Sentenza 5 maggio 2004
Massime • 1
Il prelievo abusivo di acque dal sottosuolo - in virtù dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933, disponendo che la derivazione o l'utilizzazione dell'acqua pubblica per uso industriale, senza provvedimento autorizzativo o concessivo dell'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen.; tra le norme in considerazione (artt. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 e 624 cod.pen. citati) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - nel quale, a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.
Commentari • 5
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La questione da dirimere è se la condotta consistente nel prelievo di acqua pubblica da un punto di sbocco della rete idrica comunale (fontana pubblica) integri il delitto di furto aggravato o l'illecito amministrativo di cui ali' art. 17 R.D. n. 1775 del 1933, come sostituito, dapprima, dall'art. 23 D.lgs. n. 152 del 1999 e, poi, dall'art. 96, comma 4, D.lgs. n. 152/2006. In tema di tutela delle acque, occorre distinguere le ipotesi in cui l'impossessamento dell'acqua si realizzi mediante un vero e proprio allaccio abusivo (ossia, mediante la costituzione di una utenza), con il conseguente mutamento della destinazione impressa al bene dall'ente gestore delle risorse idriche (nonché, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2004, n. 26877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26877 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 05/05/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 769
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 02661/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OD NI AV, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 18-9-03 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VENEZIANO Giuseppe che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. Enzo Caccavari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 22-3-02 il Tribunale di Reggio Calabria sez. Melito di Porto Salvo dichiarava OD NI responsabile: di furto di sabbia e materiale inerte sottratto dall'alveo del Fiume Pisciato in Condofuri (capo L); di furto di acqua pubblica sottratta dal sottosuolo (capo M); di invasione del suolo demaniale (capo E); di due reati di alterazione di luoghi di proprietà demaniale (capi F e H). Con la continuazione lo condannava a pena ritenuta di giustizia e lo assolveva dalle imputazioni relative a reati contravvenzionali. Con decisione 18-9-03 la Corte di appello assolveva l'imputato dai reati sub E e F per non avere commesso il fatto;
riduceva l'inflitta sanzione e confermava nel resto la pronuncia impugnata. Avverso la sentenza di secondo grado ha ora proposto ricorso per Cassazione il OD deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa assoluzione dell'imputato.
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche, di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e del beneficio della sospensione condizionale.
La Corte osserva.
Per quanto concerne i reati di furto di materiale dall'alveo del fiume e quello di immutazione dei luoghi in relazione al suddetto fiume, il motivo è inammissibile in quanto si risolve in apodittiche affermazioni circa una situazione fattuale diversa da quella evidenziata nel provvedimento impugnato, senza in realtà segnalare in quest'ultimo alcun vizio rilevante in questa sede. La denuncia è invece fondata là ove di deduce che il reato di furto con riguardo all'acqua sotterranea di proprietà demaniale è stato depenalizzato.
All'uopo è opportuno esaminare il quadro legislativo in materia. L'art. 93 del T.U. sulle acque dispone che l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi domestici può essere liberamente effettuata dal proprietario del fondo, purché vengano osservate le cautele prescritte dalla legge: detta norma è stata confermata dall'art. 28 della L. 36/94 contenente disposizioni in materia di risorse idriche e successivamente dall'art. 23 del decreto legislativo 11-5-99 n. 152. Tale ultimo articolo, nel sostituire in tema di utilizzazione abusiva di acque pubbliche l'art. 17 del R.D. 1775/33, ha poi disposto che la derivazione o l'utilizzazione dell'acqua pubblica senza provvedimento autorizzativo o concessivo dell'autorità competente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni: poiché, come si è detto, è stato fatto salvo il prelievo per uso domestico, la previsione riguarda esclusivamente quello per uso industriale. Tanto puntualizzato, deve ritenersi che siffatta disposizione e l'art. 614 c.p. che incrimina il furto realizzino un'ipotesi di concorso apparente di norme: invero le due fattispecie astratte sono tra loro in rapporto di omogeneità e non già di eterogeneità in quanto regolano la stessa materia (ossia l'impossessamento e la sottrazione di un bene altrui per proprio vantaggio), essendo quella in tema di acque specifica rispetto a quella codicistica, specialità rappresentata dall'oggetto dell'azione (l'acqua pubblica) e dal dolo specifico (dovendosi individuare il profitto perseguito nella finalità industriale). D'altro canto va ricordato che ai sensi dell'art. 9 L. 689/81 il principio secondo cui la norma speciale prevale su quella generale trova applicazione anche in caso di concorso fittizio tra norme penali ed amministrative: ne consegue che il prelievo abusivo di acque dal sottosuolo è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui all'art. 23 Divo 15/99 e non anche a titolo di furto.
Non si ignora che in un'altra decisione questa Corte (Cass. 7-11-02 n. 37237 RV. 222611) ebbe a pronunciarsi in senso contrario affermandola possibilità di effettivo concorso tra gli articoli in questione e ciò in considerazione che con la sanzione penale si tutelerebbe la proprietà e con quella amministrativa la salubrità delle acque. Tale impostazione non pare convincente: infatti onde stabilire se due disposizioni regolino o meno la stessa materia occorre avere riguardo piuttosto alla struttura delle fattispecie astratte che non al bene protetto (Cass. S.U. 7-11-00 n. 000 27 imp. Di Mauro RV., 217031; Cass. S.U. 15-1-00 n. 000 35 imp. Sagone RV. 217374); a ciò aggiungasi che non si vede con riguardo alle norme citate una effettiva diversità neppure sotto il profilo dell'oggetto della tutela, essendo in realtà anche l'art. 23 D.lvo 152/99 volto alla salvaguardia della proprietà idrica sia pure sotto profili particolari, il che nell'ambito dell'individuata omogeneità vale ad accentuare la specialità della norma.
Venendo al caso in esame - segnalato che non possono essere presi in considerazione i rilievi di merito con cui si assume che l'impossessamento dell'acqua sarebbe avvenuto a scopo domestico e non già industriale, così come invece congruamente posto in luce nel provvedimento impugnato - deve riconoscersi che il fatto contestato sub M è stato depenalizzato.
S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'imputazione suddetta con rinvio alla Corte di appello di Messina per la riderminazione della pena per i residui reati;
le censure sub 2 rimangono assorbite.
P.Q.M.
La Corte;
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza del reato sub M dell'imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rinvia alla Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004