TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/08/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2024 promossa da
, nata a [...] il Parte_1
10/02/1983 (C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Elena Savi parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da folio del 26.5.2025; RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno avuto una relazione Parte_1 Controparte_1 more uxorio fra il 2006 ed il 2020 da cui sono nati , in Persona_1
Ottaviano (NA) il 4.4.2006, e a Cremona, il 4.9.2010. Pt_2
L'ultima residenza familiare era fissata in Camisano (CR).
Con ricorso del 25.3.2024 la ha adito il presente Tribunale per una Parte_1 prima regolamentazione dell'affido -chiedendo in particolare disporsi l'affido esclusivo di a sé (essendo maggiorenne)- e del mantenimento Pt_2 Per_1 di entrambi i figli (essendo ancora studente e quindi non Per_1 economicamente indipendente), evidenziando che l'armonia familiare sia definitivamente venuta meno nel 2020, quando il fu arrestato e CP_1 condotto in carcere per scontare una condanna alla pena di oltre 5 anni di reclusione comminata per commesso un reato di violenza sessuale;
che dopo il periodo in carcere, il fu ammesso ad una misura extracarceraria e CP_1 decise di trasferirsi presso l'abitazione della propria madre, in San Giuseppe
Vesuviano (NA), iniziando a lavorare;
che mentre il figlio , sin da Per_1 subito dopo l'arresto, rifiutò di avere qualunque contatto con il padre, Pt_3
[..
quale era stata tenuta all'oscuro dei motivi della carcerazione del padre-, inizialmente mantenne i contatti, facendogli visita qualche volta l'anno a San
Giuseppe Vesuviano;
che, tuttavia, ad agosto 2023 accadde un acceso litigio fra e il -dopo che la minore scoprì i motivi della carcerazione del Pt_2 CP_1 padre-, a seguito del quale la minore, come il fratello, iniziò a rifiutare di avere contatti con il padre e il cessò di versare qualunque contributo per i CP_1 figli, comunicando che avrebbe ripreso a corrisponderlo quando la figlia avesse accettato nuovamente di parlargli.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso alla prima udienza del 12.7.2024, udienza in cui è stata dichiarata la contumacia del l'unica attività CP_1 istruttoria che si è reso necessario svolgere è consistita nell'approfondimento delle condizioni di reddituali del dando incarico alla Guardia di CP_1
Finanza.
Si è proceduto quindi all'ascolto di Pt_2 All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata è stata trattenuta in decisione: parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe, chiedendo però disporsi non già l'affido esclusivo standard, come chiesto il ricorso, ma
l'affido cd superesclusivo di a sé. Pt_2
Va disposto l'affido esclusivo di alla madre e va disattesa la richiesta Pt_2 della madre di disporsi l'affido cd superesclusivo.
E' vero che dall'ascolto di emerge come la figura paterna sia fonte di Pt_2 sofferenza per essa -in sede di suo ascolto la minore ha dichiarato “ad agosto
2023 come scritto negli atti ho fatto una brutta scoperta, ossia che mia padre chattava e probabilmente frequentava prostitute, circostanza in qualche modo connessa con la sua condanna;
in quel momento, mi sono sentita presa in giro dalla sua famiglia (che per anni mi diceva che lui non frequentasse prostitute) e quel giorno mi sono sentita presa in giro pure da lui, che ha negato l'evidenza,
Da quella volta ci siamo sentiti poche volte per telefono e ogni volta abbiamo litigato. Lui cercava di convincermi a riprendere il nostro rapporto, ma io da allora sono delusa da lui sia per la sua scelta di frequentare prostitute sia per le bugie che mi sono state raccontate per anni;
non posso dire che lui per me sia morto, ma al momento non sono pronta e non mi sento di incontrarlo. Ho pensato troppo a lui gli ho dato troppe possibilità e ho sofferto troppo”.
E' vero che il sta tenendo da due anni a questa parte la irresponsabile CP_1 condotta di non versare alcuna somma per il mantenimento di e Pt_2
, infatti, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere della Persona_2 prova su di esso gravante di dimostrare di stare contribuendo al mantenimento dei figli1-.
E' del pari più che plausibile la allegazione della ricorrente per cui alla base della cessazione da parte del padre di mantenimento dei figli vi sia il litigio avvenuto con ad agosto 2023, in una sorta di “ricatto economico”. Pt_2
Questo dato e questo suo comportamento lo fanno apparire non idoneo ad un pieno esercizio della bigenitorialità -cfr. in tal senso cfr. la motivazione di Cass.
