria. Ne consegue che il sindacato del g.i.p. attiene unicamente alla sussistenza dei presupposti legali della misura tra cui rientra la provenienza dall'Autorità competente (Questore), senza che peraltro se ne possa sindacare la competenza territoriale, non essendo questa predeterminata dalla legge.
Quanto al terzo, quarto, quinto motivo di ricorso si osserva che la disamina della disciplina legislativa del provvedimento restrittivo, con il quale il Questore "può" altresì prescrivere al soggetto, cui sia stata applicata la misura del divieto di accesso a manifestazioni sportive, di comparire nel competente ufficio o comando di Polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le medesime manifestazioni per le quali opera il divieto (art. 6,comma 2,l. cit), non può prescindere dalla ricostruzione del quadro normativo e costituzionale prospettata dalla recente sentenza n. 512 del 2002 della Corte Costituzionale. Nella stessa, con riguardo alle caratteristiche e ai presupposti dell'intervento, sono sviluppate alcune significative affermazioni già contenute nelle precedenti sentenze n. 193/1996, 144/1997 e 136/1998 e recepite dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
Dall'ormai acquisito inquadramento dell'obbligo di comparizione - che non consegue, automaticamente al divieto di accesso - nel sistema delle previsioni e garanzie stabilite dal terzo comma dell'art. 13 della Costituzione per ogni misura restrittiva della libertà personale, provvisoriamente adottata dall'autorità di pubblica sicurezza, discendono due conseguenze :
a) un autonomo e motivato apprezzamento, da parte del Questore, circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza, che legittimano l'adozione del provvedimento e l'adeguatezza della sua concreta articolazione;
b) la potestà del giudice di verificare, in sede di convalida, l'effettiva sussistenza dei presupposti con riferimento, da un lato, ai requisiti della necessità ed urgenza e, dall'altro, all'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, anche per il profilo della ragionevole commisurazione della sua durata nei limiti fissati dall'art. 6,comma 5°, legge citata.
In base a questa soluzione interpretativa - che appare l'unica costituzionalmente corretta - la Corte ritiene che siano inammissibili anche il terzo, il quarto e il quinto motivo di gravame in precedenza illustrati.
Se è vero che la motivazione del provvedimento di convalida non può esaurirsi in una mera presa d'atto della sussistenza dei presupposti legali del provvedimento del Questore, ma deve - sia pure concisamente - dar ragione della corrispondenza a tali presupposti dei fatti in esso descritti (Sez.1^, 6.3.2000, ric. Nicolini), è altrettanto indubbio che, investendo la convalida un provvedimento già noto al suo destinatario, sia consentita - in coerenza con l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. Un. 21.6.200, ric. Primavera) - una motivazione "per relationem", che cioè faccia rinvio ad un provvedimento del Questore che rechi già in sé congrua motivazione della ricorrenza in concreto dei suddetti presupposti e dimostri che il giudice ha valutato che le ragioni esposte sono idonee a dar luogo alla convalida.
Nel caso in esame il g.i.p. ha dato formalmente atto, "per relationem", dell'esistenza dei presupposti per l'adozione della misura restrittiva, degli elementi di fatto e delle ragioni giuridicamente apprezzabili posti a fondamento del positivo controllo di legittimità della prescrizione incidente nella sfera della libertà personale del soggetto.
il provvedimento del Questore di Ascoli Piceno, richiamato "per relationem" dal g.i.p., contiene, a sua volta, la specifica motivazione sulla ricorrenza del presupposto dell'eccezionalità e dell'urgenza dell'intervento.
Di conseguenza l'ordinanza di convalida relativa all'imposizione dell'obbligo di presentazione presso il competente ufficio di Polizia corrisponde a tutti i requisiti richiesti dalla legge. Per quanto attiene alla denunciata omessa motivazione del decreto in ordine agli elementi sintomatici di pericolosità che giustifichino non solo il c.d. obbligo di presentazione, ma anche il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche occorre evidenziare che non spetta al g.i.p. un potere di controllo circa la rispondenza del provvedimento all'effettiva pericolosità del soggetto sia perché non è previsto dalla legge sia perché la pericolosità valutata nel provvedimento di prevenzione non è frutto di presunzioni, ma di deduzione da condotte concrete ed è circoscritta allo specifico ambito della manifestazione sportiva (Sez. 1^, 15.1.2001, ric. Frizione;
Sez.3^, 13.2.2001, Pareschi). Anche sul punto, perciò, il ricorso è inammissibile. Con riguardo, infine, alla lamentata genericità del provvedimento del Questore in merito alla prescrizione a comparire agli incontri amichevoli si osserva che lo stesso non merita accoglimento, in quanto il provvedimento del Questore contiene una sufficiente specificazione delle manifestazioni sportive cui è collegato l'obbligo di presentazione agli uffici di P.S. e che, in ogni caso, il provvedimento contiene l'indicazione dei criteri di individuazione delle competizioni medesime (Sez. 1^, 21.6.1997, ric. Tani).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 maggio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 LUGLIO 2003.