Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA D03227/0.1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIONE Oggetto Accertamente SELIONE TERZA CIVILE estiv o. debito a ricanteigia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: nele de condu ce Dott. Ernesto LUPO Presidente - R.G.N. 16414/98 Cron. 3067 Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 1433 Consigliere Dott. Italo PURCARO -Consigliere Ud. 30/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.
6.202 PORTABAGAGLI PORTO VENEZIA (gia'GruppoCOOPERATIVA __ IL CANCELLIERE Portabagagli DEL PORTO DI VENEZIA), in persona del elettivamente domiciliato inlegale rappresentante, 3000 CANCELLERIA ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo difende unitamente . all'avvocato GRIMANI PIER VETTOR, giusta delega in 00663 28 atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ADRIATICA NAVIGAZIONE SPA, elettivamente domiciliato Richiesta Copia studio dal Sig.Sperat 2000 in ROMA PZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato 1731 SPERATI ALESSANDRO, che lo difende unitamente per diritti L. IL CANCELLIERE -1- all'avvocato ALESSANDRI CRISTIANO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 770/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 9/3/1998, depositata il 07/05/98; RG.346/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
DIRITTI O udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE (per delega Avv. Luigi Manzi); udito l'Avvocato CRISTIANO ALESSANDRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ITTI Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per in via di mero subordine il rigetto del ricorso rimessione atti Corte Costituzionale per violazione DIRITT art. 23 Cost. €0.52 L.1000 CANCELLER DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AY518641 Richiesta copia Studio dal Sig. A per diritti AY518632 Il f AY518646 IL CANCELLIERE LAY518637 AY518627 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 12 giugno 1990 la Società Adriatica di Navigazione s.p.a. esponeva che i Gruppo portabagagli del porto di Venezia le aveva intimato il pagamento della somma di lire 10.085.535 a titolo di corrispettivo del servizio di portabagagli prestato ai passeggeri delle navi di essa società, che la pretesa era infondata, in quanto basata sulla illegittima ordinanza 27 settembre 1988 n. 71 della Capitaneria di porto di Venezia, che poneva l'onere correlativo. peraltro indifferenziatamente commisurato al numero dei passeggeri, a carico degli armatori, a prescindere Лисил dal fatto che ne avessero fatto richiesta. Nel chiedere la disapplicazione della citata ordinanza, conveniva il Gruppo portabagagli davanti al Tribunale di Venezia affinché fosse accertata l'inesistenza dell'obbligo. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto domandava riconvenzionalmente il pagamento della somma contestata ex adverso. Ritenuta la causa in decisione, il Tribunale rigettava la domanda di accertamento, accogliendo la riconvenzionale, ma, su gravame della soccombente, la Corte d'appello di Venezia riformava integralmente la sentenza impugnata. Osservava la Corte che il primo giudice avrebbe dovuto disapplicare l'ordinanza della Capitaneria di porto, in quanto illegittima, consentendo "l'imposizione del costo del servizio 3 di trasporto bagagli, a guisa di anomala tassazione, a prescindere dalla volontà negoziale dei contraenti, e quindi dalla prestazione, anche di solo fatto, di detto servizio". Non era in discussione -puntualizzava la Corte distrettuale- il potere regolamentare della P.A. di deliberare la tariffa dei servizi e degli impianti del porto, quale corrispettivo del loro uso da parte degli utenti, essendo invece censurabile l'estensione di quel potere fino a rendere obbligatorio un servizio pacificamente privato, quasi che si trattasse di un servizio pubblico. In definitiva, si trattava di “obbligazioni mai insorte, in mancanza, appunto, di prova in concreto di quali e quanti passeggeri (..) nel periodo in questione, Glucent avessero fruito del servizio". Per la cassazione della sentenza la Cooperativa portabagagli del porto di Venezia a responsabilità limitata (già Gruppo portabagagli del porto di Venezia) ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società Adriatica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando violazione 0 falsa applicazione degli artt. 68 e 407 cod. nav., 9 co. 7 legge 5 maggio 1989 n. 160, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto che il servizio portuale di portabagagli sia attività libera di impresa, con la conseguenza 4 che le società di navigazione ne dovrebbero pagare il corrispettivo soltanto se ne facciano richiesta. In realtà, il servizio è obbligatorio, sicché esso. regolato da apposite tariffe, dev'essere automaticamente e direttamente pagato dal vettore, ciò ricavandosi, in particolare, dalla legge 160/1989, secondo cui il servizio facoltativo, ed a carico del è passeggero, nel caso di navigazione di cabotaggio nazionale (restando obbligatorio, quindi, negli altri casi). La natura pubblicistica dell'attività, in ragione delle esigenze organizzative e di sicurezza del relativo servizio, emergeva, del resto, dall'art. 68 cod. nav., la norma prevedendo la Gluaut vigilanza della Capitaneria, la possibilità di subordinare il suo svolgimento all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e la possibilità di altre speciali limitazioni;
