Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di delitti contro l'attività giudiziaria, mentre l'art. 377 cod. pen. tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale, in relazione a condotte volte a pregiudicare - mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità, ovvero violenza o minaccia - la serena acquisizione delle dichiarazioni di soggetti sui quali grava l'obbligo di rispondere (salva l'applicabilità di speciali prerogative peraltro rinunziabili, quale quella della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen.), il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377-bis, cod. pen., ha ad oggetto analoghe situazioni di pericolo per la corretta acquisizione delle dichiarazioni concernenti i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere, ma che comunque possono rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 cod. proc. pen..
Commentari • 4
- 1. Art. 377 - Intralcio alla giustizia (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La fattispecie di “intralcio alla giustizia” ha sostituito la precedente figura di reato della subornazione, prevista dal previgente art. 377, modificandone il nomen juris e sottoponendo a pena, oltre all'ipotesi originaria della promessa o offerta di denaro o altra utilità, comportamenti di violenza o minaccia. È rimasta pertanto inalterata la struttura della fattispecie di reato di pericolo, ovvero a “consumazione anticipata” (di guisa da non consentire la configurabilità del tentativo) (SU, 37503/2002; Sez. 6, 34667/2016). Ne consegue quindi, avendo riguardo anche all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 377, che è irrilevante che l'azione realizzi o meno …
Leggi di più… - 2. Art. 377-bis (1) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziariahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 377-bis, com'è noto introdotto nel sistema codicistico dalla L. 63/2001, allo scopo di contrastare gli inconvenienti derivanti da un possibile uso strumentale ed insidioso della facoltà di tacere, ovvero anche di mentire, innanzi all'AG - ha conseguentemente come destinatari i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere alla medesima AG, ma che possono comunque rendere dichiarazioni utilizzabili in seno al procedimento penale (Sez. 6, 10129/2015). Il reato previsto dall'art. 377-bis è un reato di evento: la condotta deve infatti produrre il risultato che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni, ovvero renda effettivamente …
Leggi di più… - 3. Art. 371-bis - False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (1) (2)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo Non vale ad integrare il reato di false informazioni al pubblico ministero, ex art. 371-bis, la condotta di colui che non riveli quanto a sua conoscenza alla PG, ancorché la stessa abbia proceduto alla sua audizione su delega del magistrato titolare delle indagini, atteso che soggetto attivo del reato di cui trattasi è solo chi sia richiesto dal PM di fornire informazioni utili ai fini delle indagini (Sez. 6, 39280/2018). La fattispecie prevista e punita dall'art. 371-bis è stata introdotta nell'ordinamento allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione della possibilità di perseguire penalmente chi abbia reso …
Leggi di più… - 4. Concussione: paga la persona informata sui fatti per dichiarare il falso alla polizia, assolto.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Non integra gli estremi del delitto di concussione la condotta di chi remunera una persona informata sui fatti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non rivestendo detta persona la qualifica di pubblico ufficiale (Cassazione penale , sez. VI , 30/05/2018 , n. 39280). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 30/05/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 30/08/2018), n.39280 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di C.P.G. propone tempestivo ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, pronunciando sulle contrapposte impugnazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 10129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10129 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 20/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 85
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 35548/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AT, n. Romanshorn (CH) 1.10.1963;
avverso la sentenza n. 4023/2014 Corte d'Appello di Milano del 15/05/2014;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per rigetto;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma di quella emessa il 30/06/2009 dal Tribunale di Como, previa diversa qualificazione giuridica del fatto in addebito, ha condannato LA AT per il reato di tentata induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 56 e 377 bis c.p.) commesso in danno della moglie separata ON UL, infliggendogli la pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione ma revocando le statuizioni in favore della parte civile a causa dell'intervenuta composizione stragiudiziale dei profili risarcitori.
Confermando sul punto le valutazioni del primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente sussistente la portata minatoria delle parole pronunziate all'indirizzo della parte offesa ("stai bene attenta a quello che dici in Tribunale perché comunque io dirò che li hai rubati tu e dirò comunque che li hai usati tu questi soldi") e da costei riferite in sede di deposizione testimoniale nel procedimento penale in corso a carico dell'ex coniuge per i reati di calunnia e truffa riferiti a quella somma di denaro;
in accoglimento della prospettazione difensiva la Corte territoriale ha, però, ravvisato l'ipotesi del tentativo, ritenuto pienamente configurabile rispetto al reato di evento di cui all'art. 377 bis c.p.. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il LA, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) per mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella certificazione bancaria relativa alla provenienza del denaro detenuto nell'abitazione, oggetto della frase rivolta alla persona offesa: nella prospettazione del ricorrente, infatti, la dimostrazione della legittima provenienza del denaro avrebbe chiarito il vero significato dell'espressione verbale oggetto di addebito penale.
Si deduce, inoltre, violazione di legge riguardo all'esatta applicazione degli artt. 56 e 377 bis c.p., atteso che la condotta ascrittagli sarebbe stata priva di effettiva potenzialità lesiva ed incapace di suscitare nella parte offesa uno stato di costrizione. Il ricorrente lamenta, infine, violazione di legge penale e processuale con riferimento al combinato disposto dell'art. 199 c.p.p., art. 500 c.p.p., comma 5, art. 210 c.p.p., comma 6 e art. 377 bis c.p., posto che a suo avviso la categoria dei soggetti destinatari della condotta descritta dalla previsione incriminatrice non ricomprenderebbe quelli cui è riconosciuta la mera facoltà di non rispondere a causa di situazioni di fatto o di rapporti, presenti o pregressi, intercorrenti con l'imputato, come ad es. il coniuge separato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare infondato e come tale deve essere rigettato.
