Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2012, n. 11651
CASS
Sentenza 23 gennaio 2012

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La notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. Qualora, tuttavia, la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, sussista il conferimento di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione e questi eserciti, pertanto, regolarmente, il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine per la mancata notificazione dell'estratto contumaciale, l'appello del difensore determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione dell'imputato, il quale non può dolersi delle modalità con cui sia stata completata la notificazione dell'estratto contumaciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2012, n. 11651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11651
    Data del deposito : 23 gennaio 2012

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