ed era proprio in coerenza con tale norma che l'autorità marittima aveva approvato un regolamento del servizio, sia in riferimento all'iscrizione dei soggetti, sia in riferimento alla tariffa. Con il secondo mezzo, denunciando violazione 0 falsa applicazione dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce la ricorrente che la domanda di controparte, lungi dal concernere la disapplicazione dell'atto amministrativo, poneva in discussione la disciplina del servizio, come stabilita dalla P.A. Invero, il provvedimento, ove mai illegittimo, non era 5 disapplicabile, “tratta(ndosi) di un regolamento che disciplina l'intera materia, a fronte del quale la posizione del destinatario, e cioè nel caso l'utente portuale, degrada ad interesse legittimo", onde l'azione avrebbe potuto farsi valere solo davanti al giudice amministrativo. “Il diritto soggettivo (a non pagare il servizio) prospettato dall'appellante -conclude- è quindi degradato od affievolito a fronte del provvedimento di carattere generale: né può essere contestato (come in effetti non è contestato) il potere di disciplinare la materia in capo all'amministrazione, ovvero ancora dedotta la nullità assoluta del provvedimento, per fare risorgere il diritto stesso e NT azionare la pretesa avanti l'AGO”. Osserva il Collegio. Nelle more del giudizio di primo grado, la Corte di giustizia delle Comunità europee, chiamata a risolvere, ai sensi dell'art. 177 del trattato, la questione pregiudiziale dell'interpretazione della normativa comunitaria, al fine di accertare se fosse con essa compatibile la normativa italiana in tema di riserva del lavoro portuale, con sentenza 10 dicembre 1991 (in causa C- 179/90, vertente fra la s.p.a. Merci convenzionali porto di Genova e la s.p.a. Siderurgica Gabrielli), così decideva. A) Il combinato disposto degli artt. 90 co. 1, e 30, 48 e 86 del trattato Cee osta alla normativa di uno Stato membro che conferisca ad un'impresa stabilita in quello Stato il diritto esclusivo di esercizio delle operazioni portuali, e le imponga 106 di servirsi, per l'esecuzione di tali operazioni, di una compagnia portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali. Osservava all'uopo, la Corte, che “le imprese cui sono riconosciuti diritti esclusivi secondo le modalità definite dalla normativa nazionale di cui è causa sono per questa ragione indotte ad esigere il pagamento di servizi non richiesti, 0 a fatturare prezzi sproporzionati, oppure a non servirsi della tecnologia moderna, con conseguente aumento del costo delle operazioni e ritardi nelle loro esecuzioni. ovvero ancora a concedere riduzioni di prezzo a taluni utenti, compensate, allo stesso tempo, mediante aumento di prezzi Plucent fatturati ad altri utenti". Ciò che, appunto, contrastava con l'art. 86 co. 2 lett. a), b) e c) del trattato. B) Anche nell'ambito dell'art. 90 del trattato Cee, le disposizioni degli artt. 30, 48 e 86 del medesimo trattato hanno efficacia diretta ed attribuiscono ai singoli dei diritti che i giudici debbono tutelare. C) L'art. 90 co. 2 del trattato dev'essere interpretato nel senso che un'impresa 0 compagnia portuale che si trovi nella situazione descritta in funzione della prima delle indicate statuizioni non può essere considerata, unicamente in base agli elementi risultanti da tale descrizione, incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, ai sensi della stessa norma. In sostanza, la Corte di giustizia ha stabilito, con tale 7 decisione, che è incompatibile col disposto degli artt. 30, 90, 48 e 86 del trattato Cee la norma interna di uno Stato membro che conferisca ad un'impresa sedente in tale Stato il diritto esclusivo d'esercizio delle operazioni portuali: precisamente, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento comunitario la disciplina positiva italiana che riserva in esclusiva alle maestranze costituite in compagnie portuali (o, nei porti minori, come nella specie, in gruppi portuali) l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle merci (o, come nella specie, dei bagagli dei passeggeri), nell'ambito di un porto. Ebbene, come già ritenuto da questa stessa Corte con glucent sentenza 28 marzo 1997 n. 2787 della prima sezione civile (oltreché, sostanzialmente, con sentenza 18 novembre 1998 n. 11620 delle sezioni unite), il logico sviluppo del dictum e della ratio della decisione conduce ad affermare che la dichiarazione d'incompatibilità investe, in particolare: a) le disposizioni di cui agli artt. 110 co. 5 e 111 co. 4 cod. nav., secondo le quali, in Italia, le operazioni di imbarco e sbarco, di deposito e di movimentazione in generale di merci e di materiale nel porto sono riservate alle compagnie portuali;
