Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
L'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne.
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- 3. ACQUA: Allaccio abusivo e violazione delle modalità stabilite dall’Ente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2016, n. 21586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21586 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
2 1 5 8 6/ 1 6 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - N 103/2016 - N. SALVATORE DOVERE Dott. PASQUALE GIANNITI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. N. 35126/2014 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: RA AN AR N. IL 21/10/1963 & CANCELAL APPRIVAA inoltre: m K RA AN AR N. IL 21/10/1963 avverso l'ordinanza n. 1061/2014 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 08/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
* Luke Hette/sentite le conclusioni del PG Dott. VITO D'At Brosio, che +c' l'avellanes he chesto l'l'ccups كات له صدك e 結 ن ملتقى الفن المعمل تنان الله س Мучиба لام lett le m ure I'AN KA HA Udit i difensor Avv. мение свертелаAnise Arcangele Completo, meuve leportile I 18/7/15; -1- m RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza dell'8 luglio 2014 all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto di NA MA RR, che era stato operato dalla polizia giudiziaria il giorno precedente nella ritenuta flagranza del reato di furto aggravato, perché al fine di trarne profitto, quale proprietaria dell'esercizio commerciale denominato "BATIK", sottraeva mediante allaccio abusivo, senza passare per un contatore, acqua pubblica proveniente dalla rete idrica comunale;
fatto aggravato perché commesso con violenza sulle cose (manomissione dell'impianto pubblico per la realizzazione dell'innesto abusivo) e su cose destinate a pubblico servizio e a pubblica utilità. Accertato in Melito di Porto Salvo il 7 luglio 2014» (così il capo di accusa elevato dal P.M.), il giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria non ha convalidato la pre-cautela ed ha ordinato la liberazione dell'imputata. La motivazione è la seguente: «[...] rilevato che il fatto per cui si procede nei confronti di RR NA MA per come contestato può essere considerato furto di acque pubbliche per uso industriale;
ritenuto che
tale qualificazione emerge con chiarezza dalla relazione dell'agente di P.G. operante e dall'esame della imputata, che comunque conferma di utilizzare l'acqua per la detersione di stoviglie di un piccolo esercizio commerciale denominato BATIC;
ritenuto che
ai sensi del D.Lg.vo 152/99 per tale ipotesi è prevista solo una sanzione amministrativa e non penale, art. 93 del medesimo Decreto;
ritenuto quindi che per effetto dello art. 15 CP la sanzione amministrativa deve prevalere su quella penale in quanto speciale [...]».
2.Avverso la decisione ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Sostiene il ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità, che l'ordinanza debba essere annullata, per violazione di legge penale, avendo, in buona sostanza, confuso il decidente la nozione di acque pubbliche rilevante ai sensi della disciplina speciale citata (d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23) e che sostanzialmente significa acque libere, in superficie o sotterranee, ma non ancora convogliate in cisterne, con quella di acque presenti nell'acquedotto comunale, in cui è pubblico soltanto l'ente proprietario ma che libere non sono ed il cui impossessamento, diversamente da come stimato dal Tribunale di Reggio Calabria, costituisce l'elemento oggettivo del reato di furto.
3. Il Procuratore generale presso la S.C. nel suo intervento scritto ex art. 611 cod. proc. pen. ha concluso in senso conforme all'impugnazione. Ha fatto pervenire memoria il difensore di NA MA RR, chiedendo la reiezione del ricorso. -2- и CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Va premesso che non vi è dubbio che l'impossessamento abusivo di acque pubbliche integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e non anche il delitto di furto, perché il predetto art. 23 è norma speciale rispetto all'art. 624 cod. pen., ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. 2, n. 17580 del 10/04/2013, Caramazza, Rv. 256928; Sez. 4, n. 20404 del 03/03/2009, Dolce, Rv. 244215; Sez. 5, n. 25548 del 07/03/2007, Lanciani, Rv. 237702). Ciò posto, come condivisibilmente affermato nella decisione di questa Sezione della S.C. richiamata in maniera pertinente sia dal P.G. che dal P.M. ricorrente (Sez. 4, n. 6965 del 14/11/2012, Procopio, Rv. 254397), decisione resa peraltro in un caso di impossessamento di acque da conduttura comunale, l'impossessamento abusivo delle acque già convogliate nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato, e non già la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999, che si riferisce soltanto alle acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in vasi o cisterne. Appare opportuno richiamarne la motivazione: «In merito ai rapporti intercorrenti tra la previsione del R.D. n. 1755 del 1933, art. 624 e art. 17, come sostituito dapprima dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23 e quindi dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 4, si colgono pronunce di segno diverso. La più recente giurisprudenza sembra attestata sulla tesi per la quale l'impossessamento abusivo di acque pubbliche integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 c.p., poiché, attesa la specialità del citato art. 23 rispetto alla disposizione codicistica, prevale la norma speciale su quella generale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25548 del 07/03/2007, Lanciani, Rv. 237702). Va tuttavia rilevato che per la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1 (disposizioni in materia di risorse idriche) "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche". Inoltre, il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), al comma 1 stabilisce che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne. Il R.D. n. 1755 del 1933, art. 17, comma 3, dal canto suo, reca le sanzioni previste peril caso di derivazione o di utilizzazione delle acque pubbliche non previamente 3 и autorizzata. Tale disposizione ha conosciuto una prima modifica ad opera del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23 ed una seconda ad opera del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 4, il cui tratto essenziale - ai fini che qui occupano - è stato quello di aggravare la sanzione amministrativa, introdotta dal citato art. 23, prevista per la violazione del divieto di "derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo 0 concessorio dell'autorità competente". Tanto premesso, è conforme al quadro normativo la sentenza qui impugnata (laddove esclude la ricorrenza dell'illecito amministrativo, perché non può definirsi acqua pubblica, secondo l'accezione valevole ai fini dell'applicazione dell'art. 17 cit., l'acqua già convogliata nell'acquedotto comunale. Tale disposizione è inserita in un provvedimento normativo volto a disciplinare l'utilizzo delle acque pubbliche (la cui nozione si è sopra richiamata) mediante gli strumenti dell'autorizzazione e della concessione. La scelta del recente legislatore è stata quella di ricondurre al dominio del diritto amministrativo l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche prive di titolo abilitativo. Ne deriva che un problema di concorso apparente di norme tra il menzionato art. 17 e l'art. 624 c.p. può porsi solo nel caso in cui si tratti di acque pubbliche. Tali non sono le acque che sono state convogliate, proprio perché per esse non può parlarsi di acque sotterranee o superficiali, sia pure in invaso o cisterna. A ritenere diversamente si finirebbe per sovrapporre la nozione di acqua pubblica valevole ai fini dell'art. 17 cit. con quella che trae causa dalla natura pubblica dell'ente proprietario». Il Collegio, pur prendendo atto degli apprezzabili sforzi del difensore nella memoria depositata ad opponendum, non ravvisa la sussistenza di motivi per discostarsi dal richiamato precedente, sorretto da robuste ragioni sistematiche.
2. Consegue l'accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che si atterrà al principio di diritto richiamato, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. CORTS Così deciso il 29/01/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Daniele Cenci Blais R U P S 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAG. 2016 IL FUNZION IZIARIO ssa Gabriella Lamelza