Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10332 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
ee 64653 REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA DEL D.P.R. 26/4/MODEL POPOLO ITALIANO § – N. 6 ESENTE DA TRIBUTAREMA DI CASSAZIONE N. 131 PM. MAN 0 332/ Oggetto A SEZ NE .03 MATE Tributaria Composta dagli il.m sig i magistrati. Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 11112/99 Consigliere Cron. 23085 Dott. Massimo ODDO Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso Des. 34 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFFICIO REGISTRO VENEZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2003 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE contro 428 CAMPIONE CIVILE -1- N. 64653 IMMOBILIARE SPAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 107/6, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SCATOZZA, che la difende, giusta procura a margine;
- controricorrente nonchè
contro
OFFICINE BRENNERO SOA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 60/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 07/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato AIELLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato SCATOZZA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La s.p.a. Officine Brennero e l'Immobiliare SPAR s.r.l. impugnarono congiuntamentente davanti alla Commissione tributaria di 1° grado di Venezia l'avviso di liquidazione notificato il 29 giugno 1989, con il quale l'Ufficio del Registro, in relazione all'atto di compravendita registrato in data 29 novembre 1966, aveva chiesto il pagamento della somma di lire 38.575.000, ritenendo decaduti i contraenti dai benefici di cui alla legge 2 luglio 1949 n. 408. Il ricorso venne accolto dalla commissione adita, che dichiarò la nullità dell'avviso per carenza di motivazione. Su appello dell'Ufficio - secondo cui l'avviso di liquidazione conteneva tutti gli elementi idonei per la cognizione del presupposto impositivo e necessari per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente- la Commissione tributaria regionale respinse l'impugnazione ribadendo che dall'avviso in parola non si rinvenivano con chiarezza i motivi e i termini che avevano dato origine alla decadenza dalle agevolazioni di cui alla citata legge. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Registro di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso l'Immobiliare SPAR s.r.l. Non spiega difese l'altra intimata Officine Brennero s.p.a. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 D.P.R. n 636/1972, 18 e ss. 2 D.lgs. n. 546/1992 e 6 del D.L. 11 dicembre 1967 n. 150, convertito in legge 7 febbraio 1968 n. 26, nonché omesse pronuncia e motivazione su un punto decisivo della controversia. L'atto impositivo in contestazione - deduce recava tutti gli elementi necessari ad individuarne i presupposti di fatto e di diritto e a consentire ai contribuenti l'esercizio del diritto di difesa: in particolare, in quella parte dell'atto costituente per i giudici tributari "una premessa del tutto generica", l'Ufficio aveva spiegato che le imposte richieste e le sanzioni applicate trovavano fondamento nella decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 conseguita alla "mancata presentazione della denunzia di avveramento condizione (art. 6 D.L. 11.12.67 n. 1150)". Del resto, i contribuenti, come risulta de plano dal ricorso introduttivo del giudizio e dagli altri atti di causa, hanno де puntualmente e compiutamente esposto le loro difese contestando, ancorché infondatamente, i presupposti giuridici sui quali l'atto era basato. Peraltro, trattandosi, nella specie, di atto impositivo del tutto vincolato, in quanto conseguente a una decadenza da benefici fiscali sancita da una disposizione di legge, l'indicazione di quest'ultima deve ritenersi di per sé pienamente sufficiente ad assolvere l'obbligo di motivazione. Il motivo è fondato nella parte in cui denunzia vizi motivatori. Va premesso come sia incontroverso (vedi ricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. della controricorrente) che l'avviso di liquidazione di imposta in questione indicava la ragione del tributo richiesto, facendo espresso richiamo alla "decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive proroghe e integrazioni connesse all'atto per mancata presentazione della denunzia di avveramento condizione (art. 6 D.L. 3 11.12.67 n. 1150)". La Commissione tributaria regionale, procedendo alla valutazione del contenuto dell'atto, ne ha tratto il convincimento che esso fosse generico e privo degli elementi necessari a consentire un'adeguata difesa del contribuente. " dall'avviso diLa Commissione ha testualmente affermato che liquidazione sopracitato, non si rinvengono con chiarezza i motivi e i termini che hanno dato origine alla decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 2.7.49 n. 408, ma dopo una premessa del tutto generica e della liquidazione delle somme dovute viene avvertito il contribuente che è ammesso il ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado, osservati i termini e le modalità Ze previsti dalla legge". Ora, le ragioni fornite dalla Commissione non appaiono esaurienti, non essendo dato evincere l'iter logico dalla stessa seguito per arrivare alla conclusione adottata. Invero, il giudice a quo omette di spiegare perché non poteva considerarsi sufficiente la motivazione dell'avviso, ove pure si accennava alla "mancata presentazione della denunzia di avveramento condizione" e si indicava la norma di legge (art. 6 D.L. 11.12.67 n. 1150) prescrivente la presentazione, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, di una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, dalla quale risultasse l'adempimento degli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni. In altri termini, dalla lettura della sentenza impugnata non si riesce a comprendere perché, a parere della C.T.R., nell'atto impositivo non erano esplicitati i presupposti in fatto e in diritto del tributo richiesto e non era 4 quindi descritto in modo sufficientemente chiaro il fondamento dimostrativo della pretesa fiscale impedendo al contribuente di prenderne conoscenza e valutarne la fondatezza e, conseguentemente, di vagliare l'opportunità della proposizione di un ricorso. Non è ovviamente qui in discussione la necessità che l'avviso di accertamento, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, sia corredato da motivazione idonea, e comunque tale da consentire al contribuente di individuare i criteri in base ai quali l'accertamento è stato compiuto, così che il contribuente medesimo sia messo in grado di approntare al riguardo la propria difesa senza che, dal canto suo, l'amministrazione possa in seguito addurre in giudizio altre e diverse ragioni b di accertamento. Ed è ugualmente indiscusso che lo stabilire se, in concreto, la motivazione di un determinato avviso di accertamento risponda o meno ai requisiti sopra richiamati è compito precipuo del giudice tributario. Tuttavia, detto giudice, per assolvere tale compito deve, con motivata decisione, indicare le ragioni in base alle quali affermi la sufficienza o l'insufficienza della motivazione dell'avviso contestato dal contribuente. Solo in tal caso non è dato sollecitare dalla Suprema corte una revisione critica del suindicato giudizio. Nella specie, una tale motivazione è mancata giacché il giudice tributario, senza darsi carico di ancorare le addotte argomentazioni al reale tenore dell'avviso, si è limitato ad affermare che esso conterrebbe solo riferimenti generici e sommari tali da non mettere il contribuente in condizione d'identificare compiutamente i termini e le ragioni dell'accertamento in questione. 105 La sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa, per un nuovo esame del merito, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, cui appare opportuno demandare anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Francesco Cristarella Orestano Dott. Sergio Del Core верь все ви ко Cathallen Ouest и IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio -Oggi ... 1 LUG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio