Sentenza 10 aprile 2013
Massime • 1
L'impossessamento abusivo di acque pubbliche integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 152 del 1999, non anche il delitto di furto, poiché il predetto art. 23 è norma speciale rispetto all'art. 624 cod. pen.
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La questione da dirimere è se la condotta consistente nel prelievo di acqua pubblica da un punto di sbocco della rete idrica comunale (fontana pubblica) integri il delitto di furto aggravato o l'illecito amministrativo di cui ali' art. 17 R.D. n. 1775 del 1933, come sostituito, dapprima, dall'art. 23 D.lgs. n. 152 del 1999 e, poi, dall'art. 96, comma 4, D.lgs. n. 152/2006. In tema di tutela delle acque, occorre distinguere le ipotesi in cui l'impossessamento dell'acqua si realizzi mediante un vero e proprio allaccio abusivo (ossia, mediante la costituzione di una utenza), con il conseguente mutamento della destinazione impressa al bene dall'ente gestore delle risorse idriche (nonché, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2013, n. 17580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17580 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 10/04/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1017
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA VA - Consigliere - N. 5936/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ OV N. IL 06/02/1926;
EL GI N. IL 05/01/1952;
EL GI N. IL 09/05/1953
avverso la sentenza n. 2833/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 15 luglio 2010, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 22 ottobre 2007 dal Tribunale di Agrigento, con la quale AZ VA, EL SE classe 1952 e EL SE classe 1953 erano stati condannati alle pene stimate di giustizia in ordine ai reati di furto di acque pubbliche e adulterazione colposa di sostanze alimentari loro rispettivamente ascritti.
Tutti gli imputati suddetti propongono ricorso per cassazione. La AZ rinnova la doglianza già dedotta in appello circa il fatto che la condotta di cui al capo A) sarebbe la stessa di quella contestata al capo E), giacché, contrariamente a quanto osservato dai giudici a quibus, la elettropompa che avrebbe dato luogo alla condotta attiva dal 1996 non era utilizzata per prelevare acqua dal fiume ma "per l'emungimento di acqua conservata nel laghetto artificiale alimentato anche con l'acqua prelevata a mezzo dell'altra elettropompa" e già oggetto di contestazione. La condotta sarebbe dunque unica in riferimento a tutti i reati. Lo stesso sarebbe a dirsi per il EL SE classe 1953, la cui condotta sarebbe un posterius rispetto al prelievo già ascritto alla AZ, posto che costui si sarebbe limitato a prelevare l'acqua già accumulata nell'invaso artificiale. Si deduce, poi, quanto al reato di adulterazione colposa di sostanze alimentari, che non risulterebbe provato che il prelievo della piantina di cantalupo - compiuto, per di più, in assenza di contraddittorio - sia stato effettuato in uno dei terreni condotti, a diverso titolo, da ciascuno dei ricorrenti, mentre sarebbe erronea la svalutazione dei risultati negativi conseguiti ai successivi accertamenti. Quanto al reato di furto di acqua non sussisterebbe poi l'elemento psicologico, in quanto la Corte avrebbe travisato il valore della autorizzazione trentennale rilasciata dall'Assessorato LL.PP.: della Regione Siciliana, negando ad essa autonoma efficacia e reputando necessaria una ulteriore autorizzazione del Genio Civile. Così come sarebbe stata travisata la dichiarazione del funzionario del Genio Civile circa presunte inadempienze degli imputati, giacché si sarebbe dovuto procedere all'esame del funzionario dell'assessorato regionale che, invece, malgrado richiesta, non venne disposto dai giudici dell'appello. Identica violazione del diritto di difesa si denuncia anche in ordine al mancato espletamento di una consulenza tesa ad accertare se fosse stato o meno osservato il limite di prelievo, essendosi i giudici dell'appello fondati su mere illazioni. Quanto al reato di furto non sussisterebbero, poi, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, trattandosi di impiego di pompe di sollevamento non occulte, ne' sussisterebbe l'aggravante del furto di acqua appartenente al demanio idrico, posto che tale non potrebbe qualificarsi il prelievo di acqua che, contraddittoriamente, l'accusa identifica come "reflui fognari del comune di Favara". La sentenza impugnata deve essere annullata in riferimento alla condanna inflitta agli imputati per il reato di furto di acque pubbliche, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti avuto modo di precisare in più circostanze che l'impossessamento abusivo di acque pubbliche - in virtù del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23 che ha sostituito il R.D. n. 1775 del 1933, art. 17 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 23 del citato D.Lgs. e non a titolo di furto, a norma dell'art. 624 cod. pen., poiché, attesa la natura di norma speciale del menzionato art. 23 rispetto alla disposizione codicistica, prevale la norma speciale su quella generale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9 (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 5, 7 marzo 2007, Lanciani;
Cass., Sez. 5, 29 novembre 2006, Furfaro;
Cass., Sez. 5, 11 ottobre 2005, La Rocca;
Cass., Sez. 5, 5 maggio 2004, Modaffari). Le restanti censure poste a base del ricorso in riferimento al reato di adulterazione colposa di sostanze alimentari sono inammissibili, in quanto orientate esclusivamente verso una non consentita rivalutazione di profili di merito, adeguatamente scandagliati dai giudici del gravame con motivazione del tutto coerente ed adeguata. All'annullamento parziale della sentenza impugnata per le ragioni anzidette segue il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale per la nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di furto aggravato di acque pubbliche perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuova determinazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013