Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
Non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo di continuazione tra reato oggetto del suo giudizio e altro precedentemente giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2010, n. 41545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41545 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/11/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2559
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 15168/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI VI, N. IL *16/07/1972*;
avverso l'ordinanza n. 22/2009 TRIB. SEZ. DIST. di ADRANO, del 01/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG, Dott. Volpe G., che ha chiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 01.02.2010 il Tribunale monocratico di Catania, Sezione distaccata di Adrano, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di \S ZO il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza 11.06.2008, sul rilievo che lo stesso aveva già fruito di altri due analoghi benefici.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: il giudice dell'esecuzione aveva ignorato che la sentenza 11.06.2008 aveva ritenuto vincolo di continuazione con la sentenza 14.03.2007, per cui il beneficio della sospensione condizionale era stato concesso solo due volte.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento. Ed invero la questione di diritto sottesa al ricorso deve essere risolta alla luce della giurisprudenza di questa Corte - che qui va richiamata e ribadita - secondo cui non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché due di esse siano state ritenute riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 c.p.. In tal caso, invero, per l'avvenuta unificazione di due condanne, non può dirsi che vi sia stata un'applicazione in eccesso del ridetto beneficio (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 1477 in data 13.11.2000, Rv. 217889, P.M. in proc. Panebianco;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 11583 in data 17.02.2006, Rv. 233596, Albanese;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 24285 in data 13.05.2009, Rv. 243813, Bruno;
ecc.). Ciò posto, l'impugnata ordinanza, che risulta non avere tenuto in debito conto tale principio, deve essere annullata, con rinvio, per violazione di legge. Il giudice a quo, nel nuovo esame, verificherà nel concreto la ricorrenza delle condizioni di legge alla stregua di quanto statuito con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Adrano.
Così deciso in Roma, il 10 Novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010