Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2013, n. 17580
CASS
Sentenza 10 aprile 2013

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L'impossessamento abusivo di acque pubbliche integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 152 del 1999, non anche il delitto di furto, poiché il predetto art. 23 è norma speciale rispetto all'art. 624 cod. pen.

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    La questione da dirimere è se la condotta consistente nel prelievo di acqua pubblica da un punto di sbocco della rete idrica comunale (fontana pubblica) integri il delitto di furto aggravato o l'illecito amministrativo di cui ali' art. 17 R.D. n. 1775 del 1933, come sostituito, dapprima, dall'art. 23 D.lgs. n. 152 del 1999 e, poi, dall'art. 96, comma 4, D.lgs. n. 152/2006. In tema di tutela delle acque, occorre distinguere le ipotesi in cui l'impossessamento dell'acqua si realizzi mediante un vero e proprio allaccio abusivo (ossia, mediante la costituzione di una utenza), con il conseguente mutamento della destinazione impressa al bene dall'ente gestore delle risorse idriche (nonché, con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2013, n. 17580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17580
Data del deposito : 10 aprile 2013

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