Sentenza 4 dicembre 2000
Massime • 1
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico.
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 650; 677) L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. Il fatto Il Tribunale di Torre Annunziata condannava gli imputati alla pena di 400,00 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 650 e 677 cod. pen.. In particolare, secondo il Tribunale di Torre Annunziata, gli imputati non ottemperavano ad un'ordinanza emessa da un Sindaco finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli di un edificio di cui un imputato era …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 14357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14357 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 04/12/2000
1. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 7008
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 015750/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TRIESTE1) AB AR UI N. IL 22/07/1938
avverso SENTENZA del 09/11/1999 TRIBUNALE di TOLMEZZO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario FAVALLI, il quale chiede annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo per il corso ulteriore;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 9 novembre 1999 il Tribunale di Tolmezzo applicava, su concorde richiesta delle parti, a AB MA UI, imputata dei reati di cui agli artt. 650 (inosservanza di ordinanza sindacale emessa per ragioni di pubblica incolumità) e 677 co. 1^ e 3^ (omissione di lavori necessari per rimuovere la minaccia di rovina, costituente pericolo per le persone, di un edificio di sua proprietà) cod. pen., la pena di lire quattrocentomila di ammenda, dichiarando assorbito nel reato di cui all'art. 650 cod. pen. quello di cui all'art. 677 co. 1^ e 3^ stesso codice.
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, il quale denuncia erronea applicazione e violazione di legge sotto il duplice profilo dell'erronea affermazione dell'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen. in quella dell'art. 650 stesso codice e dell'indebita rielaborazione della pena indicata dalle parti nell'accordo di patteggiamento (pena base nella misura di lire seicentomila invece di quella di lire novecentomila).
3. Il ricorso è fondato, sussistendo entrambe le doglianze avanzate dal p.g. ricorrente. Invero, contrariamente all'assunto del giudice del merito, questa Corte ha più volte affermato (cfr., Sez. 1^, 1.10.1981, ric. Ventura;
idem, 19.6.1996, ric. Vitale) che non è configurabile il concorso del reato di cui all'art. 677 cod. pen. con quello di cui all'art. 650 cod. pen., poiché essendo quest'ultima norma penale in bianco a carattere sussidiario, la fattispecie di inosservanza dell'ordinanza sindacale, che ingiunge l'esecuzione di urgenti lavori su di un immobile stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 c.p., assorbente, come ipotesi criminosa specifica, rispetto a quella dell'art. 650 cod. pen.: illegittimamente, pertanto, è stata ritenuta assorbita nella ipotesi contravvenzionale di cui all'art.650 cod. pen. quella di cui all'art. 677 cod. pen.
Inoltre, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. il giudice non può sostituire, in tutto o in parte, la propria volontà a quella formulata dalle parti nel negozio giuridico processuale sottopostogli, di guisa che, nella ipotesi che non condivida i termini dell'accordo, nella sua integralità ovvero in alcune sue parti, deve respingere la richiesta di patteggiamento procedendo con il rito ordinario, ma non può accogliere la relativa richiesta modificandone il contenuto, sia pure in alcune delle sue parti.
A tale principio non si è attenuto il giudice del merito, determinando la pena base nella misura di lire seicentomila di ammenda invece che di basarsi su quella di lire novecentomila di ammenda indicata dalle parti, così facendo uso di facoltà non riconosciutagli dalla normativa regolatrice del giudizio ex art. 444 c.p.p. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p., senza rinvio (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1^, 19.1.1993, ric. p.g. in proc. Martinelli, rv. n. 192.706).
Gli atti del procedimento, peraltro, vanno restituiti per l'ulteriore corso allo stesso giudice, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterà allora ex novo se recepirlo o meno) o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, escludendosi quindi la possibilità di una sua diversa definizione, salvo il caso in cui si addivenga ad una sentenza di non luogo a procedere.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tolmezzo per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001