27591/2021 “Orbene, questa Corte ha già osservato come la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, già prevista dall'art. 155 cod. civ. ed oggi ribadita dall'art. 337-ter del medesimo codice … è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr., ex aliis, Cass. n. 977 del 2017; Cass. n. 24526 del 2010; Cass. n.
26587 del 2009; Cass. n. 16593 del 2008). Ciò si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche, per quanto di specifico interesse nell'odierna vicenda, nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore (cfr.
Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 22695 del 11/08/2021)”-.
Tuttavia si deve evidenziare come il regime dell'affido cd superesclusivo sia un regime fortemente limitante la responsabilità genitoriale, al limite della pronuncia della decadenza, che è doveroso adottare qualora ci si trovi di fronte a genitori gravemente disinteressati alla propria prole, privi dei benché minimi affetto e senso di responsabilità verso la prole: nel caso di specie, dall'ascolto di e dal messaggio inviato dal padre alla minore, al doc. 4 ricorrente, Pt_2 emerge come l'interruzione della relazione con sia imputabile alla (non Pt_2 encomiabile) incapacità del padre di affrontare in modo adeguato i propri errori del passato con la figlia e al rifiuto della stessa di vedere il padre per questa incapacità, non ad un disinteresse del padre nel cercare la figlia o ad una sua mancanza di affetto verso la stessa.
Va disposto pertanto l'affido esclusivo standard di alla madre, con Pt_2 collocamento presso di lei -non risultano infatti segnalazioni, per esempio da parte della Scuola, di una inidoneità genitoriale della madre-.
Va disposta l'assegnazione della ex casa familiare alla in Camisano. Parte_1
Quanto al diritto di visita paterno verso stante l'età della ragazza, va Pt_2 disposto che essa possaà mettersi d'accordo direttamente con lo il padre per tempi e modi del diritto di visita paterno -ovviamente quando essa si sentirà pronta a riallacciare i rapporti con lui -.
Venendo alla domanda economica di causa, va accolta una richiesta della ricorrente a che il padre versi un assegno di mantenimento di € 200,00 per i figli, nonché che esso contribuisca alle spese straordinarie per essi -anche di
Rezziero, essendo esso solo 19enne, e da poco diplomato-: l'ammontare dell'assegno di mantenimento appare il minimo contributo richiedibile per il mantenimento di due ragazzi -considerato che la percepisce un Parte_1 reddito medio mensile di € 1400,00-.
Sebbene dalle indagini della Guardia di Finanza risulti che il si sia CP_1 licenziato il data 28.2.2025 dal proprio posto di lavoro, risulta che esso abbia piena capacità lavorativa avendo per anni, una volta scarcerato, svolto l'attività di pizzaiolo;
non costituendosi il non ha dimostrato di versare allo CP_1 stato in una eccezionale condizione di assoluta impossibilità di trovarsi un lavoro per mantenere i figli.
Ai sensi dell'art. 6 c. IV d.lgs. 230/2011 va disposto che l'a.u. per i minori sia percepito interamente dalla madre, essendo in presenza di un affido esclusivo e di un collocamento dei minori presso essa.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del giudizio, stante il fatto che la contumacia del resistente non si è tradotta un aggravio degli oneri istruttori per parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa N. R.G.
537/2024
DISPONE
l'affido esclusivo della minore nata Cremona il Persona_3
4.9.2010, alla madre , con collocamento per Parte_1 la stessa;
dispone l'assegnazione a parte della casa coniugale, sita in Parte_1
Camisano Via Donatori del Sangue n. 12, contraddistinta al catasto fabbricati, al fg.4 particella 295 sub.1 superficie 129 m, con relativo box accessorio fg.4 particella 295 sub 2 rendita 31,09 superficie 14 m;
dispone, quanto al diritto di visita paterno, che ed il padre Pt_2 si accordino direttamente in ordine a tempi e modi Controparte_1 della loro frequentazione;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1 dei figli e versando entro il giorno 15 di ogni Persona_1 Pt_2 mese la somma di € 400,00 complessive, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat, nonché contribuendo nella misura del 50% alle spese straordinarie per gli stessi, da intendersi disciplinate dal Protocollo di questo Tribunale;
dispone che l'a.u. per i figli sia percepito nell'interezza dalla madre;
dichiara le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 4/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Onere derivante dall'applicazione della regola dell'onere probatoria affermata da SS.UU. 13533/2001;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2024 promossa da
, nata a [...] il Parte_1
10/02/1983 (C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Elena Savi parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da folio del 26.5.2025; RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno avuto una relazione Parte_1 Controparte_1 more uxorio fra il 2006 ed il 2020 da cui sono nati , in Persona_1
Ottaviano (NA) il 4.4.2006, e a Cremona, il 4.9.2010. Pt_2
L'ultima residenza familiare era fissata in Camisano (CR).
