Sentenza 23 gennaio 2012
Massime • 1
La notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. Qualora, tuttavia, la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, sussista il conferimento di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione e questi eserciti, pertanto, regolarmente, il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine per la mancata notificazione dell'estratto contumaciale, l'appello del difensore determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione dell'imputato, il quale non può dolersi delle modalità con cui sia stata completata la notificazione dell'estratto contumaciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2012, n. 11651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11651 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 23/01/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - N. 198
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 40060/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE NN N. IL 15/11/1970;
avverso la sentenza n. 3821/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza di cui all'epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità per genericità dell'appello proposto da CE NN avverso la sentenza emessa in data 11 dicembre 2007 dal locale Tribunale, che l'aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale, commesso il 23 settembre 2004; il prevenuto aveva proposto appello dopo esser stato rimesso in termini dal Tribunale che aveva ordinato la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale, previa ulteriore dichiarazione di irreperibilità.
Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un'unica doglianza. Deduce nullità della sentenza in quanto dipendente dalla nullità che si sarebbe verificata con l'ulteriore notificazione dell'estratto contumaciale, dopo l'emissione da parte del Tribunale di un decreto di irreperibilità non preceduto da indagini sufficienti. La Corte di merito aveva affermato che l'appello era stato proposto dal difensore del prevenuto, nominato in occasione della richiesta di rimessione in termini, il quale poi aveva integrato il gravame con motivi aggiunti;
di conseguenza si doveva ritener dimostrato che l'impugnazione fosse stata proposta con piena cognizione del provvedimento impugnato, peraltro noto anche al prevenuto. Il ricorrente lamenta che la mancata corretta notificazione dell'estratto contumaciale non gli avrebbe consentito di sviluppare un'adeguata impugnazione della sentenza, non potendosi ritenere, come fatto dal giudice d'appello, consumato il diritto di impugnazione con l'appello da parte del difensore.
Il ricorso, che non ha per oggetto il concreto contenuto della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, ma solo la prodromica questione sulla nullità della notificazione dell'estratto contumaciale, non è fondato. Al proposito osserva il Collegio che correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che la regolare presentazione del gravame da parte del difensore, dopo la rimessione in termini per l'impugnazione da parte del Tribunale, comportasse la consunzione del relativo diritto e l'irrilevanza delle successive vicende, fra cui la notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale.
La notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché ne possa acquisire completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. Laddove però la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile e qualora costui eserciti il proprio diritto di impugnazione, regolarmente, non essendo ancora decorso il relativo termine per la mancata notificazione dell'estratto contumaciale, il diritto si consuma e l'interessato non può dolersi delle modalità con cui sia stata completata la notificazione dell'estratto contumaciale. Nel caso di specie, come ha rilevato la Corte di merito ed è riscontrabile dall'esame degli atti consentito dalla natura della censura, l'impugnazione in appello è stata proposta dal difensore del CE con atto in calce al quale l'imputato ha conferito espressa procura al difensore per la proposizione dell'appello, oltre alla nomina a difensore per il relativo giudizio. La dimostrazione documentale dell'avvenuta conoscenza dell'emissione del provvedimento impugnabile ed il conferimento di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione comporta ce si debba ritenere consumato l'autonomo diritto di impugnazione dell'imputato ed irrilevanti le successive vicende della notificazione dell'estratto contumaciale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2012