2. L'analisi delle prime due censure indica all'evidenza che, dietro l'allegazione della mancata acquisizione di una prova decisiva nonché della mancata efficienza lesiva dell'espressione verbale profferita ed oggetto di contestazione, si cela l'intento di conseguire una rivalutazione di merito sui due punti oggetto di doglianza, nella prospettiva, nel primo caso, di ottenere un diverso apprezzamento del contesto in cui si collocava la condotta e nel secondo caso, di introdurre nella fattispecie un elemento costitutivo del reato che la Corte territoriale ha, tra l'altro escluso, proprio in adesione alla richiesta difensiva di ritenere l'ipotesi del tentativo del reato di cui all'art. 377 bis c.p.. 3. Merita, invece, la spendita di più diffuse considerazioni la questione dell'individuazione delle categorie dei soggetti nei cui confronti è configurabile il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria. L'analisi della previsione normativa, introdotta con la L. n. 63 del 2001 sul giusto processo e in attuazione dell'art. 111 Cost.,
mostrerebbe che i soggetti suscettibili di essere oggetto delle condotte ivi descritte sono le persone chiamate a rendere dinanzi alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili nel procedimento penali e che godono della facoltà di non rispondere, ma non anche i testimoni che godano della medesima prerogativa. A tale riguardo, il ricorrente ha fatto esplicito richiamo ad un precedente giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, il quale qualificando quello ritenuto in sentenza come reato di evento, ha escluso dal novero delle persone potenzialmente destinatane delle condotte punibili ai sensi dell'art. 377 bis c.p. i testimoni cui è riconosciuto il potere di astensione ai sensi dell'art. 199 c.p.. In particolare, tale pronuncia ha stabilito che ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di persona chiamata dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, come ad es. le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso ex art. 12 c.p.p., lett. a) e c), che rendano dichiarazioni sul fatto altrui e nei cui confronti trova applicazione l'art. 500 c.p.p., comma 5 (Sez. 6, sent. n. 45626 del 25/11/2010, Z. e altro, Rv. 249321). L'affermazione deriva dallo stretto collegamento individuato tra la nuova figura di reato e le situazioni processuali delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 63 .p.p. e dagli imputati in procedimento connesso di cui all'art. 210 c.p.p., entrambe modificate, indirettamente (la prima) o direttamente (la seconda), dalla stessa L. n. 63 del 2001. Sempre a mente di detta pronuncia, vanno, invece, esclusi (...) non soltanto tutte quelle persone il cui dovere di rendere dichiarazioni non derivi dal ruolo processuale da esse rivestito, ma da concrete situazioni di fatto collegate o all'esercizio del diritto di difesa (v. art. 198, comma 2) o a tutele di diverso tipo (v. artt. 199, 200 e 201), salvo il caso di contaminazione indotta (con intuibili riverberi quanto all'effettiva ragionevolezza dell'entità della pena), ma anche coloro nei cui confronti trovi applicazione l'esimente (ovviamente) di diritto sostanziale nelle ipotesi indicate dall'art. 384 c.p., i testimoni cd. assistiti ai quali, sul piano sostanziale è riferibile la previsione degli artt. 377 e 372 c.p. da quella richiamata, in caso di concorso del subornatò. In definitiva, l'art. 377 c.p. tutelerebbe il corretto svolgimento dell'attività latu sensu processuale e nell'ambito di questa la serena acquisizione di dichiarazioni di soggetti cui grava l'obbligo di rispondere, salva la previsione in loro favore di speciali prerogative cui hanno però facoltà di rinunziare (il caso tipico è quello della deposizione dei prossimi congiunti dell'imputato di cui all'art. 199 c.p.p.), mentre l'art. 377 bis c.p. tutelerebbe le analoghe situazioni concernenti soggetti nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, ma che sono comunque in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, intesa tale espressione in senso ampio e quindi anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 c.p.p., come ad es. quelle in grado di comporre i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'adozione di una misura cautelare personale.
4. Tanto premesso, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla ricostruzione comparativa dell'ambito di applicabilità delle distinte figure di reato di cui agli artt. 377 e 377 bis c.p., quale ricavabile dai passaggi appena descritti della citata sentenza, ma osserva che proprio ai sensi di detta ricostruzione la fattispecie in esame, connotata da condotta diretta nei confronti del coniuge separato dell'agente e come tale fruente della facoltà di astensione a testimoniare ex art. 199 c.p.p., comma 3, lett. b), integra comunque reato, postulando l'applicazione dell'art. 377 c.p. a motivo della condizione soggettiva della persona offesa e del suo comma 3, in ragione del mancato conseguimento del fine perseguito. Ne consegue, pertanto, che la diversa qualificazione del fatto implicitamente evocata e qui ritenuta non è suscettibile nella specie di produrre effetti concreti, atteso che secondo il combinato disposto dell'art. 372 c.p. e art. 377 c.p., comma 3 la pena irrogabile oscilla tra il limite edittale minimo di un anno e quattro mesi e quello massimo di quattro anni di reclusione (pena stabilita dall'art. 372 c.p. diminuita in misura non eccedente un terzo), mentre quella irrogabile ai sensi degli artt. 56 e 377 bis c.p. oscilla da un minimo di otto mesi (pari a due terzi di quella minima di due anni dell'art. 377 bis c.p.) ad un massimo di quattro anni (pari ad un terzo di quella massima di sei anni di reclusione), risultando in concreto più favorevole per il ricorrente.
5. L"impugnazione deve, per quanto detto, essere rigettata ed al rigetto segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015