Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12489
CASS
Sentenza 26 agosto 2003

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Massime1

L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buonafede ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente, per cui, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore ex art. 2105 cod.civ., è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire violazione dell'obbligo di fedeltà l'attività del dipendente volta alla costituzione di una società, o anche di una impresa individuale, avente ad oggetto la medesima attività economica - commerciale svolta dal datore di lavoro).

Commentario1

  • 1Fedeltà del lavoratore subordinato: un dovere in evoluzione
    Matteo Angeli · https://www.diritto.it/ · 13 marzo 2019

    L'obbligo di fedeltà del lavoratore ha come fonte principale l'art. 2105 cod. civ. che sancisce espressamente il divieto per il prestatore di lavoro di «trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio». Ratio della norma è quella di tutelare l'interesse economico all'impresa, e in particolare l'interesse alla capacità di concorrenza dell'impresa e, dunque, alla sua posizione di mercato. La cooperazione, e dunque il rapporto fiduciario, tra il lavoratore subordinato e del datore di lavoro è nell'impostazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12489
Data del deposito : 26 agosto 2003

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