Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2004, n. 26877
CASS
Sentenza 5 maggio 2004

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Il prelievo abusivo di acque dal sottosuolo - in virtù dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933, disponendo che la derivazione o l'utilizzazione dell'acqua pubblica per uso industriale, senza provvedimento autorizzativo o concessivo dell'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen.; tra le norme in considerazione (artt. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 e 624 cod.pen. citati) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - nel quale, a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2004, n. 26877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26877
Data del deposito : 5 maggio 2004

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