Con ricorso del 25.3.2024 la ha adito il presente Tribunale per una Parte_1 prima regolamentazione dell'affido -chiedendo in particolare disporsi l'affido esclusivo di a sé (essendo maggiorenne)- e del mantenimento Pt_2 Per_1 di entrambi i figli (essendo ancora studente e quindi non Per_1 economicamente indipendente), evidenziando che l'armonia familiare sia definitivamente venuta meno nel 2020, quando il fu arrestato e CP_1 condotto in carcere per scontare una condanna alla pena di oltre 5 anni di reclusione comminata per commesso un reato di violenza sessuale;
che dopo il periodo in carcere, il fu ammesso ad una misura extracarceraria e CP_1 decise di trasferirsi presso l'abitazione della propria madre, in San Giuseppe
Vesuviano (NA), iniziando a lavorare;
che mentre il figlio , sin da Per_1 subito dopo l'arresto, rifiutò di avere qualunque contatto con il padre, Pt_3
[..
quale era stata tenuta all'oscuro dei motivi della carcerazione del padre-, inizialmente mantenne i contatti, facendogli visita qualche volta l'anno a San
Giuseppe Vesuviano;
che, tuttavia, ad agosto 2023 accadde un acceso litigio fra e il -dopo che la minore scoprì i motivi della carcerazione del Pt_2 CP_1 padre-, a seguito del quale la minore, come il fratello, iniziò a rifiutare di avere contatti con il padre e il cessò di versare qualunque contributo per i CP_1 figli, comunicando che avrebbe ripreso a corrisponderlo quando la figlia avesse accettato nuovamente di parlargli.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso alla prima udienza del 12.7.2024, udienza in cui è stata dichiarata la contumacia del l'unica attività CP_1 istruttoria che si è reso necessario svolgere è consistita nell'approfondimento delle condizioni di reddituali del dando incarico alla Guardia di CP_1
Finanza.
Si è proceduto quindi all'ascolto di Pt_2 All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata è stata trattenuta in decisione: parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe, chiedendo però disporsi non già l'affido esclusivo standard, come chiesto il ricorso, ma
l'affido cd superesclusivo di a sé. Pt_2
Va disposto l'affido esclusivo di alla madre e va disattesa la richiesta Pt_2 della madre di disporsi l'affido cd superesclusivo.
E' vero che dall'ascolto di emerge come la figura paterna sia fonte di Pt_2 sofferenza per essa -in sede di suo ascolto la minore ha dichiarato “ad agosto
2023 come scritto negli atti ho fatto una brutta scoperta, ossia che mia padre chattava e probabilmente frequentava prostitute, circostanza in qualche modo connessa con la sua condanna;
in quel momento, mi sono sentita presa in giro dalla sua famiglia (che per anni mi diceva che lui non frequentasse prostitute) e quel giorno mi sono sentita presa in giro pure da lui, che ha negato l'evidenza,
Da quella volta ci siamo sentiti poche volte per telefono e ogni volta abbiamo litigato. Lui cercava di convincermi a riprendere il nostro rapporto, ma io da allora sono delusa da lui sia per la sua scelta di frequentare prostitute sia per le bugie che mi sono state raccontate per anni;
non posso dire che lui per me sia morto, ma al momento non sono pronta e non mi sento di incontrarlo. Ho pensato troppo a lui gli ho dato troppe possibilità e ho sofferto troppo”.
E' vero che il sta tenendo da due anni a questa parte la irresponsabile CP_1 condotta di non versare alcuna somma per il mantenimento di e Pt_2
, infatti, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere della Persona_2 prova su di esso gravante di dimostrare di stare contribuendo al mantenimento dei figli1-.
E' del pari più che plausibile la allegazione della ricorrente per cui alla base della cessazione da parte del padre di mantenimento dei figli vi sia il litigio avvenuto con ad agosto 2023, in una sorta di “ricatto economico”. Pt_2
Questo dato e questo suo comportamento lo fanno apparire non idoneo ad un pieno esercizio della bigenitorialità -cfr. in tal senso cfr. la motivazione di Cass.
