Sentenza 7 marzo 2007
Massime • 1
L'impossessamento abusivo di acque pubbliche - in virtù dell'art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen., poichè, attesa la specialità del citato art. 23 rispetto alla disposizione codicistica, prevale la norma speciale su quella generale, ai sensi dell'art. 9 L. 689 del 1981.
Commentari • 7
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La questione da dirimere è se la condotta consistente nel prelievo di acqua pubblica da un punto di sbocco della rete idrica comunale (fontana pubblica) integri il delitto di furto aggravato o l'illecito amministrativo di cui ali' art. 17 R.D. n. 1775 del 1933, come sostituito, dapprima, dall'art. 23 D.lgs. n. 152 del 1999 e, poi, dall'art. 96, comma 4, D.lgs. n. 152/2006. In tema di tutela delle acque, occorre distinguere le ipotesi in cui l'impossessamento dell'acqua si realizzi mediante un vero e proprio allaccio abusivo (ossia, mediante la costituzione di una utenza), con il conseguente mutamento della destinazione impressa al bene dall'ente gestore delle risorse idriche (nonché, con …
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Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale. La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse. Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU. SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 5 Cedu 5. Articolo 6 Cedu 6. Articolo 7 Cedu 7. Articolo 8 Cedu 8. Articolo 9 Cedu 9. Articolo 10 Cedu 10. Articolo 1 prot. 1 Cedu * * * 1. Introduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2007, n. 25548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25548 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/03/2007
Dott. ROTELLA AR - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 330
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 004444/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI AR LI, N. IL 20/02/1963;
avverso SENTENZA del 27/09/2005 G.I.P. TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di furto aggravato (capo 6) perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato e trasmetta gli atti alla competente autorità amministrativa per la irrogazione della corrispondente sanzione. OSSERVA
Con sentenza dei 27 settembre 2005, pronunciata a seguito di opposizione a decreto penale, il G.I.P. del Tribunale di Torino applicava a CI AR IL la pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. per i reati di scarico abusivo di reflui industriali (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 3) e furto aggravato delle acque di sorgenti laterali del rio Galambra.
Ricorre il CI tramite il suo difensore, deducendo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b, l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p. dal reato di furto aggravato di acque pubbliche, fatto non più previsto dalla legge come reato.
Il ricorso è fondato.
Come ha correttamente osservato il Procuratore Generale, ed ha ribadito anche recentemente questa Corte (Sez. 5^, 11.10.2005 n. 39977) con chiara, convincente e condivisibile motivazione, il D.Lgs.11 maggio 1999, n. 152, art. 23, sanziona specificamente la condotta di impossessamento abusivo di acque pubbliche, ancorché, come si vedrà, solo in via amministrativa;
si pone perciò la necessità di verificare se quest'ultima norma non sia speciale rispetto a quella dettata dall'art. 624 c.p., e pertanto l'unica applicabile. L'indagine non può che partire dalla ricostruzione del sistema sanzionatorio nello specifico settore.
Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 93 (T.U. sulle acque) dispone la libera e lecita utilizzazione per usi domestici delle acque sotterranee da parte del proprietario del fondo, purché vengano osservate le cautele prescritte dalla legge. Detta norma è stata confermata dalla L. n. 36 del 1994, art. 28 e dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23. Tale ultimo articolo, nel sostituire l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933, ha poi disposto che la derivazione o utilizzazione abusiva di acque pubbliche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5 a 50 milioni, disposizione che deve intendersi riferita solo alle ipotest di prelievo per uso industriale, come nel caso di specie, stante la legittimità dell'utilizzazione per usi domestici. Il D.Lgs. n. 152 del 1999, art.23, che vieta di "derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente", la cui violazione come s'è osservato è sanzionata in via amministrativa, costituisce norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 624 c.p., dovendo applicarsi il principio di specialità anche in caso di concorso apparente di norme coesistenti, ancorché detto rapporto si configuri tra norma penale e norma amministrativa;
le due norme infatti regolano la stessa materia - e cioè l'impossessamento di un bene altrui per trame vantaggio - caratterizzandosi la fattispecie amministrativa per due elementi specializzanti, e cioè l'oggetto dell'impossessamento (l'acqua pubblica) ed il dolo specifico (la finalità industriale). Nè pare condivisibile la test contraria di chi sostiene l'effettivo concorso tra le due norme (Cass.
7.11.2002 n. 37237) rilevando che la prima norma tutela la salubrità delle acque e la seconda il bene affatto diverso della proprietà.
Infatti per stabilire se due disposizioni regolino o meno la stessa materia, deve privilegiarsi la struttura della fattispecie piuttosto che il bene protetto (Cass. Sez. Unite 7.11.2000 n. 27; Cass. Sez. Unite 15.1.2000 n. 35); ma valga del resto considerare che anche il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23 tutela la proprietà delle acque, sia pure sotto peculiare profilo.
Deve allora concludersi che è quest'ultima norma che deve essere applicata, in quanto norma speciale rispetto alla fattispecie generale di furto, e pertanto per la condotta contestata nel capo 6) dell'imputazione non poteva essere irrogata una sanzione penale. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per quanto concerne l'imputazione di furto aggravato di acque pubbliche, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
gli atti vanno trasmessi all'Autorità Amministrativa per le valutazioni di sua competenza.
Avendo poi il giudice del merito ritenuto la continuazione tra i reati, scegliendo come pena base proprio quella quantificata per il furto aggravato, è necessario sciogliere la continuazione e rideterminare la pena per l'altro reato.
A tal fine va disposta la restituzione degli atti al G.I.P. di Torino.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto aggravato sub capo 6, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e trasmette gli atti relativi alla competente autorità amministrativa.
Dispone la restituzione degli atti relativi al residuo reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, sub capo 5, al GIP del Tribunale di Torino per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007