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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2026, n. 19627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19627 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HI ND nato a (ALBANIA) il 28/05/1978 HI MI nato a (ALBANIA) il 09/07/1980 avverso l'ordinanza del 10/02/2026 della Corte d'appello di Torino svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella LO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia ALEMI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19627 Anno 2026 Presidente: OV SA Relatore: LO IE Data Udienza: 14/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato formulata nell’interesse di HI ND e HI AM con riferimento alla sentenza di condanna del Tribunale di Novara del 22 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 5 giugno dello stesso anno, siccome oggetto di precedente decisione di rigetto, giusta ordinanza del 17 ottobre 2023, definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso la stessa (Sez. 3, n. 26536/2024). 2. La difesa dei condannati ha proposto ricorsi con unico atto, formulando due motivi. 2.1. Con il primo, ha dedotto la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis, cod. proc. pen., alla stregua del mutato quadro giurisprudenziale, che giustificherebbe la riproposizione dell’istanza già rigettata. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la prima ordinanza di rigetto dell’istanza di rescissione, aveva rilevato la inottemperanza dei ricorrenti all’onere di prendere contatti con il difensore di fiducia nominato nel corso delle indagini, cosicché correttamente il giudice del merito aveva ritenuto la mancata conoscenza del processo addebitabile a loro colpa, negando la rescissione richiesta. Tuttavia, nelle more, anche dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, si sarebbe consolidato un orientamento ermeneutico garantista di segno opposto, per il quale la negligenza informativa dell’imputato che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore, rendendosi di fatto irreperibile, non costituirebbe di per sé prova di una volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. Con la conseguenza che, ove la richiesta di rescissione fosse oggi valutata alla luce del nuovo, prevalente orientamento, l’esito sarebbe differente. 2.2. Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, la difesa ha opposto la violazione dell’art. 267 del TFUE, per non avere la Corte d’appello disposto, come richiesto a difesa, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in relazione alla compatibilità con l’art. 8, comma 4, della Direttiva UE 2016/343 dell’art. 629 bis, cod. proc. pen., nella parte in cui preclude una seconda richiesta di rescissione del giudicato da parte del soggetto estradato. La necessità di rendere efficace “il diritto a un nuovo processo” contro decisioni assunte in absentia, coerentemente con il considerando 39 della direttiva citata, imporrebbe una valutazione particolarmente rigorosa della disciplina nazionale, considerato che la 3 riscrittura dell’art. 420 bis cod. proc. pen., con l’eliminazione degli indici presuntivi di conoscenza del procedimento, ha tratto origine proprio dall’obbligo di dare attuazione a tale direttiva, eliminando le distorsioni generate dalla novella del 2014 e la declaratoria di inammissibilità assume carattere ostativo alla richiesta di rescissione e alla potenziale liberazione dei due condannati, difettando chiare indicazioni nel testo della direttiva e giurisprudenza sul punto. 3. Con decreto presidenziale del 13 aprile 2026, è stata rigettata la richiesta formulata dal difensore per la trattazione in presenza del procedimento, non rientrando il ricorso tra quelli di cui all’art. 611 comma 1-bis, cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia ALEMI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per una pluralità di ragioni. 2. L’art. 629 bis, cod. proc. pen. prevede che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. A norma del capoverso, la richiesta è presentata personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. Il provvedimento di rigetto della precedente richiesta di rescissione è divenuto definitivo a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse dei richiedenti. Come è stato statuito con riferimento alle previsioni dell’art. 625-ter cod. proc. pen. la richiesta di rescissione del giudicato ha natura di impugnazione straordinaria (Sez. U., n. 36848 del 2014, Burba, Rv.259990 – 01). La qualificazione data dalle Sezioni unite conserva valore anche dopo l’abrogazione dell’art. 625-ter perché ad essa è seguita l’introduzione dell’art. 629 bis ad opera della legge n. 103/2017, proprio in sostituzione della disposizione contestualmente abrogata;
