Sentenza 19 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12132 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 2 1 3 2 /0 3REPUBBLICA I LI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 24889/00 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.a. 26014 D'ANGELO Dott. Bruno FIGURELLI Consigliere - Rep. Dott. Donato Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.13/03/03 Dott. Aldo DE MATTEIS -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF ZI, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI, che lo rappresenta e difendeGOFFREDO CATAMBRONE, giusta unitamente all'avvocato VITTORIO delega in atti;
ricorrente
contro
TELEGOLFO SRL;
- intimato la sentenza n. 440/99 del Tribunale di avverso 2003 CHIAVARI, depositata il 03/12/99 - R.G.N. 568/98; 1528 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CATAMBRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva n. 32/1997 il Pretore di Rapallo, in accoglimento della domanda di FF RI, ha dichiarato che tra il ricorrente e la s.r.
1. Telegolfo è intercorso un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nell'art. 11 lett. f) del contratto collettivo 30.7.1991. I l Tribunale di Chiavari, in accoglimento dell'appello della Telegolfo, con sentenza 26 ottobre/3 dicembre 1999 n. 440, ha respinto la domanda del FF. Axey Avverso tale sentenza, depositata il 3.12.1999, non proposto ricorso per Cassazione il notificata, ha FF, con unico motivo, con atto notificato il 1°.12.2000. La intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la valutazione del materiale probatorio operata dalla sentenza impugnata. Il motivo è infondato. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della 3 intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della della coerenza logico - formale, correttezza giuridica e argomentazioni svolte dal giudice del merito, al delle quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, all'altro dei mezzi di liberamente prevalenza all'uno prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, omissione, insufficienza, il profilo della sotto contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (0 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti о rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da consentire non l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503).
4 - Tali vizi non si rinvengono nella sentenza impugnata, la quale, tra i molteplici e divergenti indici del rapporto, irrazionalità, quelliha privilegiato, senza alcuna deponenti a favore dell'autonomia, quali la volontà delle escrittura privata 5.11.1992, nellaespressa la parti, disponibilità, nei locali della Telegolfo, di una stanza (arredata con strumenti di lavoro di pertinenza esclusiva dei FF), per lo svolgimento di attività giornaliste plurime, anche a favore di altre testate, quali la Stampa e Canale 7. Aqu Il Tribunale ha rilevato che la volontà delle parti, consacrata nel documento citato, è esplicita nel senso di una collaborazione di lavoro autonomo, e che lo svolgimento del rapporto è stato coerente con tale volontà. In con il particolare, il Tribunale ha ritenuto compatibili modello convenuto l'assistenza tecnica per le riprese e quant'altro necessario per la realizzazione dei servizi e la fornitura delle notizie (pattuizione n. 5 della citata scrittura privata 5.11.1992), l'attività ausiliaria espressa dal personale incaricato al risultato, e la cosidetta direttiva che di volta in volta era data dal capo dell'ente televisivo, che consentiva al FF l'uso della stessa per espletare il suo lavoro di corrispondente anche per altri beneficiari quali la Stampa e Canale 7. Il ricorso deve essere pertanto respinto. 5 Nulla per le spese, stante la contumacia dell'intimata.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Consiglio della Così deciso in Roma, nella Camera di Sezione Lavoro, il 13 marzo 2003. Il Presidente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Il Consigliere Relatore Aldo De March O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 18 AGO. 2003 IL CANCELLIERE jogg. Aut\sub-aut-giornalistico RG 24889/2000 6