Sentenza 26 agosto 2003
Massime • 1
L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buonafede ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente, per cui, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore ex art. 2105 cod.civ., è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire violazione dell'obbligo di fedeltà l'attività del dipendente volta alla costituzione di una società, o anche di una impresa individuale, avente ad oggetto la medesima attività economica - commerciale svolta dal datore di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Fedeltà del lavoratore subordinato: un dovere in evoluzioneMatteo Angeli · https://www.diritto.it/ · 13 marzo 2019
L'obbligo di fedeltà del lavoratore ha come fonte principale l'art. 2105 cod. civ. che sancisce espressamente il divieto per il prestatore di lavoro di «trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio». Ratio della norma è quella di tutelare l'interesse economico all'impresa, e in particolare l'interesse alla capacità di concorrenza dell'impresa e, dunque, alla sua posizione di mercato. La cooperazione, e dunque il rapporto fiduciario, tra il lavoratore subordinato e del datore di lavoro è nell'impostazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12489 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN MA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Capoluongo e Cesare Testa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Aurelia n. 190, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EREDI SC di EL SC & C. s.n.c, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Carlo Ubertazzi e Giulio Mundula, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Tronto n. 32, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n.3375/00 del 17 marzo 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.gl 636/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Cesare Testa e Giulio Mundula;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Pretore-Giudice del Lavoro di Milano la s.n.c. "Eredi CA di AN CA & C." conveniva in giudizio UR AN esponendo:
- di essere una società di distribuzione ed installazione di materiali refrattari;
- di avere avuto alle proprie dipendenze, dal settembre 1993 all'ottobre 1996, AN UR, che era receduto dal rapporto di lavoro subordinato con lettera del 30 settembre 1996 (per cui il periodo di preavviso avrebbe dovuto terminare il 30 ottobre 1996, ma il AN aveva cessato unilateralmente di prestare servizio già la sera del 14 ottobre 1996);
- che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, il AN aveva violato le proprie obbligazioni contrattuali e, in particolare, l'obbligo di segretezza di cui all'art. 2105 cod. civ. e le obbligazioni generali di correttezza in materia di rapporti di lavoro. La società ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del lavoro di voler condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dal contestato inadempimento contrattuale nella misura da determinarsi in separato giudizio.
Nel relativo giudizio si costituiva UR AN che impugnava integralmente la domanda attorea e specificamente eccepiva:
- di non avere rivestito nel rapporto di lavoro intrattenuto con la società ricorrente la qualifica di "responsabile non ferrosi" formalmente attribuitagli, bensì quella di "tecnico con funzioni di vendita", essendo stato ivi inquadrato quale impiegato di primo livello con riferimento al "c.c.n.l. dei viaggiatori piazzisti dipendenti da aziende commerciali";
- che le avverse affermazioni riferite alla presunta attività di vendita di prodotti similari a quello commercializzato dalla società non corrispondevano a realtà;
- di non avere mai tentato di allontanare alcun dipendente dalla società datrice di lavoro.
L'adito Giudice del lavoro - dopo avere ammesso ed espletato prova testimoniale - accoglieva la domanda e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Milano (quale Giudice del lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "precisata l'assoluta irrilevanza del fatto che il prodotto 'AR fosse coperto, o in procinto di essere protetto, da brevetto internazionale e del fatto che il AN fosse, o no, adibito al settore commercio, resta contro di lui l'esito delle prove"; b) "il tentativo di storno di dipendenti, il dirottamento di clienti del datore su altri fornitori e le attività concretamente preparatorie di concorrenza costituiscono tutti fatti lesivi dell'obbligo di fedeltà"; c) "per la richiesta (ed accolta) condanna generica non occorre se non la potenzialità dannosa del fatto, potenzialità certamente presente nei comportamenti descrittivi". Per la cassazione di tale sentenza UR AN propone ricorso affidato a tre motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimata s.n.c. "Eredi CA di AN CA & C." resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 116 c.p.c." - addebita al Tribunale di Milano di non avere valutato "circostanze di rilevante importanza ai fini della decisione anche sotto il profilo della valutazione dell'azione proposta dalla società nel suo complesso, limitandosi ad affermare laconicamente 'resta contro il AN l'esito delle prove'... e di avere formato il suo convincimento su una serie di circostanze di fatto evanescenti senza indicare, ne' in via diretta ne' in via indiretta, i motivi per i quali avesse in ipotesi ritenuto di valutare le risultanze processuali in modo difforme da quello prospettato ed apparente".
Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando "omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c." - rileva che "nella sentenza impugnata brilla l'inesistenza di qualsiasi motivazione che, invece, sarebbe stata oltremodo doverosa e necessaria anche alla luce di un'altra circostanza fondamentale: le testimonianze poste alla base della sentenza, tanto di primo quanto di secondo grado, sono infatti state fondamentalmente quelle rese da persone in rapporto di dipendenza attuale con la società datrice di lavoro, legate quindi alla stessa sotto un profilo economico ed oggettivamente esposte a possibili ritorsioni datoriali, qualora avessero reso una testimonianza contraria agli interessi del datore". Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" - censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente interpretato ed applicato l'art. 2105 cod. civ., nel senso che "tale censura impone al giudice di valutare la gravità del comportamento inadempiente del lavoratore in termini soggettivi con riferimento al ruolo dallo stesso ricoperto all'interno dell'impresa... (mentre) i giudici di appello hanno omesso di effettuare tale necessaria valutazione che invece avrebbe certamente portato ad una diversa valutazione della vicenda (atteso che, come dimostrato in corso di causa, il AN era un semplice venditore, inquadrato infatti al primo livello del 'c.c.n.l. commerciò e non certamente un responsabile delle vendite, come invece ex adverso prospettato) e, oltretutto, si sono limitati ad esprimere un mero apprezzamento di potenzialità dannosa, non indicando invece alcun elemento di fatto e di diritto dal quale tale potenzialità sarebbe stata desunta".
2^ -. I primi due motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Al riguardo, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - su cui si incentra il primo motivo di ricorso - non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta individuare le fonti del proprio decisum, esaminare le prove, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6975/2001). A ciò va aggiunto che il ricorrente, quando deduce illogicità della motivazione per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere - in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o male) valutate, in quanto la Corte non può certo provvedere alla ricerca delle stesse negli incarti processuali (Cass. n. 7034/2001): onere che, nella specie, il AN non si è dato carico di osservare.
Parimenti - in relazione al secondo motivo di ricorso - viene astrattamente prospettata dal ricorrente la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (ossia un error in procedendo per il quale questa
Corte sarebbe "giudice anche del fatto processuale"), ma, non essendo tale vizio rilevabile "di ufficio", il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa - sempre in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso - che la Corte stessa debba ricercarlo autonomamente spettando, invece, alla parte indicare con chiara specificazione in quale atto difensivo o verbale di udienza sia rilevabile il vizio solo genericamente denunziato (cfr. Cass. n. 12617/2001). Infatti, ciò che nella specie viene prospettato non è stato l'omesso esame di una domanda, ma una censura all'interpretazione del fatto data dal giudice di merito e non condivisa dalla parte che, lamenta l'esclusione della valutazione di alcuni prospettati aspetti della controversia ad opera del giudice;
non si verte, allora, in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e non si pone un problema tipicamente processuale - per risolvere il quale il giudice di legittimità ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunziata -, bensì una questione di interpretazione della domanda e di apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto;
il che costituisce un tipico "accertamento" come tale attribuito dalla legge al giudice di merito essendo riservato alla Corte di legittimità solo il controllo della motivazione che sorregge, con sintesi ma con congruità, sul punto la sentenza impugnata (Cass. n. 31/2001). Con riferimento, ora, al complesso delle censure sollevate dal ricorrente con i cennati motivi di ricorso vale ribadire che, in sede di legittimità, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata.
Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi - desumibili, a parere del ricorrente, dalla parziale disamina di talune deposizioni testimoniali - non menzionati o non considerati: come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di Milano.
Si confermano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente, in quanto la decisione della causa è stata assunta in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, donde sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione.
Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Milano, con esaustiva (se pure sintetica) motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso sul punto che "il tentativo di storno di dipendenti, il dirottamento di clienti del datore su altri fornitori e le attività concretamente preparatorie di concorrenza costituiscono tutti fatti lesivi dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 cod. civ." In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali alla dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto il Tribunale di Milano - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). 3^ -. Anche il terzo motivo di ricorso - con cui è stata denunziata "la violazione dell'art. 2105 cod. civ." - appare infondato. In merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 2105 cod. civ. si rileva, in linea generale, che la cennata norma, sotto la rubrica "obbligo di fedeltà", ha previsto (a carico del lavoratore) il "divieto di concorrenza" e il "divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa o fame uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio". In base ad una rigorosa interpretazione della disposizione codicistica l'obbligo di fedeltà - pur nelle differenti ipotesi formalmente previste dalla norma - atterrebbe comunque al divieto per il lavoratore di svolgere attività concorrenziale con il proprio datore di lavoro e ciò di per sè o anche attraverso la divulgazione (non di ogni notizia di pertinenza dell'azienda, bensì solo) di quelle notizie "attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa".
Peraltro, in relazione al prevalente orientamento giurisprudenziale, l'obbligo di fedeltà è venuto ad assumere un contenuto più ampio di quello desumibile dal testo della norma essendo stato ricollegato ai generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (cfr., explurimis, Cass. n. 4952/1998).