l’innovazione recata dal d.lgs. n. 150/2022 non ha inciso sulla natura del rimedio. 4 Pertanto, occorre prima di tutto verificare l’ammissibilità della riproposizione del medesimo mezzo d’impugnazione avverso il medesimo provvedimento da parte del soggetto titolare del relativo diritto. Il tema è collegato a quello della consumazione del potere di impugnazione, ove già proposta e, pertanto, al principio di unicità dell’impugnazione, da considerare, tuttavia, in un senso diverso da quello emergente allorquando si verte in ipotesi di diritto riconosciuto tanto all’interessato che al suo difensore. 2.1. Con riguardo a questa seconda ipotesi, si era affermato che l'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione, poiché l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, [...], Rv. 238472 – 01). Tuttavia, trattasi di principio fortemente ridimensionato, con una lettura più attenta alle prerogative difensive, dal giudice delle leggi. Questi, investito del relativo incidente di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato (Corte cost. n. 317 del 2009). In quella sede, i giudici della Consulta, investiti dalla Corte di cassazione della questione di incostituzionalità della norma di cui all’art. 175, cod. proc. pen., in allora vigente, secondo l’interpretazione dominante espressa dal diritto vivente (Sez. U, n. 6026/2008, cit.), hanno inquadrato la stessa nella più vasta problematica della garanzia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato contumace, con rinvio ai pertinenti strumenti sovranazionali [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia in base alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 che all’art. 14 comma 3, lettera d), attribuisce all'imputato il «diritto di essere presente al processo»; art. 6 della Convenzione EDU e art. 3, secondo protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo;
art. 5, numero 1), Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea (2002/584/GAI), relativa al mandato d'arresto europeo]. 5 Richiamate le modifiche che avevano interessato la norma sospetta di incostituzionalità, la Corte delle leggi ha escluso, intanto, che potesse determinarsi “per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno”, senza potersi al contempo ammettere “che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale”; ha, dunque, valutato l'eventualità, prospettata dallo stesso diritto vivente richiamato, che il diritto di difesa del contumace inconsapevole dovesse essere bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo, di cui al secondo comma dell'art. 111 della Costituzione;
ma, ciò premesso, ha ritenuto che, per validare la costituzionalità della norma censurata, nell’interpretazione dominante, la limitazione di quel diritto fondamentale non potesse essere giustificata alla stregua dei principi dell'unicità del diritto all'impugnazione e del divieto di bis in idem, dovendosi garantire al contumace inconsapevole una misura ripristinatoria effettiva che, pertanto, non poteva ritenersi «consumata» dall'atto di un soggetto – il difensore – che non aveva ricevuto un mandato ad hoc e che agiva esclusivamente di propria iniziativa, poiché «L'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona». 2.2. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, nel pronunciarsi in ordine al microsistema normativo che, prima della riforma del processo in assenza, era destinato a regolamentare la conoscibilità della sentenza, attraverso la previsione di termini generali predefiniti ex lege e operanti con automatismo, ha successivamente ammonito, con riferimento specifico alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, sulla necessità che, per l'imputato contumace, il termine per impugnare decorresse dall'esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, quando tale notificazione fosse avvenuta dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e dalla loro scadenza, quando la notificazione fosse stata eseguita antecedentemente (Sez. 6, n. 13447 del 12/02/2014, Battistelli, Rv. 259455 – 01, anche in motivazione;
