Sentenza 23 aprile 1998
Massime • 1
Il vizio di violazione di legge, che l'art. 325 cod. proc. pen. riconosce quale esclusivo motivo di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in tema di sequestro, è integrato anche dalla mancanza totale della motivazione, ovvero dalla sua apoditticità, o dalla sua assoluta inconsistenza logica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/1998, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 23.4.1998
Dott. UGO CANDELA Consigliere SENTENZA
Dott. UGO SCELFO Consigliere N.1452
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N.44680/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ON NI LA nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 21.10.1997 del Tribunale di Belluno. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, dottor Vittorio Martusciello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
udito il difensore, avvocato Paolo Appella;
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 21.10.1997 il Tribunale di Belluno rigettava richiesta di riesame proposta da NT IC RR avverso il sequestro preventivo di un suo immobile, con decreto del 19.9.1997 disposto da quel Giudice per le indagini preliminari in relazione a correlate ipotesi di abuso di ufficio e di reati urbanistici . A fronte delle finalità enunciate all'art.1 della legge regionale n.24/1985 di "salvaguardare la destinazione agricola del suolo, .... promuovere la permanenza nelle zone agricole .... degli addetti all'agricoltura .... favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole";
tenuto conto delle definizioni di casa rurale e di annessi rustici in essa contenute, rispettivamente, quale complesso di strutture edili zie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale" e quale "complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata"; considerato il diniego della "possibilità di variazioni, neppure parziali, della destinazione d'uso degli immobili rustici costruiti, case e annessi, salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico"; il Tribunale riteneva infatti che "il delitto di abuso d'ufficio e la contravvenzione edilizia in fattispecie ipotizzati dall'accusa" fossero sufficientemente disvelati dall'illegittimità di una con cessione rilasciata per "realizzare un granaio nel sottotetto di un fabbricato esistente" e della successiva concessione in variante, che avevano consentito al ricorrente, non imprenditore agricolo ne' esercente attività agricola, di aggirare la legge e le previsioni degli strumenti urbanistici locali, ampliando un edificio di fatto non finalizzato a tale attività, ma ad usi puramente abitativi.
Rilevava inoltre che tanto la concessione di ampliamento quanto il provvedimento di sanatoria successivamente ottenuto dal ricorrente erano "investiti d'illiceità penale" perché "emessi nell'ambito dell'ipotizzato abuso d'ufficio e altresì in violazione dell'art.323 della L.R. n.47/1985, secondo cui sono insuscettibili di sanatoria le opere edilizie ... in contrasto, come in questo caso, con vincoli imposti" dalla legge.
A mezzo dei propri difensori ricorre per cassazione l'indagato e, anteposta ampia premessa in fatto, denunzia
1) Illogicità, contraddittorietà, carenza e incongruità della motivazione - Violazione dell'art.321 c.p.p. a - perché i reati di abuso edilizio e di abuso di ufficio ipotizzati, commessi, Se Sussistenti, tra il 26.7.1990 - data di rilascio della prima concessione e il 3.3.1992 - data di rilascio del certificato di abitabilità - sarebbero in ogni caso prescritti, non avendo rilievo che successivamente, nel corso del 1993, egli modificò "la destinazione originaria del vano costruito nel 1990/90 elevando tre tramezze in terne e tamponando la scala di collegamento" ed essendo stati tali cambiamenti oggetto della concessione in sanatoria - "atto dovuto dalla P.A." - rilasciatagli l'11.3.1996.;
b - perché assurda l'ipotesi di un collegamento programmato degli episodi predetti.
2) Erronea interpretazione di legge extrapenale - violazione degli artt.4 e 6 L.R. 24/1985
a - perché, essendo stato il pianterreno dell'edificio di civile abitazione - da lui abusivamente eretto su un solo piano fin dal 1978 - sanato con concessione edilizia dell'1.12.1986 (pagg.3/4) l'art.4 della legge predetta "ammette per le costruzioni esistenti nelle zone agricole .... la ristrutturazione nonché l'ampliamento fino a 800 mc per le residenze abitate da almeno sette anni, e ciò a prescindere dalla titolarità della costruzione in capo ad un imprenditore agricolo e dalla esistenza di una azienda agricola o di fondo rustico", mentre il successivo art.6 ammette alle stesse condizioni l'ampliamento della superficie pavimentata fino al 5% del fondo rustico;
b - perché le nozioni di imprenditore agricolo e di fondo rustico utilizzate dal Tribunale sono "assolutamente restrittive" e "si pongono in contraddizione con le stesse finalità perseguite dalla L.R. 24/1985";
c - perché, oggetto delle concessioni asseritamente illegittime essendo "il solo ampliamento di un fabbricato residenziale preesistente, la cui legittimità non è contestata non può aver rilievo" in fattispecie "il riferimento all'insediamento della famiglia rurale sul fondo".
