Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
La riqualificazione giuridica in dibattimento, che riconduce il fatto al novero dei reati per i quali è prevista l'udienza preliminare impone al Tribunale, se l'udienza preliminare non si è tenuta, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, restando esclusa la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria per il reato originariamente indicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2009, n. 47111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47111 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 26/11/2009
Dott. BONITO Francesco M.S. Consigliere SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 1026
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 30355/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona;
avverso la sentenza pronunciata in data 8 aprile 2009 dal Tribunale di Ancona;
nei confronti di:
ON CL, nato ad [...] il [...];
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al pubblico ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona assolveva CL ON, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di avere violato l'art. 650 c.p., in Ancona il 20 ed il 24 ottobre 2007, per non avere ottemperato all'invito rivoltogli dalla Questura di presentarsi presso gli uffici della Divisione anticrimine per consegnare la carta d'identità, destinata ad essergli ritirata, a norma del D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, a seguito di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Il Tribunale giustificava l'assoluzione affermando che la prescrizione di consegnare la carta d'identità rientrava tra quelle previste nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5 sicché la sua inosservanza integrava la contravvenzione di cui all'art. 9, comma 1, stessa legge e non quella contestata di cui all'art. 650 c.p.. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, chiedendone l'annullamento.
Ne denuncia la "abnormità" per "mancata inosservanza dell'art. 521- bis c.p.p.". Precisa, in particolare, che l'imputato era stato giudicato con il rito abbreviato e che il giudice, all'esito del proprio ragionamento, data al fatto una diversa definizione giuridica, doveva necessariamente decidere sul medesimo.
Nella specie, osserva il ricorrente che, essendo stato il ON sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, la violazione della prescrizione integrava l'ipotesi delittuosa di cui alla L. n. 1423 del 1956, menzionato art. 9, comma 2 di tal che il Tribunale, una volta qualificato diversamente il fatto, avrebbe dovuto, a norma dell'art. 521-bis c.p.p., disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero essendo per l'anzidetto reato prevista l'udienza preliminare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il tribunale che dia al fatto, come si è verificato nel caso in esame, una definizione giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero è necessariamente tenuto o a decidere nel merito della regiudicanda, come è dato desumersi dall'art. 521 c.p.p., comma 1 (applicabile anche al giudizio abbreviato: cfr., per tutte,
Cass. 6^ 21 novembre 1991, Bonanno, RV 188945), ovvero ad emettere eventuali altri provvedimenti che siano conseguenti alla nuova qualificazione (ad esempio, ad applicare l'art. 521-bis c.p.p. qualora, in seguito alla diversa definizione, il reato rientri tra quelli per cui è prevista l'udienza preliminare ed essa non si sia tenuta;
in tal caso dovrà disporre con ordinanza, a norma dell'art.521-bis c.p.p., la trasmissione degli atti al pubblico ministero).
Del tutto anomala si appalesa, pertanto, la sentenza impugnata nella quale il Tribunale di Ancona, una volta ritenuto che il fatto integrasse la contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.9, comma 1, anziché quella di cui all'art. 650 c.p., ha pronunciato sentenza assolutoria per il reato originariamente ipotizzato, tra l'altro omettendo qualsivoglia statuizione in ordine al fatto come diversamente qualificato.
4. La decisione impugnata va, in conclusione, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
Deve, invero, tenersi conto ai fini della corretta definizione giuridica del fatto - come osservato dal ricorrente - che l'imputato era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. E l'inosservanza degli inerenti obblighi o prescrizioni integra il delitto di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, reato che risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare. Pertanto, se gli atti fossero trasmessi al Tribunale di Ancona, il giudice, non essendo stata tenuta l'udienza preliminare, non potrebbe far altro - come sopra si è detto - che disporre con ordinanza, a norma dell'art. 521-bis c.p.p., la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009