Sez. 2, n. 21486 del 20/03/2019, Trenta, Rv. 276654 – 01; Sez. 6, n. 14356 del 05/02/2009, [...], Rv. 243248 – 01). 3. Tuttavia, nel disciplinare l’istituto della rescissione del giudicato, l’art. 629 bis cod. proc. pen. attribuisce il diritto al rimedio unicamente al condannato, che lo esercita personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale. Sicché, il quesito attiene alla sorte del diritto del condannato a presentare personalmente 6 l’istanza di rescissione quando egli abbia rilasciato procura speciale al difensore per proporre l’istanza avverso il medesimo provvedimento ed essa sia stata presentata. E, sul punto, questa Corte ritiene condividibile l’avviso espresso da numerose decisioni del giudice di legittimità, secondo il quale con il rilascio della procura l'imputato si spoglia del proprio diritto all’impugnazione (principio formulato in relazione a imputato che, dopo esser stato giudicato con sentenza emessa in contumacia, aveva conferito al proprio difensore procura speciale per proporre istanza di rimessione in termini per impugnare autonomamente la decisione: Sez. 2, n. 42651 del 13/10/2015, D'Alessandro, Rv. 265256 – 01; Sez. 6, n. 10537 del 09/02/2017, F., Rv. 269729 - 01), sia pure a condizione che il medesimo abbia avuto conoscenza del provvedimento impugnabile (Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, [...], Rv. 252957 – 01). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha precisato che la prima istanza, introduttiva del procedimento concluso con il provvedimento di rigetto della Corte di appello di Torino del 17 ottobre 2023 (e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, giusta sentenza del 21/03/2024 della Terza Sezione penale di questa Corte) era stata presentata dal difensore (Avv. Fabrizio Cardinali, del foro di Novara) in forza di una procura speciale, conferitagli nel giugno 2023 dagli istanti, sul presupposto, espressamente riportato, che i medesimi avevano avuto conoscenza del provvedimento del quale si chiedeva la rescissione. 4. Sotto altro profilo, peraltro, le istanze oggetto del provvedimento qui impugnato, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, sarebbero in ogni caso tardive: gli interessati avevano conferito la prima procura speciale nel giugno 2023 e quindi, come già rilevato, conosciuto la sentenza del Tribunale almeno da quella data;
cosicché il termine legale di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, indicato dall’art. 629 bis, cod. proc. pen., deve ritenersi irrimediabilmente scaduto alla data di presentazione delle richieste (avvenuta rispettivamente il 23/12/2025 e il 02/01/2026). 5. In ogni caso, come sopra anticipato, questa Corte ritiene inammissibili i ricorsi anche sotto un ulteriore profilo, dovendosi escludere la decisività del novum allegato dalla difesa rispetto alla decisione di rigetto della prima richiesta di rescissione. 5.1. Per esaminare tale aspetto, peraltro, occorre ricostruire la vicenda secondo quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte. Tale precisazione si impone alla stregua del tenore dei motivi di ricorso, con i quali, invero, si è introdotto il tema del mutamento giurisprudenziale sulla verifica della mancata conoscenza incolpevole del processo da parte del richiedente la rescissione, mutamento ascrivibile a successive pronunce del giudice di legittimità, 7 il cui tenore farebbe legittimamente ritenere, secondo la prospettazione difensiva, un più favorevole epilogo decisorio sulla sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato di che trattasi. L’assunto difensivo, quanto alla decisività del mutamento giurisprudenziale in ordine all’esito della domanda, è smentito, tuttavia, da quanto emerge dalla sentenza del giudice di legittimità. Vi si legge, infatti, che il primo provvedimento di rigetto aveva riguardato la condanna dei richiedenti, definitiva per mancata interposizione di appello, per il reato di cui all’art. 73 comma 1, d. P.R. n. 309/1990; che il giudice del merito aveva imputato a una loro condotta negligente la mancata conoscenza della celebrazione del processo: costoro, infatti, recatisi in Albania nel corso delle indagini preliminari, si erano disinteressati del processo, senza addurre alcuna seria circostanza giustificativa;
che la Corte d’appello, riprendendo quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Sez. 4, n. 13236 del 23 marzo 2022, Rv. 283019 – 01), aveva negato la rescissione del giudicato;
che, in sede di ricorso, la difesa aveva dedotto un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione;
che, secondo la difesa, la Corte di appello, aderendo a un’interpretazione improntata a eccessivo formalismo, avrebbe erroneamente ritenuto il conferimento della nomina fiduciaria nella fase delle indagini sufficiente a costituire indice di effettiva conoscenza del processo, tale da imporre un onere di diligenza cui gli interessati non avrebbero adempiuto;
