CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2023, n. 30740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30740 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2022 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto la trasmissione dell'appello al Tribunale di Napoli;
- la memoria presentata dall'avvocato DOMENICO LOMBARDO che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza per una più approfondita analisi dei motivi, l'assegnazione di esso ad altra Sezione della Suprema Corte per la trattazione in pubblica udienza e, in subordine, l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 5 Num. 30740 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con sentenza del 9 marzo 2022 il Giudice di pace di Napoli ha affermato la responsabilità di IO TO per il reato di lesioni personali in pregiudizio di FF NO e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo ha condannato alla pena di euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto appello, che il Tribunale di Napoli ha trasmesso a questa Corte (con ordinanza in data 6 dicembre 2022). Per quel che qui rileva (cfr. art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 2, cod, proc. pen. per non aver commesso il fatto. 3. In primo luogo, deve rilevarsi che: - ad avviso del Collegio merita condivisione il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas iinpugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); - nel caso di specie, il Giudice di pace - che ha ritenuto revocata la costituzione di parte civile, poiché quest'ultima non ha rassegnato le proprie conclusioni (ari:. 82, comma 2, cod. proc. pen.) - ha irrogato all'imputato soltanto una pena pecuniaria, dunque avverso tale decisione nell'interesse del TO poteva essere proposto ricorso per cassazione e non appello (art. 37, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); - a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l'atto di appello, correttamente il Tribunale ha trasmesso gli atti a questa Corte. 4. Tanto premesso, l'impugnazione è inammissibile per la dirimente considerazione che essa è stata proposta da un difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (cfr. Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 - 01: «la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello»; cfr. pure Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 - 01: «è inammissibile il ricorso per cassazione allorché„ proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, 2 comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto»; cfr. pure Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01 e Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). Il che rende superfluo immorare su quanto dedotto con la memoria difensiva, bastando osservare che nel caso di specie ricorrevano i presupposti per dichiarare l'inammissibilità de plano (art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2023.
lette: - la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto la trasmissione dell'appello al Tribunale di Napoli;
- la memoria presentata dall'avvocato DOMENICO LOMBARDO che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza per una più approfondita analisi dei motivi, l'assegnazione di esso ad altra Sezione della Suprema Corte per la trattazione in pubblica udienza e, in subordine, l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 5 Num. 30740 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con sentenza del 9 marzo 2022 il Giudice di pace di Napoli ha affermato la responsabilità di IO TO per il reato di lesioni personali in pregiudizio di FF NO e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo ha condannato alla pena di euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto appello, che il Tribunale di Napoli ha trasmesso a questa Corte (con ordinanza in data 6 dicembre 2022). Per quel che qui rileva (cfr. art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 2, cod, proc. pen. per non aver commesso il fatto. 3. In primo luogo, deve rilevarsi che: - ad avviso del Collegio merita condivisione il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas iinpugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); - nel caso di specie, il Giudice di pace - che ha ritenuto revocata la costituzione di parte civile, poiché quest'ultima non ha rassegnato le proprie conclusioni (ari:. 82, comma 2, cod. proc. pen.) - ha irrogato all'imputato soltanto una pena pecuniaria, dunque avverso tale decisione nell'interesse del TO poteva essere proposto ricorso per cassazione e non appello (art. 37, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); - a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l'atto di appello, correttamente il Tribunale ha trasmesso gli atti a questa Corte. 4. Tanto premesso, l'impugnazione è inammissibile per la dirimente considerazione che essa è stata proposta da un difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (cfr. Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 - 01: «la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello»; cfr. pure Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 - 01: «è inammissibile il ricorso per cassazione allorché„ proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, 2 comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto»; cfr. pure Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01 e Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). Il che rende superfluo immorare su quanto dedotto con la memoria difensiva, bastando osservare che nel caso di specie ricorrevano i presupposti per dichiarare l'inammissibilità de plano (art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2023.