In questo senso l'art. 2105 cod. civ. è stato fatto rientrare nell'ambito delle c.d. "norme elastiche" e di quelle (ad esse connesse ma con le stesse non confondibili) rientranti nella nozione di "clausola generale", cioè delle norme il cui contenuto, appunto, elastico richiede giudizi di valore in sede applicativa, in quanto la gran parte delle espressioni giuridiche contenute in norme di legge sono dotate di una certa genericità la quale necessita, inevitabilmente, di un'opera di specificazione da parte del giudice che è chiamato a darvi applicazione.
Al riguardo deve precisarsi che l'applicazione delle disposizioni formulate in virtù dell'utilizzo di concetti giuridici indeterminati non coinvolge un mero processo di identificazione dei caratteri del caso singolo con gli elementi della fattispecie legale astratta e richiede, invece, da parte del giudice l'esercizio di un notevole grado di discrezionalità al fine di individuare nella specifica fattispecie concreta le ragioni che ne consentano la riconduzione alle nozioni usate dalla norma. Entro siffatta valutazione il giudice, oltre a risolvere la specifica controversia, partecipa in tal modo alla formazione del concetto (e, cioè, alla sua progressiva definizione in relazione al valore semantico del termine), con la precisazione che il significato adottato non può prescindere dalle convenzioni semantiche sussistenti all'interno di una data comunità in una certa epoca storica e, sotto concorrente profilo, dagli "attuali" principi generali (specie di rango costituzionale) propri dell'ordinamento positivo.
Applicando tali canoni interpretativi per precisare l'attuale contenuto dell'"obbligo di fedeltà" nella specifica previsione codicistica sostanzialmente integrata (come si è dinanzi constatato) in via giurisprudenziale dai principi di "correttezza" e "buona fede" - in cui, pertanto, all'espressione sicuramente generica di "obbligo di fedeltà" si aggiungono le espressioni altrettanto generiche di "correttezza" e "buona fede", realizzandosi così l'ipotesi paventata in dottrina di "spiegare il contenuto di una clausola generale per mezzo di un'altra clausola generale" -, si deve prioritariamente tener conto che alla "solidarietà corporativa" caratterizzante l'art. 2105 cod. civ. (nella definizione, appunto, dell'obbligo di fedeltà) si è sostituita quella costituzionale nella proiezione economica e sociale ex art. 2 Cost.. In questa logica può considerarsi naturale, anzi dovuta, una rilettura della norma che presupponga il mutato contesto sociale e ordinamentale alla stregua di quanto indicato in dottrina, per analoga questione, che la clausola generale della buona fede deve abilitare il giudice a concedere spazi ed effettività, più che a valori etici e morali collocati fuori del "territorio positivo", ai valori sui quali si fonda il sistema giuridico che per tale ragione vantano un titolo poziore per influenzare ed orientare l'adempimento dell'obbligazione.
Sempre in dottrina è stato ritenuto che la cennata questione assume una speciale rilevanza nell'ambiente lavoristico, ove la normativa codicistica sembra assicurare a priori la prevalenza dell'interesse del datore di lavoro all'esercizio dei suoi poteri giuridici, con la conseguenza che anche nei casi nei quali permane una sfera di discrezionalità tecnica (e, dunque, sono ipotizzabili soluzioni diverse o alternative) il controllo giudiziario finalizzato ad accertare il rispetto della buona fede in executivis è stato in genere valutato negativamente. Conclusivamente, su questo punto, quanto ritenuto dalla giurisprudenza in merito all'estensione dell'obbligo di fedeltà mediante i principi di correttezza e buona fede ha da essere precisato nel senso che il giudice non può statuire sulle conseguenze derivanti dal generico "rapporto di fiducia" tra datore di lavoro e lavoratore nella considerazione unilaterale della posizione delle parti contrattuali, ma deve riferirsi alla nozione di "obbligo di fedeltà" nell'accezione semantica attualmente esistente nel contesto sociale ed alla stregua degli attuali principi generali dell'ordinamento (specie dell'art. 2 Cost.). Tanto premesso e considerato in generale, nella specie il ricorrente si duole che il Giudice di appello si sarebbe limitato ad esprimere un mero apprezzamento di potenzialità dannosa, non indicando alcun elemento di fatto o di diritto dal quale tale potenzialità sarebbe stata desunta.
La cennata doglianza si appalesa priva di fondamento in quanto - come dinanzi diffusamente precisato - l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buonafede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale (idest, corretto) nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente. Tra questi atti sono certamente da ricomprendersi quelli, come nel caso di specie, volti alla costituzione di società (o di impresa individuale) avente per oggetto la medesima attività economica- commerciale del datore di lavoro: per cui, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore ex art. 2105 cod. civ., è sufficiente la mera preordinazione di una attività
contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (cfr. Cass. n. 512/1997, Cass. n. 6420/2002). 4^ -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da UR AN deve essere respinto ed il ricorrente, essendo rimasto soccombente, va condannato al pagamento - a favore della società controricorrente - delle spese del presente giudizio di Cassazione liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 24,50, oltre a euro duemilacinquecento per onorario. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2003.