Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 10 ottobre 2000 da:
AN S.p.A. - in persona dell'amministratore sig. OB GE - rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso registro delle imprese dall'avv. Mario Migliorini di Padova e dall'avv. Massimo Ozzola, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 172;
- ricorrente -
contro
Amministrazione delle Finanze - in persona dei Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1457 del 21 ottobre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 novembre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito per la ricorrente l'avv. Massimo Ozzola;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AN S.p.A. con ricorso del 21 gennaio 1995 chiedeva al Presidente del Tribunale di Venezia di ingiungere all'Amministrazione delle finanze dello Stato il pagamento in suo favore della somma complessiva di L. 63.000.000, riscossa in violazione dell'art. 10 della direttiva C.e.e. n. 335/69, quale tassa di concessione governativa per il mantenimento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese negli anni dal 1988 al 1992, nonché il pagamento degli interessi (composti dalla domanda) dalla data dei singoli versamenti al saldo.
Il Ministero proponeva opposizione avverso il seguito decreto ed eccepiva, in via gradata: a) l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto competente alla riscossione delle tasse sulle concessioni governative era l'Ufficio del registro di Roma;
b) l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del sistema di ricorsi amministrativi previsto dall'art. 11, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641; c) la decadenza della contribuente dall'azione ai sensi dell'art. 13, d.p.r. 641/72, cit.; d) l'infondatezza della pretesa, rientrando la tassa nell'ambito dei diritti di carattere remunerativo, di cui all'art. 12 della direttiva C.e.e. n. 335/69 consentiva l'applicazione.
L'opposizione era respinta dal Tribunale di Venezia e la decisione, appellata dall'amministrazione delle finanze, era parzialmente accolta dalla Corte di Appello di Venezia, che con sentenza del 21 ottobre 1999 riduceva a L. 24.000.000 l'importo dovuto alla società, e stabiliva la decorrenza degli interessi, da determinare ai sensi della legge n. 29 del 1961, dal 26 novembre 1993 al saldo. Premesso che non potevano essere condivise le eccezioni d'incompetenza territoriale del giudice e d'improcedibilità della domanda, che la disciplina dettata dall'art. 11, della sopravvenuta l. 23 dicembre 1998, n. 488, aveva espressamente riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dei versamenti effettuati per la tassa annuale di concessione e che non ostava alla restituzione richiesta la previsione di una nuova tassa forfettaria retroattiva per l'iscrizione degli atri sociali nel registro delle imprese, osservava il giudice di secondo grado che dal credito riconosciuto dal tribunale in favore della società andavano detratte L. 39.000.000, giacché, mancando la prova della ricezione delle istanze di rimborso, doveva ritenersi verificata la decadenza dal diritto al rimborso delle tasse versate per gli anni dal 1998 al 1990 per l'avvenuto decorso del termine perentorio triennale stabilito dall'art. 13, 2^ co., d.p.r. n. 641/72. Aggiungeva che la disciplina della decorrenza e la misura degli interessi moratori doveva essere quella dettata dalla legge n. 29 del 1961, in quanto più favorevole di quella introdotta dall'art. 11,3
co., l. n. 448/98, e che andavano compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
La società AN ricorreva con un motivo per la Cassazione della sentenza e l'Amministrazione delle finanze resisteva con controricorso notificato il 18 novembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando la falsa applicazione dell'art. 13, 2^ co., d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non soddisfatto l'onere della società di documentare la tempestiva presentazione delle istanze di rimborso della tassa corrisposta per le annualità dal 1988 al 1990 mediante la produzione dei talloncini postali di spedizione delle istanze, non essendo legittimo accollare al contribuente anche l'ulteriore onere di produzione delle ricevute. Il motivo è infondato.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, che la domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla prima iscrizione è soggetta al termine di decadenza triennale decorrente dal giorno del pagamento, previsto dall'art. 13, 2^ co., d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, e che, in considerazione della mancata previsione di una specifica modalità di presentazione e delle conseguenze negative che si determinato a carico del titolare del diritto, non è legittimo riferire gli effetti della domanda al momento della sua ricezione da parte dell'amministrazione finanziaria, essendo soddisfatte le esigenze di tutela di quest'ultima dalla loro subordinazione alla ricezione stessa (cfr.:
Cass. civ., sez. 1^, sent. 25 ottobre 1999, n. 11973, Cass. civ., sez. 5^, sent. 4 settembre 2001, n. 11362 ; Cass. civ., sez. 5^, sent. 21 maggio 2003, n. 7987). Tale giurisprudenza, che va condivisa, rappresentando l'espressione di un principio generale evidenziato anche dalla Corte costituzionale sul rilievo del "valore omogeneizzante" da attribuire alla disposizione contenuta nell'art. 2, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 (cfr.: Cass. civ., sent. 26 aprile 1985, n. 121), non esonera, quindi, il contribuente dal documentare, in caso di specifica contestazione, non solo la data della spedizione di una domanda di rimborso, ma anche la sua ricezione con la produzione del relativo avviso ovvero, quando l'invio sia avvenuto con formalità diversa, dell'attestazione dell'avvenuta consegna rilasciata dall'amministrazione finanziaria.
Il giudice di secondo grado ha fatto, quindi, corretto riferimento all'assenza di prova della ricezione delle domande per rilevare, nonostante il loro tempestivo invio, la decadenza dell'attrice dal diritto al rimborso richiesto con una di esse e non coglie nel segno la censura formulata con riferimento all'insussistenza di un onere della prova anche della ricezione, posto che, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta, l'onere della parte non era limitato a quello di documentare la tempestività della spedizione, ma investiva la prova dell'esistenza stessa del fatto impeditivo costituito dalla presentazione delle domande.
Nel resto, l'espressione di un mero apprezzamento di fatto sul punto dell'inesistenza della prova della ricezione, tenuto conto che deve negarsi che le esigenze pubblicistiche di certezza del rapporto tributano possano essere affidare ad una presunzione semplice di ricezione dell'istanza inviata a mezzo posta (ctr.: Cass. civ., sez. 5^, sent. 6 settembre 2001, n. 11463), e la sufficiente e coerente esposizione delle ragioni a sostegno dello stesso escludono qualsiasi sindacabilità della relativa valutazione, in quanto rientrante nell'ambito dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito. All'infondatezza dell'unico motivo segue il rigetto del ricorso. Inammissibile, invece, è la richiesta formulata nel controricorso dall'amministrazione finanziaria di applicazione dell'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 448, quale jus superveniens disciplinante la misura dei rimborsi della tassa e degli interessi.
Il giudice di appello, infatti, ha specificamente esaminato nella sentenza impugnata la questione relativa all'operatività delle disposizione contenute nell'art. 11, l. n. 448/98, ed ha affermato che le stesse andavano disapplicate in quanto contrarie alla normativa comunitaria sia in relazione alla previsione di una tassa annuale e sia di interessi ad un tasso diverso e più svantaggioso per il contribuente da quello previsto in tema di rimborso di indebiti tributari.
Ogni doglianza in ordine a tali statuizione andava conseguentemente proposta con ricorso incidentale e con specifiche censure che investissero la sentenza in ordine al diniego espresso dal giudice della possibilità di applicazione della disciplina sopravvenuta nel corso del giudizio di appello. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese de giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese dei giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004