Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 39977
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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Il prelievo abusivo di acque sottratte al demanio regionale - in virtù dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen.. Tra le norme in considerazione (art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 e 624 cod. pen.) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Sottrazione d'acqua: furto o illecito amministrativo? (Tr. Trento, 17/2/2015)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 39977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39977
Data del deposito : 11 ottobre 2005

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