che ciò si sarebbe tradotto nell'indebita compressione dei diritti di difesa, come confermato dall'evoluzione giurisprudenziale in materia e dalle recenti riforme legislative (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022). Tuttavia, il giudice di legittimità, ricordata la funzione dell’istituto azionato (segnatamente, quella di offrire tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la previsione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato e alla instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, dipesa dall'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, per cause che non siano state comprese in precedenza in sede di cognizione), ha ritenuto che, nella fattispecie concreta, occorresse focalizzare l’attenzione, non solo sulla effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati, ma anche sulla eventuale ricorrenza di positivi comportamenti di costoro, dai quali derivasse la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Pertanto, richiamato il diritto vivente sul punto (segnatamente, Sez. U n. 28912 del 2019, Innaro;
n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail), l’evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale e le ragioni delle modifiche del sistema previgente (sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, 8 OG c. Italia e 10 novembre 2004, OV c. Italia), nonché i principi successivamente affermati in Sez. U, n. 15498/2021, [...], ha conclusivamente statuito che, allorquando l'imputato alleghi l'ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420 ter e 420 quater cod. proc. pen. 5.2. Fatta detta premessa, nell’esaminare il caso al vaglio, il giudice di legittimità ha sì ritenuto rilevante la questione della valenza presuntiva dell'elezione del domicilio effettuata dagli imputati, nelle more delle indagini preliminari, presso il difensore di fiducia;
ma ha, altresì, precisato che da tale sola elezione non discendeva una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato (richiamando Sez. 3, n. 11813 del 29/03/2021, Rv. 281483) e che, nel caso esaminato, i ricorsi erano generici (non essendosi mai spiegato, in maniera circostanziata, il rapporto tra il fatto addebitato e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale), nell’ordinanza impugnata essendo stata correttamente evidenziata, non solo l'inottemperanza dei ricorrenti all'onere di diligenza di prendere contatti con il difensore fiduciario, ma anche la circostanza, univoca nel senso della volontaria sottrazione al processo, che i fratelli HI avevano ripreso contatti con il difensore di fiducia, dopo essere venuti a conoscenza dell'avvio della celebrazione del processo grazie al coimputato Feliks CELA. 5.3. Ciò premesso, i ricorsi sono dunque aspecifici: la difesa, infatti, ha sostenuto la decisività dell’argomento posto a sostegno della reiterazione della richiesta, assumendo, contrariamente a quanto evincibile dalla stessa sentenza della Corte di legittimità, che il rigetto delle precedenti istanze fosse conseguito alla sola operatività della presunzione di conoscenza ricollegata alla nomina fiduciaria, senza considerare, invece, che i giudici avevano ritenuto sussistente la prova positiva della effettiva conoscenza del processo in capo ai richiedenti. 6. L’inammissibilità del motivo principale determina, infine, l’assorbimento di quello formulato in via subordinata, inerente alla reiterabilità del medesimo rimedio rescissorio in seguito all’esecuzione di un mandato di cattura dall’estero nei confronti del condannato, questione sulla quale era stato sollecitato alla Corte territoriale il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in ordine alla compatibilità della disciplina italiana in tema di rescissione del giudicato con l’art. 8 comma 4, della Direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 9 Ora, anche a voler ritenere che la questione relativa al rinvio ex art. 267 TFUE fosse stata prospettata alla Corte d’appello, in difetto dell’allegazione del relativo verbale, la stessa non è, comunque, scrutinabile in questa sede: si è già chiarito, infatti, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l'interpretazione richiesta non si trovi in rapporto con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale (Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, [...], Rv. 282461 – 01). Infatti, “una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi" (CGUE, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-283/81). E, nella specie, non può non evidenziarsi che la questione, peraltro solo genericamente rappresentata, è stata posta in relazione al momento dell’effettiva conoscenza della decisione di condanna e dovrebbe avere a oggetto l’adeguatezza dell’attuale disciplina italiana del processo c.d. in absentia;
