Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'utilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico-terapeutico, non richiede - in presenza dei presupposti di cui all'art. 186, comma 5, cod. strada - uno specifico consenso dell'interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata).
Commentari • 6
- 1. Curva di Widmark non salva da accertamento guida in stato di ebrezza (Cass. 24618/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2025
L'incidenza della cd. curva alcolimetrica (curva di Widmark) non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida. Il consenso al prelievo ematico non è necessario per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza: mancanza di consenso non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata …
Leggi di più… - 2. Avvisi difensivi dovuti anche se prelievo ha finalità terapeutiche (Cass. 13595/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2025
La polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), e anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura. La ratio che è stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza: valido l’avviso del difensore dato dai sanitari durante il prelievo ematico (Cass. Pen. n. 18005/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2026
Massima In tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nell'ambito di accertamenti ematici eseguiti in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, può essere validamente comunicato anche dal personale sanitario, che opera quale ausiliario e “longa manus” della p.g.; ciò che rileva è l'effiva conoscenza della garanzia difensiva da parte dell'indagato, non la materiale “paternità vocale” dell'avviso. Vuoi approfondire l'argomento? Il punto centrale della decisione riguarda la validità dell'avviso previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. …
Leggi di più… - 4. Guida in stato di ebbrezza: è richiesto il consenso per il prelievo ematico su richiesta della P.G.?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata - Cassazione penale , sez. IV , 08/10/2019 , n. 43217). …
Leggi di più… - 5. Guida in stato di ebbrezza: dell'avviso al difensore deve esservi prova negli atti della P.G.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefacente degli stessi (Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. 3913). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2017, n. 54977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54977 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
549 77-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - n. 1801/2017 Sent. n./ Patrizia PICCIALLI UP 17/10/2017 Vincenzo PEZZELLA R.G.N. 29089/2017Alessandro RANALDI Antonio Leonardo TANGA - Relatore - Loredana MICCICHÈ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AG RK, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n° 21/2017 del giorno 11/01/2017, della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pompeo Alfredo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. лис RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n° 798/2015, del 13/07/2015, il Tribunale di Pordenone assolveva ZA RK dal reato (p. e p. dall'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies del Codice della Strada, perché guidava il motoveicolo PEUGEOT targato AA9445 in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato con accertamento medico su prelievo ematico che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale è di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00. In Pordenone il 12.01.2013) a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
2. Con la sentenza n° 21/2017 del giorno 11/01/2017, la Corte di Appello di Trieste, adita dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato lui ha ascritto e lo condannava alla pena -sospesa di un anno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda, disponendo altresì la revoca della patente di guida.
2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione ZA RK, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) nullità del decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pordenone per omessa notifica dello stesso all'imputato. Deduce che la notifica del decreto penale effettuata al difensore di ufficio, difensore che nel caso di specie non è stato nominato nemmeno domiciliatario in fase preprocessuale, non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato che è venuto a conoscenza del processo solo dopo l'emissione della sentenza da parte della Corte di appello di Trieste. Afferma che l'omessa notifica al difensore o all'imputato del decreto penale di condanna, sono causa di nullità assoluta dello stesso decreto, come tale deducibile in ogni stato e grado del giudizio;
II) vizi motivazionali in relazione alla pronuncia di condanna emessa in grado di appello. Deduce che è stata contestata allo ZA la guida in stato di лице ebbrezza, quindi oltre a provare l'eventuale stato di alterazione in cui il medesimo si trovava, doveva esserci assoluta certezza sul fatto che egli fosse alla guida della motocicletta. Sostiene che tale certezza nel caso di specie non vi è, in quanto al momento dei fatti non era presente alcun soggetto che abbia N potuto assistere all'incidente e descrivere quindi compiutamente agli agenti, successivamente intervenuti, quanto realmente accaduto allo ZA. Afferma che nel caso in esame gli operanti in data 12 gennaio 2013 non hanno dato all'imputato l'avviso di legge;
tale avvertimento è stato dato il 16 gennaio 2013 come risulta dal verbale di accertamenti urgenti recante tale data. Rimarca che in caso di prelievo ematico effettuato nell'ambito di un protocollo sanitario non per terapie di pronto soccorso, ma a seguito di espressa richiesta da parte degli organi accertatori, oltre ad essere rilevante il consenso dell'interessato che deve essere informato in merito all'uso dell'accertamento che deve eseguirsi, si versa in tema di atto urgente di P.G. che necessita dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, in base al combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato e impone la declaratoria di inammissibilità.
3.1. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
3.2. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
3.3. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. ус 214794). м 3 3.4. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
3.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
3.6. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
4. Ciò posto, in replica alla censura sub I), basterà evidenziare che ZA RK risulta aver eletto domicilio ex art. 161 c.p.p. in Pordenone alla via Revedole n.125/A. L'omessa notifica del decreto penale eccepita dalla difesa è meramente assertiva e non tiene conto che, in ipotesi di decreto penale di esso diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme delшух condanna, se manca l'opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, 4 rito richiesto (v. art. 460, comma 1, lett. f) c.p.p.). Si rammenti che, a norma dell'art. 461, comma 1, c.p.p. "Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione" e il successivo comma 5 dispone che "Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione".
