Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
Sussiste successione di leggi meramente modificativa, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., tra la fattispecie di cui all'art. 134 D.Lgs. n. 385 del 1993 e quella contenuta nell'art. 2638 cod. civ., introdotta dal D.Lgs. n. 61 del 2002, in quanto la nuova normativa non ha comportato l'abolizione generalizzata delle anteriori fattispecie criminose, ma soltanto la successione di nuove norme incriminatrici che hanno parzialmente modificato il contenuto delle fattispecie di reato, allargando l'ambito della punibilità e modificando l'entità della pena. Ne deriva che ai fatti commessi nella vigenza dell'art. 134 D.Lgs. n. 385 del 1993 è applicabile la disciplina contenuta nel vigente art. 2638 cod. civ., che prevede un trattamento più favorevole. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrata la fattispecie, di cui al vigente art. 2638 cod. civ., nella condotta - già sanzionata dal previgente art. 134 succitato - di colui che, nella qualità di direttore di Banca, abbia comunicato alla Banca d'Italia fatti non veri, omettendo di indicare perdite conseguenti ad una data operazione, al fine di ostacolare, e di fatto ostacolando, l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In motivazione la S.C. ha, inoltre, evidenziato che sia la norma previgente che quella vigente descrivono un reato di pericolo che ha per oggetto l'esposizione, da parte dell'autore, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza; che nel testo previgente era prevista l'omissione mediante "nascondimento", la quale costituisce un'ipotesi di "omissione fraudolenta", prevista nel nuovo testo ed, infine, che comune alle ipotesi contemplate nelle due fattispecie è l'elemento soggettivo che nel prevedere il fine "di ostacolare le funzioni di vigilanza" integra un'ipotesi di dolo specifico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2004, n. 21067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21067 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/03/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 473
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 039404/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IC N. IL 20/03/1935;
avverso SENTENZA del 29/05/2003 TRIBUNALE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv. Mazzacane Nicola.
Il Tribunale di Bologna con sentenza del 29-5-2003, assolveva RD VI, AG LT, IG EN e VE DO dai reati loro rispettivamente ascritti, mentre per il reato di cui al capo D) dell'imputazione, ascritto a RD e AG, consistente nella violazione dell'articolo 134 del D.Lvo 385/93, dichiarava non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione. Ai due imputati era stato contestato di aver omesso di esporre alla Banca d'LI la perdita di lire 588 milioni (pari alla rinuncia parziale del credito) maturata nell'accordo transattivo con UR OT s.n.c., al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza (in Sala Bolognese nell'aprile 1994).
Ha proposto ricorso il solo RD, sostenendo che per effetto dell'abrogazione dell'articolo 134 d.l.vo 385/93 e della sua sostituzione con la nuova formulazione dell'articolo 2638 c.c., il nuovo reato va considerato "di evento" e non già di pericolo, in quanto prevede al secondo comma che effettivamente siano ostacolate le operazioni di vigilanza. Con il secondo motivo eccepiva il difetto di contestazione della nuova norma. Con il terzo motivo che il RD non rientrava in alcuna delle qualifiche indicate dalla nuova legge per gli autori del reato.
Le censure sono infondate.
La norma prevista dall'articolo 134 del d.lgs. 1-9-1993 n. 385, contestata all'imputato, è stata sostituita dal d.l.vo 11-4-2002 n. 61, che ha modificato la disciplina della "tutela dell'attività di vigilanza", con una nuova norma contenuta nell'articolo 2638 c.c. La sostituzione è stata dettata soprattutto dall'esigenza di natura tecnico-sistematica, di ampliarne il riferimento, stralciando il reato dall'ambito esclusivo della vigilanza effettuata dalla Banca d'LI per inserirlo nel quadro più ampio delle "funzioni delle autorità di vigilanza", comprendendo così anche le comunicazioni alla Consob ed ad altre autorità pubbliche. La nuova norma inoltre indica in forma più semplice e più generale i possibili soggetti attivi del reato negli amministratori, sindaci, direttori generali e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti. Il precedente testo era maggiormente restrittivo perché si riferiva a chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. La maggiore ampiezza della nuova norma, consente di comprendere e non escludere alcuna delle figure previste dal vecchio testo.
Le due norme, la vecchia e la nuova, al primo comma, pur con espressioni diverse, ma con significati simili, descrivono un reato di pericolo, che ha per oggetto l'esposizione da parte dei soggetti agenti, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza. È prevista inoltre una ipotesi di reato consistente nel nuovo testo nell'"omissione fraudolenta" e nel precedente nel "nascondimento", in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati. L'omissione mediante "nascondimento", costituisce certamente una ipotesi di fraudolenza. L'elemento soggettivo del reato, è descritto in modo identico nelle due norme, con l'espressione, "al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza", ed integra una ipotesi di dolo specifico. Nel secondo comma dei due articoli, con formulazione pressocché identica, è prevista una diversa ipotesi di reato nella quale l'oggetto ha maggiore estensione, essendo costituito da qualsiasi forma di intralcio all'esercizio delle funzioni di vigilanza, e richiede che si verifichi l'ostacolo all'attività di controllo.
Così precisata la nuova disciplina dell'articolo 2638 C.C., va verificato se essa può essere applicata al reato contestato in questo procedimento sotto la vigenza della precedente formulazione dell'articolo 134 del d.lgs. 385/93. Secondo quanto chiarito da questa Corte di legittimità (v. Cass. Sez. U. 20-6-1990 n. 10893), applicando il principio della successione delle leggi nel tempo, la nuova norma può essere applicata se gli elementi costitutivi del reato descritto nel nuovo articolo siano stati contenuti in forma esplicita o implicita pure nelle norme abrogate e siano anche stati indicati chiaramente nell'imputazione contestata.
L'esito positivo dell'indicata indagine, in ordine all'astratto contenuto delle norme contenute nel primo e nel secondo comma dei due articoli succedutisi, consente di dedurre che la modifica legislativa non ha comportato l'abolizione generalizzata delle anteriori fattispecie criminose, ma soltanto la successione di nuove norme incriminatrici che hanno solo parzialmente modificato il contenuto delle fattispecie di reato, soprattutto allargando l'ambito della punibilità, e modificando l'entità della pena.
Passando all'esame della contestazione in concreto effettuata, si evince che al RD è stato contestato il fatto di aver, nella qualità di direttore, della Banca di Credito Popolare di Sala Bolognese, comunicato alla Banca d'LI fatti non veri, avendo omesso di indicare la perdita di L. 528 milioni conseguente all'accordo transattivo con UR OT s.n.c., e di aver agito al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Dal contenuto della sentenza si evince inoltre che effettivamente il comportamento dell'imputato ha ostacolato l'attività di vigilanza. Vi è quindi concreta e piena coincidenza fra l'ipotesi di reato contestato e quella contenuta nell'articolo 2638 C.C., quantomeno al secondo comma.
Correttamente pertanto il Tribunale di Bologna ha ritenuto nel caso applicabile la nuova norma.
Le altre questioni proposte dal ricorrente attengono alla concreta disamina in fatto delle prove acquisite, sia per quanto concerne le funzioni effettivamente esercitate dal RD, sia al comportamento in concreto dello stesso, esulano, quindi, dalla competenza del giudizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004