laddove, nella specie, i giudici procedenti hanno ritenuto la prova della positiva conoscenza del processo, i meccanismi presuntivi non risultando, pertanto, nella specie, decisivi. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14 maggio 2026 La Consigliera est. Il Presidente IE LO SA OV
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia ALEMI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19627 Anno 2026 Presidente: OV SA Relatore: LO IE Data Udienza: 14/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato formulata nell’interesse di HI ND e HI AM con riferimento alla sentenza di condanna del Tribunale di Novara del 22 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 5 giugno dello stesso anno, siccome oggetto di precedente decisione di rigetto, giusta ordinanza del 17 ottobre 2023, definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso la stessa (Sez. 3, n. 26536/2024). 2. La difesa dei condannati ha proposto ricorsi con unico atto, formulando due motivi. 2.1. Con il primo, ha dedotto la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis, cod. proc. pen., alla stregua del mutato quadro giurisprudenziale, che giustificherebbe la riproposizione dell’istanza già rigettata. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la prima ordinanza di rigetto dell’istanza di rescissione, aveva rilevato la inottemperanza dei ricorrenti all’onere di prendere contatti con il difensore di fiducia nominato nel corso delle indagini, cosicché correttamente il giudice del merito aveva ritenuto la mancata conoscenza del processo addebitabile a loro colpa, negando la rescissione richiesta. Tuttavia, nelle more, anche dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, si sarebbe consolidato un orientamento ermeneutico garantista di segno opposto, per il quale la negligenza informativa dell’imputato che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore, rendendosi di fatto irreperibile, non costituirebbe di per sé prova di una volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. Con la conseguenza che, ove la richiesta di rescissione fosse oggi valutata alla luce del nuovo, prevalente orientamento, l’esito sarebbe differente. 2.2. Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, la difesa ha opposto la violazione dell’art. 267 del TFUE, per non avere la Corte d’appello disposto, come richiesto a difesa, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in relazione alla compatibilità con l’art. 8, comma 4, della Direttiva UE 2016/343 dell’art. 629 bis, cod. proc. pen., nella parte in cui preclude una seconda richiesta di rescissione del giudicato da parte del soggetto estradato. La necessità di rendere efficace “il diritto a un nuovo processo” contro decisioni assunte in absentia, coerentemente con il considerando 39 della direttiva citata, imporrebbe una valutazione particolarmente rigorosa della disciplina nazionale, considerato che la 3 riscrittura dell’art. 420 bis cod. proc. pen., con l’eliminazione degli indici presuntivi di conoscenza del procedimento, ha tratto origine proprio dall’obbligo di dare attuazione a tale direttiva, eliminando le distorsioni generate dalla novella del 2014 e la declaratoria di inammissibilità assume carattere ostativo alla richiesta di rescissione e alla potenziale liberazione dei due condannati, difettando chiare indicazioni nel testo della direttiva e giurisprudenza sul punto. 3. Con decreto presidenziale del 13 aprile 2026, è stata rigettata la richiesta formulata dal difensore per la trattazione in presenza del procedimento, non rientrando il ricorso tra quelli di cui all’art. 611 comma 1-bis, cod. proc. pen. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia ALEMI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per una pluralità di ragioni. 2. L’art. 629 bis, cod. proc. pen. prevede che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. A norma del capoverso, la richiesta è presentata personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. Il provvedimento di rigetto della precedente richiesta di rescissione è divenuto definitivo a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse dei richiedenti. Come è stato statuito con riferimento alle previsioni dell’art. 625-ter cod. proc. pen. la richiesta di rescissione del giudicato ha natura di impugnazione straordinaria (Sez. U., n. 36848 del 2014, Burba, Rv.259990 – 01). La qualificazione data dalle Sezioni unite conserva valore anche dopo l’abrogazione dell’art. 625-ter perché ad essa è seguita l’introduzione dell’art. 629 bis ad opera della legge n. 103/2017, proprio in sostituzione della disposizione contestualmente abrogata;
