Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 2
In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui. (Nella specie, la Corte ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. nella condotta dell'agente che, per impossessarsi dell'acqua convogliata nell'acquedotto comunale, ne aveva manomesso la "saracinesca" praticando un allaccio abusivo).
La condotta di impossessamento di acque pubbliche attraverso un allaccio abusivo all'acquedotto comunale integra il reato di furto aggravato, in quanto commesso su cose destinate a pubblico servizio, e non la semplice violazione amministrativa prevista dall'art. 23 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle acque sotterranee e superficiali non ancora artificialmente convogliate in invasi o cisterne.
Commentari • 10
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Integra l'aggravante della violenza sulle cose, ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 2, e 392, comma 2, cod. pen., la condotta di chi, al fine di impossessarsi della merce esposta alla vendita, rimuova l'apparato antitaccheggio applicato al bene, poiché tale azione, implicando l'uso di energia fisica, determina una trasformazione oggettiva della res e ne compromette la funzionalità protettiva, privandola di una componente essenziale predisposta dal titolare a difesa del bene. La violenza può essere esercitata anche sullo strumento apposto sulla cosa per garantirne una più efficace protezione e non richiede che l'oggetto della violenza abbia un autonomo valore economico, né che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2017, n. 53984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53984 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
539 84-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 26/10/2017 ROSA PEZZULLO Presidente - Sent. n. sez. 2337/2017 CATERINA MAZZITELLI UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE N.2084/2017 EDUARDO DE IO ON SETTEMBRE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR ON nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ON SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è piu' previsto dalla legge come reato. Udito il difensore, avv. Francesco Angelini, il quale si riporta alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha, con la sentenza impugnata, confermata quella emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva condannato MO AN per furto di acqua, prelevata abusivamente dall'acquedotto comunale mediante allaccio non autorizzato alla conduttura pubblica (artt. - 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen.). 2 ли 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato lamentando: a) l'omessa motivazione sulla specifica censura difensiva concernente la qualificazione dell'illecito (non già l'illecito penale contestato, ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 152 dell'11/5/1999); b) la violazione dell'art. 625, n. 2, cod. pen.. Illegittimamente, deduce, è stata ravvisata la violenza sulle cose, laddove l'allaccio era avvenuto senza manomissione o rottura del tubo, ma solo svitando il tappo di una "saracinesca". Eccepisce, da ultimo, l'intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non ha fondamento.
1. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne (Cass., sez. 4, n. 21586 del 29/1/2016; conforme., sez. 4, n. 6965 del 14/11/2012). Tale orientamento non è contrasto con la copiosa giurisprudenza evocata dal ricorrente, la quale si è riferita, in tutte le occasioni esaminate, ad acque "pubbliche" non ancora convogliate (in questo senso, Cass., sez. 5, n. 25548 del 7/3/2007; Cass., Sez. 5, 186 del 29/11/2006 si riferisce ad acque sotterranee prelevate da un pozzo mediante elettropompa. Lo stesso dicasi per Cass. sez. 5, n. 39977 del 2005 e per Sez. 5, n. 26877 del 05/05/2004, Rv. 229878. Di acque sotterranee parla ancora Sez. 5, sentenza n. 30176 del 28/8/2002. Ad esse si aggiunge Cass., sez. 2, n. 17580 del 10/4/2013, che si riferisce al prelievo d'acqua da un laghetto artificiale). In realtà, un vero contrasto sussiste solo con Cass., sez. 5, n. 21008 del 3/6/2010, non massimata, che estende, senza puntuale motivazione, il principio da ultimo richiamato all'acqua prelevata abusivamente dall'acquedotto comunale. Tale estensione (probabilmente suggerita dalla particolarità della fattispecie, caratterizzata dall'inerzia della P.A. nel dare risposta alla richiesta di allaccio formulata dal privato) non è però condivisibile, per i solidi argomenti portati a sostegno della tesi opposta, chiaramente esposti nella sentenza n. 6965 del 2012, la quale "scolpisce" la nozione di "acqua pubblica" valevole per la legislazione speciale, distinguendola nettamente da quella rilevante per il codice penale. Ebbene, la corretta esegesi della normativa in materia di acque rende palese che le "acque pubbliche", a cui si riferisce l'art. 17 del R.D. 1755 del 1933, come modificato dal d.lgs. n. 3 152/1999, sono quelle sotterranee e superficiali, messe a disposizione dalla natura, a cui gli enti pubblici abilitati non abbiano ancora conferito sulla base - dei poteri ad essi conferiti dalla normativa vigente - una destinazione particolare. Tali acque costituiscono per volontà del legislatore "una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà" (così l'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta disposizione in materia di risorse idriche). Esse sono cosa diversa, però, dalle acque prelevate dall'ambiente naturale e destinate, da soggetti pubblici abilitati, a soddisfare specifici bisogni, trattandosi di acque separate dall'insieme e costituenti un bene autonomo, su cui l'ente abilitato esercita una signoria propria. Più specificamente, le acque delle condotte idriche comunali sono destinate a soddisfare i bisogni idrici della popolazione del Comune;
e tale caratteristica hanno assunto dopo essere state sottoposte a complessi procedimenti di potabilizzazione, che richiedono l'impiego di risorse rilevanti e un controllo costante della qualità. Per tale motivo non possono essere confuse con le acque "pubbliche" esistenti in natura, trattandosi di acque aventi valore economico, riferibili, dal punto di vista proprietario, ad un soggetto particolare. Molto perspicuamente, infatti, la sentenza sopra richiamata ammonisce dal non sovrapporre la nozione di acqua pubblica valevole ai fini dell'art. 17 del R.D. n. 1755 del 1933, come modificato dall'art. 23 del d.ls. n. 152 del 1999, a quella che trae causa dalla natura pubblica dell'ente proprietario. Nella specie, MO si è impossessato di acqua convogliata nell'acquedotto comunale di Rosarno, a mezzo di allaccio abusivo;
di conseguenza, il reato di cui deve rispondere è quello di cui all'art. 624 cod. pen. e non già dell'illecito amministrativo contemplato dall'art. 23 cit.
2. Sussiste, nella specie, anche l'aggravante della violenza sulle cose, quale è integrata dall'impiego di energia fisica che importi un mutamento di destinazione della cosa altrui - diretta a vincere la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a suo riparo o difesa (in questo senso, Cass., n. 2230 del 12/11/1984, rv 168164). Nella specie, l'aver sbullonato la "saracinesca" della condotta idrica, al fine di attuare l'allaccio abusivo, concreta indubbiamente un mutamento di destinazione della cosa, che abbisogna, per servire all'uso cui era legittimamente destinata, di un intervento di ripristino.
3. La sussistenza delle aggravanti contestate esclude che possa dirsi maturata la prescrizione alla data odierna. Il furto pluriaggravato è punito, infatti, con la reclusione da tre a dieci anni, per cui il reato non verrà a prescrizione prima del 2021. 4 a 4. Segue a tanto il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/10/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (AN Settembre) (Rosa Pezzul addi 30 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO учих 5