Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
Non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen..
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 24285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24285 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1658
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 005678/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UN OR N. IL 02/07/1982;
avverso ORDINANZA del 05/12/2008 TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. La Corte:
OSSERVA
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale, in data 5 dicembre 2008, veniva revocata la sospensione condizionale della pena concessa a BR ZO con la sentenza resa dal Tribunale etneo il 20.11.2003, irrevocabile il 27.12.2003, sul rilievo che ostativa alla fruizione del beneficio risulterebbe la circostanza che l'interessato aveva goduto di analogo beneficio in occasione di due precedenti sentenze di condanna, propone ricorso per cassazione il predetto BR ZO, denunciandone l'illegittimità perché adottata, a suo avviso, in violazione degli artt. 81, 163 e 164 c.p.. Lamenta, in particolare, il ricorrente che i due precedenti, giudicati ostativi dal giudice dell'esecuzione, risulterebbero in realtà uniti dal vincolo della continuazione, dappoiché riconosciuto tale vincolo dal giudice della sentenza del 18.9.2003, la cui condanna era stata pronunciata, appunto, col riconoscimento della continuazione con la precedente condanna del 13.3.2002. Da tale presupposto deduce il ricorrente che le due condanne vanno considerate unitariamente come singola sentenza di condanna, con ciò venendo meno la causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale oggetto della revoca impugnata.
Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo il rigetto della doglianza.
Il ricorso è fondato.
La continuazione ritenuta dal giudice della cognizione tra i fatti sottoposti al suo giudizio e quelli relativi a precedente pronuncia di condanna, rendono la seconda sentenza come rappresentativa, ai fini della disciplina dell'art. 168 c.p., di un unico precedente penale, in quanto tale non revocabile in costanza di una nuova e successiva condanna purché rispettato il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 c.p.. A siffatta conclusione perviene la Corte in considerazione del carattere unitario della sentenza applicativa della continuazione, la quale, una volta pronunciata, ingloba e comprende in sè quelle precedenti considerate ai fini del trattamento sanzionatorio che, appunto per questo, integra un unicum non distinguibile dalla sanzione alla quale accede in applicazione del trattamento più favorevole, assicurato dall'art. 81 c.p. (per un caso analogo: Cass. sez. 2^, 14.03.2003, n. 14824). Diversamente opinando, si concretizzerebbe una palese ed inammissibile disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui i fatti reato posti in continuazione vengano giudicati in un medesimo contesto e con un'unica pronuncia, rispetto a quella in cui i giudizi siano distinti e distinte le pronunce ancorché unitariamente considerata la sanzione complessiva in applicazione, appunto, dell'art. 81 c.p. (Cass. Sez. 1^, 19.6,1997, n. 4220). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata dappoiché posta nel nulla la revoca censurata dalla decisione.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009