l’innovazione recata dal d.lgs. n. 150/2022 non ha inciso sulla natura del rimedio. 4 Pertanto, occorre prima di tutto verificare l’ammissibilità della riproposizione del medesimo mezzo d’impugnazione avverso il medesimo provvedimento da parte del soggetto titolare del relativo diritto. Il tema è collegato a quello della consumazione del potere di impugnazione, ove già proposta e, pertanto, al principio di unicità dell’impugnazione, da considerare, tuttavia, in un senso diverso da quello emergente allorquando si verte in ipotesi di diritto riconosciuto tanto all’interessato che al suo difensore. 2.1. Con riguardo a questa seconda ipotesi, si era affermato che l'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione, poiché l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, [...], Rv. 238472 – 01). Tuttavia, trattasi di principio fortemente ridimensionato, con una lettura più attenta alle prerogative difensive, dal giudice delle leggi. Questi, investito del relativo incidente di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato (Corte cost. n. 317 del 2009). In quella sede, i giudici della Consulta, investiti dalla Corte di cassazione della questione di incostituzionalità della norma di cui all’art. 175, cod. proc. pen., in allora vigente, secondo l’interpretazione dominante espressa dal diritto vivente (Sez. U, n. 6026/2008, cit.), hanno inquadrato la stessa nella più vasta problematica della garanzia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato contumace, con rinvio ai pertinenti strumenti sovranazionali [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia in base alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 che all’art. 14 comma 3, lettera d), attribuisce all'imputato il «diritto di essere presente al processo»; art. 6 della Convenzione EDU e art. 3, secondo protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo;
art. 5, numero 1), Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea (2002/584/GAI), relativa al mandato d'arresto europeo]. 5 Richiamate le modifiche che avevano interessato la norma sospetta di incostituzionalità, la Corte delle leggi ha escluso, intanto, che potesse determinarsi “per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno”, senza potersi al contempo ammettere “che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale”; ha, dunque, valutato l'eventualità, prospettata dallo stesso diritto vivente richiamato, che il diritto di difesa del contumace inconsapevole dovesse essere bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo, di cui al secondo comma dell'art. 111 della Costituzione;
ma, ciò premesso, ha ritenuto che, per validare la costituzionalità della norma censurata, nell’interpretazione dominante, la limitazione di quel diritto fondamentale non potesse essere giustificata alla stregua dei principi dell'unicità del diritto all'impugnazione e del divieto di bis in idem, dovendosi garantire al contumace inconsapevole una misura ripristinatoria effettiva che, pertanto, non poteva ritenersi «consumata» dall'atto di un soggetto – il difensore – che non aveva ricevuto un mandato ad hoc e che agiva esclusivamente di propria iniziativa, poiché «L'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona». 2.2. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, nel pronunciarsi in ordine al microsistema normativo che, prima della riforma del processo in assenza, era destinato a regolamentare la conoscibilità della sentenza, attraverso la previsione di termini generali predefiniti ex lege e operanti con automatismo, ha successivamente ammonito, con riferimento specifico alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, sulla necessità che, per l'imputato contumace, il termine per impugnare decorresse dall'esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, quando tale notificazione fosse avvenuta dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e dalla loro scadenza, quando la notificazione fosse stata eseguita antecedentemente (Sez. 6, n. 13447 del 12/02/2014, Battistelli, Rv. 259455 – 01, anche in motivazione;
