Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
La necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2011, n. 16703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16703 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 12/01/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 33
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 22197/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL CA N. IL 02/02/1965;
avverso l'ordinanza n. 320/2007 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 17/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e previa qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, dichiararne l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Campobasso con ordinanza del 18 febbraio 2010, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza emessa nei confronti di PU CA dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, in data 16 gennaio 2007, con la quale è stato condannato alla pena (condonata) di 2 mila Euro di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1990, art. 51, comma 1 per aver smaltito senza autorizzazione rifiuti non pericolosi (veicoli fuori uso), su aree diverse e più ampie di quelle autorizzate, fatto commesso in Campobasso fino al 22 luglio 2004, così derubricata l'originaria imputazione di discarica non autorizzata di cui al comma 3 del medesimo articolo.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza per la violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5 (art. 606 c.p.p., lett. c): egli voleva impugnare la sentenza del Tribunale monocratico di Campobasso, con la quale egli veniva condannato alla sola pena dell'ammenda, ma il difensore, anziché proporre ricorso per Cassazione, ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello, che, con l'ordinanza de qua, ne ha dichiarato l'inammissibilità, violando l'orientamento della giurisprudenza sul favor impugnationis che afferma che in tal caso il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e trasmettere gli atti al giudice competente. Inoltre l'atto di appello era fondato non su questioni di mero fatto, bensì sulla qualificazione giuridica del fatto-reato, censurabile in cassazione. Quindi, previa qualificazione dell'atto di appello quale ricorso per Cassazione, la sentenza di primo grado deve essere annullata, in quanto è stata censurata la configurabilità del reato di discarica abusiva, posto che nella specie doveva trattarsi di deposito temporaneo ed anche perché non era stata concessa la sospensione condizionale della pena cumulabile con il beneficio dell'indulto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte osserva che i giudici di appello di Campobasso, preso atto che l'imputato, condannato alla sola pena dell'ammenda, aveva proposto appello, avrebbero dovuto convertire tale atto in ricorso per cassazione, come sostenuto dal ricorrente, e trasmettere gli atti alla Corte di cassazione.
Invece, erroneamente, si è pronunciata nel senso di dichiarare inammissibile il ricorso, sulla base del fatto che con lo stesso venivano addotte esclusivamente censure di merito, finendo in tal modo per esaminare il gravame. La impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata senza rinvio e l'atto di appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione.
Peraltro questo Collegio rileva che l'impugnazione proposta dal PU deve essere dichiarata inammissibile in quanto l'avvocato Maria Assunta Baranello, che ebbe a presentarlo in data 31 marzo 2007, non rivestiva la qualifica di avvocato iscritto all'albo speciale della Cassazione. Come chiarito da consolidata giurisprudenza, il principio di conservazione del mezzo di impugnazione sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 5 non consente di derogare alle norme regolatrici dell'impugnazione, in particolare per quello che concerne l'esclusiva legittimazione impugnare a mezzo di un difensore cd. cassazionista (cfr. SU 16 luglio 2004, Terkuci, e sez. 1, del 16 settembre 2004, Oliari, Rv. 229737), in quanto, in caso contrario, si consentirebbe l'elusione di obblighi che rimarrebbero invece sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011