27591/2021 “Orbene, questa Corte ha già osservato come la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, già prevista dall'art. 155 cod. civ. ed oggi ribadita dall'art. 337-ter del medesimo codice … è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr., ex aliis, Cass. n. 977 del 2017; Cass. n. 24526 del 2010; Cass. n.
26587 del 2009; Cass. n. 16593 del 2008). Ciò si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche, per quanto di specifico interesse nell'odierna vicenda, nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore (cfr.
Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 22695 del 11/08/2021)”-.
Tuttavia si deve evidenziare come il regime dell'affido cd superesclusivo sia un regime fortemente limitante la responsabilità genitoriale, al limite della pronuncia della decadenza, che è doveroso adottare qualora ci si trovi di fronte a genitori gravemente disinteressati alla propria prole, privi dei benché minimi affetto e senso di responsabilità verso la prole: nel caso di specie, dall'ascolto di e dal messaggio inviato dal padre alla minore, al doc. 4 ricorrente, Pt_2 emerge come l'interruzione della relazione con sia imputabile alla (non Pt_2 encomiabile) incapacità del padre di affrontare in modo adeguato i propri errori del passato con la figlia e al rifiuto della stessa di vedere il padre per questa incapacità, non ad un disinteresse del padre nel cercare la figlia o ad una sua mancanza di affetto verso la stessa.
Va disposto pertanto l'affido esclusivo standard di alla madre, con Pt_2 collocamento presso di lei -non risultano infatti segnalazioni, per esempio da parte della Scuola, di una inidoneità genitoriale della madre-.
Va disposta l'assegnazione della ex casa familiare alla in Camisano. Parte_1
Quanto al diritto di visita paterno verso stante l'età della ragazza, va Pt_2 disposto che essa possaà mettersi d'accordo direttamente con lo il padre per tempi e modi del diritto di visita paterno -ovviamente quando essa si sentirà pronta a riallacciare i rapporti con lui -.
Venendo alla domanda economica di causa, va accolta una richiesta della ricorrente a che il padre versi un assegno di mantenimento di € 200,00 per i figli, nonché che esso contribuisca alle spese straordinarie per essi -anche di
Rezziero, essendo esso solo 19enne, e da poco diplomato-: l'ammontare dell'assegno di mantenimento appare il minimo contributo richiedibile per il mantenimento di due ragazzi -considerato che la percepisce un Parte_1 reddito medio mensile di € 1400,00-.
Sebbene dalle indagini della Guardia di Finanza risulti che il si sia CP_1 licenziato il data 28.2.2025 dal proprio posto di lavoro, risulta che esso abbia piena capacità lavorativa avendo per anni, una volta scarcerato, svolto l'attività di pizzaiolo;
non costituendosi il non ha dimostrato di versare allo CP_1 stato in una eccezionale condizione di assoluta impossibilità di trovarsi un lavoro per mantenere i figli.
Ai sensi dell'art. 6 c. IV d.lgs. 230/2011 va disposto che l'a.u. per i minori sia percepito interamente dalla madre, essendo in presenza di un affido esclusivo e di un collocamento dei minori presso essa.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del giudizio, stante il fatto che la contumacia del resistente non si è tradotta un aggravio degli oneri istruttori per parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa N. R.G.
537/2024
DISPONE
l'affido esclusivo della minore nata Cremona il Persona_3
4.9.2010, alla madre , con collocamento per Parte_1 la stessa;
dispone l'assegnazione a parte della casa coniugale, sita in Parte_1
Camisano Via Donatori del Sangue n. 12, contraddistinta al catasto fabbricati, al fg.4 particella 295 sub.1 superficie 129 m, con relativo box accessorio fg.4 particella 295 sub 2 rendita 31,09 superficie 14 m;
dispone, quanto al diritto di visita paterno, che ed il padre Pt_2 si accordino direttamente in ordine a tempi e modi Controparte_1 della loro frequentazione;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1 dei figli e versando entro il giorno 15 di ogni Persona_1 Pt_2 mese la somma di € 400,00 complessive, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat, nonché contribuendo nella misura del 50% alle spese straordinarie per gli stessi, da intendersi disciplinate dal Protocollo di questo Tribunale;
dispone che l'a.u. per i figli sia percepito nell'interezza dalla madre;
dichiara le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 4/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Onere derivante dall'applicazione della regola dell'onere probatoria affermata da SS.UU. 13533/2001;