Sez. 2, n. 21486 del 20/03/2019, Trenta, Rv. 276654 – 01; Sez. 6, n. 14356 del 05/02/2009, [...], Rv. 243248 – 01). 3. Tuttavia, nel disciplinare l’istituto della rescissione del giudicato, l’art. 629 bis cod. proc. pen. attribuisce il diritto al rimedio unicamente al condannato, che lo esercita personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale. Sicché, il quesito attiene alla sorte del diritto del condannato a presentare personalmente 6 l’istanza di rescissione quando egli abbia rilasciato procura speciale al difensore per proporre l’istanza avverso il medesimo provvedimento ed essa sia stata presentata. E, sul punto, questa Corte ritiene condividibile l’avviso espresso da numerose decisioni del giudice di legittimità, secondo il quale con il rilascio della procura l'imputato si spoglia del proprio diritto all’impugnazione (principio formulato in relazione a imputato che, dopo esser stato giudicato con sentenza emessa in contumacia, aveva conferito al proprio difensore procura speciale per proporre istanza di rimessione in termini per impugnare autonomamente la decisione: Sez. 2, n. 42651 del 13/10/2015, D'Alessandro, Rv. 265256 – 01; Sez. 6, n. 10537 del 09/02/2017, F., Rv. 269729 - 01), sia pure a condizione che il medesimo abbia avuto conoscenza del provvedimento impugnabile (Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, [...], Rv. 252957 – 01). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha precisato che la prima istanza, introduttiva del procedimento concluso con il provvedimento di rigetto della Corte di appello di Torino del 17 ottobre 2023 (e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, giusta sentenza del 21/03/2024 della Terza Sezione penale di questa Corte) era stata presentata dal difensore (Avv. Fabrizio Cardinali, del foro di Novara) in forza di una procura speciale, conferitagli nel giugno 2023 dagli istanti, sul presupposto, espressamente riportato, che i medesimi avevano avuto conoscenza del provvedimento del quale si chiedeva la rescissione. 4. Sotto altro profilo, peraltro, le istanze oggetto del provvedimento qui impugnato, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, sarebbero in ogni caso tardive: gli interessati avevano conferito la prima procura speciale nel giugno 2023 e quindi, come già rilevato, conosciuto la sentenza del Tribunale almeno da quella data;
cosicché il termine legale di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, indicato dall’art. 629 bis, cod. proc. pen., deve ritenersi irrimediabilmente scaduto alla data di presentazione delle richieste (avvenuta rispettivamente il 23/12/2025 e il 02/01/2026). 5. In ogni caso, come sopra anticipato, questa Corte ritiene inammissibili i ricorsi anche sotto un ulteriore profilo, dovendosi escludere la decisività del novum allegato dalla difesa rispetto alla decisione di rigetto della prima richiesta di rescissione. 5.1. Per esaminare tale aspetto, peraltro, occorre ricostruire la vicenda secondo quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte. Tale precisazione si impone alla stregua del tenore dei motivi di ricorso, con i quali, invero, si è introdotto il tema del mutamento giurisprudenziale sulla verifica della mancata conoscenza incolpevole del processo da parte del richiedente la rescissione, mutamento ascrivibile a successive pronunce del giudice di legittimità, 7 il cui tenore farebbe legittimamente ritenere, secondo la prospettazione difensiva, un più favorevole epilogo decisorio sulla sussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato di che trattasi. L’assunto difensivo, quanto alla decisività del mutamento giurisprudenziale in ordine all’esito della domanda, è smentito, tuttavia, da quanto emerge dalla sentenza del giudice di legittimità. Vi si legge, infatti, che il primo provvedimento di rigetto aveva riguardato la condanna dei richiedenti, definitiva per mancata interposizione di appello, per il reato di cui all’art. 73 comma 1, d. P.R. n. 309/1990; che il giudice del merito aveva imputato a una loro condotta negligente la mancata conoscenza della celebrazione del processo: costoro, infatti, recatisi in Albania nel corso delle indagini preliminari, si erano disinteressati del processo, senza addurre alcuna seria circostanza giustificativa;
che la Corte d’appello, riprendendo quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Sez. 4, n. 13236 del 23 marzo 2022, Rv. 283019 – 01), aveva negato la rescissione del giudicato;
che, in sede di ricorso, la difesa aveva dedotto un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione;
che, secondo la difesa, la Corte di appello, aderendo a un’interpretazione improntata a eccessivo formalismo, avrebbe erroneamente ritenuto il conferimento della nomina fiduciaria nella fase delle indagini sufficiente a costituire indice di effettiva conoscenza del processo, tale da imporre un onere di diligenza cui gli interessati non avrebbero adempiuto;