4.1. Ebbene nella specie il Giudice di primo grado ha proceduto con rito ordinario e ciò non può che presupporre che l'opposizione sia stata proposta o dall'imputato o dal suo difensore: ne deriva, quale presupposto logico, che allo ZA fu regolarmente notificato il decreto penale in parola, non essendo stata allegata la prova che la detta opposizione fu proposta dal solo difensore d'Ufficio motu proprio.
5. La censura sub II), nella parte in cui contesta la ricostruzione del fatto è inammissibile alla stregua dei principi enunciati in premessa. Quanto alla inutilizzabilità dell'accertamento etilometrico, deve osservarsi che i Giudici del merito hanno fatto buon uso dei principi affermati da questa stessa Sezione in tema di prelievo ematico effettuato presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto ivi ricoverato a seguito di incidente stradale.
5.1. Nel caso che occupa, infatti, emerge che l'accertamento del tasso alcolemico derivò dal solo fatto dell'esser stato lo ZA coinvolto in un sinistro stradale. In merito alla evocazione del tema del consenso al prelievo ematico occorre muovere dal testo dell'art. 186 C.d.S., comma 5. La disposizione menziona i "conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", delineando una oggettiva condizione di affidamento della persona di cui trattasi al personale medico per l'apprestamento di cure. Questa sola condizione è sufficiente perchè la p.g. possa avanzare la richiesta dell'accertamento del tasso alcolemico. Non è senza significato che la norma si riferisca all'accertamento (ovvero al complesso di operazioni necessarie alla conoscenza del dato ricercato) e non ad un particolare tipo operazione -in tesi, il prelievo ematico- (ma l'evoluzione tecnico-scientifica lascia ipotizzare che in futuro potranno aversi nuove metodiche). Si vuol dire che non assume rilevanza che le operazioni utili all'accertamento siano o meno già state poste in campo per ragioni sanitarie;
quindi, che il prelievo sia stato già eseguito per rilevare parametri sulla base dei quali assumere decisioni terapeutiche o che venga eseguito unicamente per le necessità di accertamento del tasso alcolemico a fini di prova giudiziaria. La previsione normativa ha infatti lo scopo di garantire che 5 un accertamento che può richiedere atti invasivi, come può essere il prelievo ematico, venga eseguito da personale attrezzato della necessaria competenza e in un contesto idoneo a fronteggiare ogni conseguente evenienza (v. Sez. 4, n. 37395 del 29/05/2014).
5.1.1. Il secondo dato che è bene mettere a fuoco è l'assenza di ogni riferimento al consenso dell'interessato nel testo dell'art. 186, comma 5, C.d.S.. Proprio perchè espressamente presa in considerazione dal legislatore, qualora la richiesta della p.g. avesse bisogno di essere seguita dal consenso dell'interessato per poter condurre all'acquisizione dei dati concernenti il tasso alcolemico, la norma lo avrebbe previsto in modo esplicito. Al contrario, la sola condizione posta dall'art. 186, comma 5 (e dall'art. 187, comma 3), è quella sopra ricordata, dell'essere in presenza di "conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche". Sicché, come questa Corte ha già ampiamente argomentato (Sez. 4, n. 15708 del 18/12/2012), ai fini dell'applicazione dell'art. 186, comma 5, C.d.S., la richiesta della p.g. di accertamento del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può legittimamente essere l'unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4, n. 37395 del 29/05/2014): nel caso in esame, lo ZA era rimasto coinvolto in incidente stradale ed era stato sottoposto alle cure dei sanitari. Quale considerazione tranciante -alla luce di quanto in precedenza argomentato- va da ultimo sottolineato che non risulta manifestato alcun dissenso da parte dell'avente diritto.
5.2. Va, infine, rammentato che lo stesso Giudice delle Leggi ha individuato quali sono i trattamenti sanitari, c.d. invasivi, consentiti, tra cui il prelievo ematico e ha ritenuto che le modalità previste dall'art. 186, comma 5, C.D.S. trovano il loro fondamento nell'art. 32, comma 2, Cost., ferma però restando la possibilità di rifiutare il controllo ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità (Corte Costituzionale, sentenze n. 54 del 1986 e poi n. 194 e n. 238 del 1996).
5.3. Ne segue la manifesta infondatezza della doglianza in esame.
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi cause di esclusione (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a in € 2.000,00. Meye favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e delle spese processuali e della somma di € ammende. Così deciso il 17/10/2017 Il Consigliere estensore Antonio Leonardo Tanga 7 condanna il ricorrente al pagamento 2.000,00 in favore della cassa delle Il Presidente Patrizia Piccja Depositata in Cancelleria -7 DIC. 2017 Oggi, M E R Il Funzionano Giudiziaric P O M N E A S Patrizia Corra