Sentenza 14 novembre 2012
Massime • 1
L'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2012, n. 6965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6965 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/11/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1628
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 25081/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO NI PA, N. L'11/12/1953;
avverso la sentenza n. 915/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria del 26/4/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
RITENUTO IN FATTO
1. IO NI AL, è stato giudicato dal Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, colpevole di furto aggravato per essersi impossessato dell'acqua passante nelle condutture dell'acquedotto comunale del Comune di Monasterace. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato l'indicata sentenza;
in particolare, alla doglianza secondo la quale il giudice di prime cure avrebbe errato nel non applicare la previsione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23, con conseguente configurazione di un illecito amministrativo in luogo dell'illecito penale, la Corte d'appello ha replicato che il citato art. 23 fa esplicito riferimento all'acqua pubblica, mentre tale non può essere considerata l'acqua contenuta nelle condutture dell'acquedotto comunale convogliate e raccolte in invasi e cisterne, che non rientra nella definizione datane dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1. 3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione personalmente il IO, lamentando con un primo motivo vizio di motivazione giacché le risultanze istruttorie sarebbero in netto contrasto con le argomentazioni utilizzate dal giudice di seconde cure. Facendo riferimento ai contenuti delle testimonianze di RA UA e del militare IU, il ricorrente ravvisa incertezze in ordine al fatto che il terreno approvvigionato dall'acqua sottratta fosse riferibile alla sua persona.
Con un secondo motivo lamenta l'inosservanza del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23. Tale norma sarebbe in concorso apparente con l'art.624 c.p., concorso che andrebbe risolto con l'applicazione del solo art. 23 cit., con la conseguenza che il fatto ascritto all'imputato integra illecito amministrativo e non illecito penale. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
4.1. Il primo motivo propone argomenti che si risolvono nella contestazione delle valutazioni degli elementi di prova rese dai giudici del merito (trattasi, è bene ricordarlo, di "doppia conforme"). Pertanto il ricorso si risolve in censure di fatto integranti questioni insuscettibili di considerazione nel giudizio di cassazione.
Compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dal non aver questa tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata.
I giudici di merito hanno fatto riferimento al fatto che i testi avevano dichiarato di aver conoscenza diretta del fatto che sul fondo sul quale era stata compiuta la deviazione di acqua era usualmente visto il IO (sentenza di primo grado) e che tale dato risultava corroborato dall'essere il terreno nella proprietà della moglie dello stesso (sentenza di secondo grado). Le conclusioni che da siffatti elementi hanno tratto i giudici di merito risultano congrue;
e lo stesso ricorrente, pur rappresentando l'illogicità della motivazione, ha in definitiva prospettato un travisamento della prova, senza però conferire al ricorso l'obbligatorio carattere di autosufficienza.
4.2. Il secondo motivo di ricorso attiene effettivamente ad un profilo rilevante in sede di legittimità; ma muove da premesse non condivisibili.
In merito ai rapporti intercorrenti tra la previsione del R.D. n.1755 del 1933, art. 624 e art. 17, come sostituito dapprima dal
D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23 e quindi dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 4, si colgono pronunce di segno diverso.
La più recente giurisprudenza sembra attestata sulla tesi per la quale l'impossessamento abusivo di acque pubbliche integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 c.p., poiché, attesa la specialità del citato art. 23 rispetto alla disposizione codicistica, prevale la norma speciale su quella generale, ai sensi dellla L. n. 689 del 1981, art. 9 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25548 del 07/03/2007, Lanciani, Rv. 237702). Va tuttavia rilevato che per la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1 (disposizioni in materia di risorse idriche) "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche". Inoltre, il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), al comma 1 stabilisce che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.
Il R.D. n. 1755 del 1933, art. 17, comma 3, dal canto suo, reca le sanzioni previste per il caso di derivazione o di utilizzazione delle acque pubbliche non previamente autorizzata. Tale disposizione ha conosciuto una prima modifica ad opera del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23 ed una seconda ad opera del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 4, il cui tratto essenziale - ai fini che qui occupano - è
stato quello di aggravare la sanzione amministrativa, introdotta dal citato art. 23, prevista per la violazione del divieto di "derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente".
Tanto premesso, è conforme al quadro normativo la sentenza qui impugnata (laddove esclude la ricorrenza dell'illecito amministrativo, perché non può definirsi acqua pubblica, secondo l'accezione valevole ai fini dell'applicazione dell'art. 17 cit., l'acqua già convogliata nell'acquedotto comunale. Tale disposizione è inserita in un provvedimento normativo volto a disciplinare l'utilizzo delle acque pubbliche (la cui nozione si è sopra richiamata) mediante gli strumenti dell'autorizzazione e della concessione. La scelta del recente legislatore è stata quella di ricondurre al dominio del diritto amministrativo l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche prive di titolo abilitativo. Ne deriva che un problema di concorso apparente di norme tra il menzionato art. 17 e l'art. 624 c.p. può porsi solo nel caso in cui si tratti di acque pubbliche.
Tali non sono le acque che sono state convogliate, proprio perché per esse) non può parlarsi di acque sotterranee o superficiali, sia pure in invaso o cisterna.
A ritenere diversamente si finirebbe per sovrapporre la nozione di acqua pubblica valevole ai fini dell'art. 17 cit. con quella che trae causa dalla natura pubblica dell'ente proprietario. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
5. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013