Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
L'imputato che, dopo una sentenza emessa in contumacia nei suoi confronti, conferisce al proprio difensore procura speciale per proporre impugnazione, è privo di legittimazione a chiedere o a far chiedere dal suo fiduciario di essere rimesso in termini per impugnare autonomamente la decisione, nonostante la mancata notifica dell'estratto contumaciale, essendosi spogliato, mediante il rilascio della delega, del proprio diritto all'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 42651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42651 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
42 65 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 13.10.2015 Sentenza n. 2027 Reg. gen. n. 52764/2014 : : composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Domenico Gallo Consigliere Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino dott. Sergio Beltrani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di D'AN FR, n. a Chieti il 26.04.1982, rappresentato e assistito dall'avv. Emanuele Iezzi, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, n. 2526/2013, in data 19.05.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentita la discussione del difensore del ricorrente, avv. Claudio Sabbatani Schiuma, comparso in sostituzione dell'avv. Emanuele Iezzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14.02.2013, il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, dichiarava D'AN NN e D'AN FR responsabili dei reati di ricettazione di carte di credito clonate e loro utilizzazione e, ritenuta la continuazione, li condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ciascuno.
2. Avverso detta sentenza, D'AN NN e D'AN FR, a mezzo difensore, proponevano appello.
3. Con sentenza in data 19.05.2014, la Corte d'appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva D'AN NN dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena nei confronti di D'AN FR, in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
4. Avverso la sentenza di secondo grado, D'AN FR, a mezzo difensore, propone ricorso per cassazione, eccependo l'erronea applicazione da parte della Corte territoriale della I. n. 67/2014, avendo la stessa qualificato l'odierno ricorrente, non comparso in giudizio, quale "assente" e non quale "contumace", con consequenziale omessa notifica al medesimo dell'estratto contumaciale: da qui la richiesta di annullare e/o revocare l'impugnata sentenza ovvero di rimettere il ricorrente nei termini per poter impugnare avanti alla Suprema Corte la pronuncia di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione.
2. Risulta dagli atti come la Corte d'appello di L'Aquila abbia applicato nella fattispecie la nuova disciplina del processo in absentia introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, nonostante alla data di entrata in vigore della stessa fosse già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2.1. E' noto che, con la successiva legge 11 agosto 2014, n. 118, il 2 legislatore abbia dettato la disciplina transitoria prevedendo, con l'introduzione dell'art. 15-bis all'interno del capo III della 1. n. 67/2014, che "1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
2.2. Nella fattispecie, il dispositivo della sentenza di primo grado risulta essere stato emesso il 14.02.2013 e, quindi, in data antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina che ha soppresso l'istituto della contumacia.
2.3. Il D'AN risulta essere stato giudicato in grado di appello in "assenza" invece che, come dovuto, in contumacia;
allo stesso, conseguentemente, doveva essere notificato l'avviso di deposito della sentenza di secondo grado, incombente che risulta essere stato omesso.
2.4. Nessun dubbio può residuare sul fatto che la notificazione dell'estratto contumaciale persegua lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché ne possa acquisire completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore (cfr., Sez. 5, sent. n. 11651 del 23/01/2012, dep. 27/03/2012, Marcello, Rv. 252957).
2.5. Fermo quanto precede, pur dovendosi escludere che nella fattispecie si sia verificata una violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. dal momento che il D'AN risulta essere stato regolarmente citato a giudizio ed ivi è stato validamente rappresentato dal difensore, essendo rimasta inequivoca la libera e consapevole volontà del predetto imputato di non comparire al processo, nondimeno appare indubbio come l'omesso avviso dell'estratto contumaciale abbia comunque determinato la mancata decorrenza del termine per proporre impugnazione da parte dello stesso imputato (Sez. 5, ord. n. 11911 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Zonca, Rv. 246553):
2.6. Osta, tuttavia, in modo decisivo, al rinvio della causa al giudice a quo per provvedere all'incombente omesso, la circostanza che l'odierno ricorrente risulta aver conferito al proprio difensore, avv. 3 Emanuele Iezzi, procura speciale (v. atto sottoscritto dal ricorrente in data 01.08.2014, autenticato dal difensore) per proporre ricorso per cassazione al fine di impugnare la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila in data 19.05.2014, così delegando in toto l'esercizio del proprio diritto di impugnazione: diritto di impugnazione che, pertanto, l'avv. Iezzi ha esercitato nella qualità di procuratore speciale del proprio assistito, come peraltro dallo stesso precisato nell'epigrafe del ricorso in parola. Il D'AN, quindi, si è spogliato del proprio diritto all'impugnazione della sentenza de qua ed è privo di legittimazione a far valere in questa sede doglianze in tal senso, quale quella di vedersi rimesso in termini per poter autonomamente impugnare avanti alla Suprema Corte la pronuncia di secondo grado.
3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00 PQ . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Esposito Au lly DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21-10-2015 IL Cancelliere CANCELLIERE FORTE SU DI LI સ * 4