b) le disposizioni di cui agli artt. 112 cod. nav. e 203 del regolamento navigazione marittima, nella parte in cui non prevedono che le autorità competenti debbano procedere all'omologazione della tariffe per il lavoro portuale solo in quanto siano conformi a criteri semplificati e trasparenti e 8 siano eque e proporzionate ai costi sopportati dalle imprese portuali per le operazioni di carico e scarico. Tale interpretazione della portata della sentenza che ha trovato consenso pressoché unanime in dottrina è stata del resto fatta propria dal governo italiano, che, in espresso adempimento dei suoi conseguenti obblighi comunitari, ha emanato, sul piano amministrativo -previo conforme parere del Consiglio di stato- la circolare 9 luglio 1992 n. 921, e, sul piano legislativo, il decreto legge 19 ottobre 1992 n. 409, non convertito, e, successivamente, altri conformi decreti legge, mai però convertiti, che prevedevano, appunto, l'abrogazione delle norme in questione. Jucent In seguito è intervenuto la legge 28 gennaio 1994 n. 84, che, per quanto qui interessa, ha disposto, all'art. 27 co. 8, l'immediata abrogazione dell'art. 110 co. 5 cod. nav., nonché dell'art. 112 cod. nav., a fare tempo dal centonovantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. La declaratoria d'incompatibilità, così intesa. assume rilievo decisivo in causa. Da un canto, invero, occorre sottolineare che le statuizioni delle sentenze della Corte di giustizia della Cee, pronunciate in via pregiudiziale, hanno diretta ed immediata applicazione dell'ordinamento interno italiano, determinando l'effetto retroattivo, in relazione ad ogni pregresso rapporto non esaurito: Cass. 7 agosto 1999 n. 8504, Cass. 20 luglio 1998 n. 9 7105- della "non applicazione" delle norme nazionali dichiarate incompatibili con l'ordinamento comunitario, pur col limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei principi ineliminabili della persona umana (Corte cost. 18 aprile 1991 n. 168). D'altro canto, premesso che il primo motivo di ricorso è in evidente (seppur implicita) relazione proprio al potere tariffario previsto dall'art. 112 citato, essendosi dedotta l'illegittimità della tariffa de qua perché sostanzialmente mancante di equità e di proporzionalità rispetto ai costi, il difetto di tali requisiti, come accertato dal giudice del merito sotto il profilo del prevedere un corrispettivo commisurato sic quant et simpliciter al numero dei passeggeri trasportati, non può non integrare l'ipotesi prevista dalla decisione della Corte di giustizia. Non potendo, dunque, trovare applicazione l'art. 112 cod. nav. -in riferimento al quale fu concretamente esercitato il potere tariffario (onde sorse il contestato credito)- deve evidentemente disapplicarsi, in quanto in radice illegittima, l'ordinanza 71/1988 della Capitaneria di porto di Venezia. Vanno così rigettati i due motivi di ricorso, appena notandosi che, al di là di talune espressioni contenute nel secondo motivo, è da escludere che la Cooperativa abbia inteso sollevare una questione di giurisdizione, come tale devoluta alla cognizione delle sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 co. 1 10 c.p.c. In particolare, affermando che "correttamente (...) il giudice di primo grado ha declinato la propria giurisdizione sulla domanda". la stessa ricorrente mostra di confondere la questione di giurisdizione con il merito: giacché nel merito ebbe a pronunciarsi, in effetti, il primo giudice, col rigettare la domanda di accertamento negativo proposta dalla società Adriatica e con l'accogliere, viceversa, la riconvenzionale di condanna. La motivazione della sentenza impugnata, conforme a legge nel dispositivo, dev'essere corretta nei termini sin qui evidenziati, a norma dell'art. 384 co. 2 c.p.c. Nella ricorrenza di giusti motivi si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 30 ottobre 2000 IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE Елице про IL CANCELLIERE C1 ещ Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 23 MAR. 2001 IL CANCELLIERË CASS Giovanni Giambattista e n s Z SEA༡ I O N E * 60000 310000 2 A APR. 20014 DELLE ENTRATE ROM S. 310.000 6 Registrato in do 2 OFFICIO D. 19757 versate illa ntodiecin igente Area Zevizi - ... in. PPCI trece Giudiziar Responsable Servicio S 10 27 ) D sse 4' GAIN ire p. W ¡Do RA M (D 26