Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento che sostituisce il luogo di privata dimora di esecuzione degli arresti domiciliari, non determinando lo stesso un'attenuazione o un aggravamento della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2013, n. 13495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13495 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 28/02/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 509
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere - N. 42931/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
GI RM N. IL 09/11/1964;
avverso l'ordinanza n. 1770/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 03/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario sull'annullamento con rinvio del ricorso;
Udito il difensore Avv. Smero Emilio sul rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Roma, ha dichiarato la inammissibilità dei due atti di appello riuniti proposti dal Pubblico Ministero avverso le ordinanze emesse dal GIP del medesimo Tribunale in data 6.06.2012 e 9.8.2012 di sostituzione del luogo degli arresti domiciliari in atto nei confronti di ON Carmine. Ha ritenuto infatti il Tribunale che il semplice trasferimento della dimora da un luogo all'altro non comporta modifiche apprezzabili del regime degli arresti domiciliari a cui l'imputato è sottoposto;
non incide pertanto concretamente sullo status libertatis;
cosicché la impugnativa svolta al riguardo si mostra manifestamente infondata.
2. Contro detta pronunzia ricorre il Pubblico Ministero contestando violazione di legge e vizio di motivazione osservando come gli atti dichiarati inammissibili si fondassero sulla richiesta di ripristino della custodia inframuraria e non semplicemente su di una critica relativa al mutamento del luogo di detenzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Entrambi gli atti di appello concernono provvedimenti di sostituzione del luogo stabilito per la detenzione domiciliare (spostato prima da una clinica ad altra e poi da questa ad una abitazione privata). Cosicché, entrambi gli appelli sono epigrafati e svolti con riguardo alla contestazione di tali decisioni di spostamento del luogo detentivo. È pur vero che il PM aveva richiesto, negli atti predetti, anche il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere;
ma una simile richiesta era palesemente inammissibile in quanto riferita a provvedimenti che non avevano in alcun modo statuito sul punto.
Ne discende la esattezza della decisione impugnata, adottata in applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'appello cautelare è ammesso esclusivamente su provvedimenti che incidono sullo status libertatis, e dunque non anche nei casi, come quello in esame, in cui la decisione, anziché incidere sul contenuto di afflittività della misura (affievolendolo o inasprendolo), si limita a stabilire il trasferimento da un luogo all'altro della dimora in cui devono eseguirsi gli arresti domiciliari (cfr. Cass. sez. 5, n. 171/2009).
2. Ne discende l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013