Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/1998, n. 863
CASS
Sentenza 4 marzo 1998

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Massime1

La mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 357 c.p.p, di dichiarazioni dalla stessa ricevute da persone informate dei fatti, non costituisce, di per sè, causa di nullità o di assoluta inutilizzabilità, sotto qualsiasi forma di dette dichiarazioni. Nulla impedisce, salvi i divieti stabiliti nell'art. 350 c.p.p., che del loro contenuto venga comunque fatta relazione all'autorità giudiziaria e che questa ne possa tenere conto ai fini dell'adozione delle misure cautelari.

Commentario1

  • 1Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/1998, n. 863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 863
Data del deposito : 4 marzo 1998

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