Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2010, n. 41545
CASS
Sentenza 10 novembre 2010

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Massime1

Non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo di continuazione tra reato oggetto del suo giudizio e altro precedentemente giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2010, n. 41545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41545
Data del deposito : 10 novembre 2010

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