che ciò si sarebbe tradotto nell'indebita compressione dei diritti di difesa, come confermato dall'evoluzione giurisprudenziale in materia e dalle recenti riforme legislative (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022). Tuttavia, il giudice di legittimità, ricordata la funzione dell’istituto azionato (segnatamente, quella di offrire tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la previsione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato e alla instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, dipesa dall'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, per cause che non siano state comprese in precedenza in sede di cognizione), ha ritenuto che, nella fattispecie concreta, occorresse focalizzare l’attenzione, non solo sulla effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati, ma anche sulla eventuale ricorrenza di positivi comportamenti di costoro, dai quali derivasse la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Pertanto, richiamato il diritto vivente sul punto (segnatamente, Sez. U n. 28912 del 2019, Innaro;
n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail), l’evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale e le ragioni delle modifiche del sistema previgente (sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, 8 OG c. Italia e 10 novembre 2004, OV c. Italia), nonché i principi successivamente affermati in Sez. U, n. 15498/2021, [...], ha conclusivamente statuito che, allorquando l'imputato alleghi l'ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420 ter e 420 quater cod. proc. pen. 5.2. Fatta detta premessa, nell’esaminare il caso al vaglio, il giudice di legittimità ha sì ritenuto rilevante la questione della valenza presuntiva dell'elezione del domicilio effettuata dagli imputati, nelle more delle indagini preliminari, presso il difensore di fiducia;
ma ha, altresì, precisato che da tale sola elezione non discendeva una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato (richiamando Sez. 3, n. 11813 del 29/03/2021, Rv. 281483) e che, nel caso esaminato, i ricorsi erano generici (non essendosi mai spiegato, in maniera circostanziata, il rapporto tra il fatto addebitato e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale), nell’ordinanza impugnata essendo stata correttamente evidenziata, non solo l'inottemperanza dei ricorrenti all'onere di diligenza di prendere contatti con il difensore fiduciario, ma anche la circostanza, univoca nel senso della volontaria sottrazione al processo, che i fratelli HI avevano ripreso contatti con il difensore di fiducia, dopo essere venuti a conoscenza dell'avvio della celebrazione del processo grazie al coimputato Feliks CELA. 5.3. Ciò premesso, i ricorsi sono dunque aspecifici: la difesa, infatti, ha sostenuto la decisività dell’argomento posto a sostegno della reiterazione della richiesta, assumendo, contrariamente a quanto evincibile dalla stessa sentenza della Corte di legittimità, che il rigetto delle precedenti istanze fosse conseguito alla sola operatività della presunzione di conoscenza ricollegata alla nomina fiduciaria, senza considerare, invece, che i giudici avevano ritenuto sussistente la prova positiva della effettiva conoscenza del processo in capo ai richiedenti. 6. L’inammissibilità del motivo principale determina, infine, l’assorbimento di quello formulato in via subordinata, inerente alla reiterabilità del medesimo rimedio rescissorio in seguito all’esecuzione di un mandato di cattura dall’estero nei confronti del condannato, questione sulla quale era stato sollecitato alla Corte territoriale il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in ordine alla compatibilità della disciplina italiana in tema di rescissione del giudicato con l’art. 8 comma 4, della Direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 9 Ora, anche a voler ritenere che la questione relativa al rinvio ex art. 267 TFUE fosse stata prospettata alla Corte d’appello, in difetto dell’allegazione del relativo verbale, la stessa non è, comunque, scrutinabile in questa sede: si è già chiarito, infatti, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l'interpretazione richiesta non si trovi in rapporto con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale (Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, [...], Rv. 282461 – 01). Infatti, “una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi" (CGUE, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-283/81). E, nella specie, non può non evidenziarsi che la questione, peraltro solo genericamente rappresentata, è stata posta in relazione al momento dell’effettiva conoscenza della decisione di condanna e dovrebbe avere a oggetto l’adeguatezza dell’attuale disciplina italiana del processo c.d. in absentia;
laddove, nella specie, i giudici procedenti hanno ritenuto la prova della positiva conoscenza del processo, i meccanismi presuntivi non risultando, pertanto, nella specie, decisivi. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14 maggio 2026 La Consigliera est. Il Presidente IE LO SA OV