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va rilevato anzitutto che secondo l'inequivoco disposto dell'art.325 c.p.p. avverso le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in tema di sequestro il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (Cass.I, 16.9.1994 n. 3264, rv.199325), e che, secondo il prevalente orientamento di questa Suprema Corte, (cfr. S.U. 24.2.1991 n. 5, CED 186999, che, sebbene, dettata in tema di misure cautelari, pone un principio di ordine generale) tale vizio è integrato anche dalla mancanza totale di motivazione, ovvero dalla Sua apoditticità o dalla sua assoluta inconsistenza logica, di guisa che solo in tale ambito saranno esaminati i motivi dedotti dal ricorrente. Come si evince anche dal testo del medesimo, il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno in relazione all'ipotizzati reati di cui agli artt.110 e 323 c.p. e all'art.20/b legge 47/19851 è caduto, per quanto qui ne concerne, su un edificio constante di una parte di più antica costruzione, a suo tempo realizzata abusivamente, successivamente sanata e destinata ad uso abitativo" nonché di un "annesso rustico" e di una sopraelevazione di più recente costruzione, come risulta dal provvedimento impugnato, destinata a granaio-fienile, opere realizzate su fondo esteso ha.0,78 su concessioni n.3372 del 26.7.1990 e n.3534 del 24.4.1991. Dette opere, successivamente ancora una volta modificate con la realizzazione di tre tramezzi interni e con la tamponatura della scala esterna, sono state quindi oggetto della concessione in sanatoria n.302 dell'11.3.1996. Esso fonda, come numerosi altri contestualmente disposti, sulla considerazione che concessioni edilizie rilasciate in elevato numero dal Comune di Limana per fabbricati erigendi in zone agricole contrastavano con la legge regionale 24/1985 e apparivano frutto di "collusione fra pubblici amministratori e privati concessionari" anche perché, "con la sola eccezione di tre casi , tutti i progettisti risultano essere o essere stati membri" di quella Commissione edilizia comunale e perché in nessun caso i privati erano imprenditori agricoli o esisteva "un vero fondo agricolo". Tanto richiamato e premesso in fatto, circa l'eccezione di prescrizione, in che si sostanzia la censura levata dal ricorrente come sub 1-, la Corte rileva che, secondo quanto testualmente se ne dice a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, l'ultimo intervento edilizio, eseguito in assenza di concessione" è stato sanato con la concessione n.302/1996 sopra indicata. E poiché la continuità, la sostanzialità e l'evidente finalizzazione degl'interventi molteplici, nella loro alternanza di modificazioni e di ampliamenti realizzati a volte con concessione e a volte senza, consente, almeno in questa fase, di configurare l'unicità del disegno, cui essi sono stati costantemente ispirati;
dovendo il caso esser regolato in applicazione dell'art.158 c.p., che per il reato continuato fissa la decorrenza del termine di prescrizione nel giorno in cui è cessata la continuazione e in fattispecie alla data dell'ultima concessione Di sanatoria;
essendo il delitto ipotizzato punito con la pena della reclusione;
è chiaro che alla data odierna i reati addebitati al ricorrente non sono prescritti.
Passando all'esame delle altre censure levate dal ricorrenti, si rileva preliminarmente che dalle definizioni riportate nel provvedimento impugnato dalla legge regionale 24/1985 si deduce inequivocamente che la casa eretta sul fondo agricolo deve essere funzionalmente e quindi oggettivamente ordinata alla residenza sul fondo medesimo della "famiglia rurale", vale a dire della famiglia, manuale e diretta coltivatrice di esso, la quale, per esplicare appieno e al meglio tutte le proprie risorse di lavoro, secondo lo spirito della legge, ha bisogno di abitare sul luogo di sua prestazione
Se è vero dunque che l'imprenditore agricolo, titolare della licenza e costruttore dell'edificio, non deve di necessità essere il manuale coltivatore del fondo ne' deve esercitare tale attività d'impresa in via esclusiva o principale;
secondo il disposto di legge predetto e le generali finalità perseguite dalla legge, come nel suo stesso corpo indicate, è per altrettanto vero che il fabbricato rurale non pu6 essere destinato a soddisfare fabbisogni abitativi dell'imprenditore agricolo o di suoi familiari, che non facciano parte della "famiglia rurale", nel fondo stabilmente stanziata al fine di coltivarlo.
D'altra parte, a fronte di un edificio dichiaratamente costruito abusivamente ex fini abitativi e di poi sanato nella sua originaria consistenza, successivamente ampliato anche in soprelevazione a fini surrettiziamente dichiarati agricoli, ancora una volta e in tali ampliamenti modificato ad uso di abitazione, si ha ragione di ritenere - almeno in questa fase - illegittima e frutto di un abuso d'ufficio a fini di vantaggio patrimoniale la concessione ulteriore di sanatoria, rilasciata di aperta violazione dell'art.12/4 della citata legge regionale, che non consente alcuna possibilità di variazioni, neppure parziali, della destinazione d'uso degli immobili rustici costruiti - case e annessi -, salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico, nel caso specifico non dedotta. Ed è ictu oculi insostenibile che le modificazioni e le variazioni di destinazione d'uso non consentite per gli edifici rurali da una legge incontestatamente ispirata a finalità di tutela dell'attuale destinazione d'uso dei fondi agricoli, siano invece ammissibili, come pare ritenga il ricorrente, per edifici abusivi oggetto di sanatoria e asseritamente destinati a fini esclusivamente abitativi. Risulta quindi allo stato e nel caso di specie incensurabile l'opinione - fatta propria dal Tribunale del riesame - espressa nel suo provvedimento dal Giudice delle indagini preliminari, il quale ha ritenuto le concessioni relative agl'immobili sequestrati "atti amministrativi.... tutti in radice viziati".
Infondati dunque i motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998