Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
Il prelievo abusivo di acque sottratte al demanio regionale - in virtù dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen.. Tra le norme in considerazione (art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 e 624 cod. pen.) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.
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- 3. Sottrazione d'acqua: furto o illecito amministrativo? (Tr. Trento, 17/2/2015)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 39977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39977 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/10/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1996
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 10151/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RO BR nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 22/11/2004 dalla Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 02/10/2003 il Tribunale di Agrigento sez. dist. di Licata dichiarava La CA BR responsabile di furto ex artt. 624, 625 n. 7 c.p. per essersi impossessato, in assenza di autorizzazione, di acqua attingendola da pozzi esterni e sottraendola al demanio regionale, non destinando la stessa agli usi di cui all'art. 93 RD 1775/33 (fatto accertato il 15/04/1998); con le attenuanti previste dagli artt. 62 n. 4 e 62 bis c.p. lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Palermo con pronuncia 22/11/2004 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo:
1 - violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di furto.
2 - 3 - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusa efficacia scriminante della propria successiva richiesta di concessione ex art. 4 r.d. 1775/33. Il primo motivo decisivo ed assorbente è fondato.
All'uopo è opportuno esaminare il quadro legislativo in materia. L'art. 93 del T.U. sulle acque dispone che l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi domestici può essere liberamente effettuata dal proprietario del fondo, purché vengano osservate le cautele prescritte dalla legge: detta norma è stata confermata dall'art. 28 della L. 36/94 contenente disposizioni in materia di risorse idriche e successivamente dall'art. 23 del decreto legislativo 11/05/1999 n. 152.
Tale ultimo articolo, nel sostituire in tema di utilizzazione abusiva di acque pubbliche l'art. 17 del R.D. 1775/33, ha poi disposto che la derivazione o l'utilizzazione dell'acqua pubblica senza provvedimento autorizzativo o concessivo dell'autorità competente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni:
poiché, come si è detto, è stato fatto salvo il prelievo per uso domestico, la previsione riguarda esclusivamente quello per uso industriale.
Tanto puntualizzato, deve ritenersi che siffatta disposizione e l'art. 624 c.p., che incrimina il furto, realizzino un'ipotesi di concorso apparente di norme: invero le due fattispecie astratte sono tra loro in rapporto di omogeneità e non già di eterogeneità in quanto regolano la stessa materia (ossia l'impossessamento e la sottrazione di un bene altrui per proprio vantaggio), essendo quella in tema di acque specifica rispetto a quella codicistica, specialità rappresentata dall'oggetto dell'azione (l'acqua pubblica) e dal dolo specifico (dovendosi individuare il profitto perseguito nella finalità industriale).
D'altro canto va ricordato che ai sensi dell'art. 9 L. 689/81 il principio secondo cui la norma speciale prevale su quella generale trova applicazione anche in caso di concorso fittizio tra norme penali ed amministrative: ne consegue che il prelievo abusivo di acque dal sottosuolo è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui all'art. 23 D.Lgs 15/99 e non anche a titolo di furto (Cass. RV. 215701; Cass. 05/05/2004 n. 26877 RV. 229878; Cass. 08/06/2004 n. 978 non ancora massimata;
si veda altresì: Cass. 09/02/2000 n. 00 767 RV. 215701).
Non si ignora che in un'altra decisione questa Corte (Cass. 07/11/2002 n. 37237 RV. 222611) ebbe a pronunciarsi in senso contrario affermandola possibilità di effettivo concorso tra gli articoli in questione e ciò in considerazione che con la sanzione penale si tutelerebbe la proprietà e con quella amministrativa la salubrità delle acque. Tale impostazione non pare convincente:
infatti onde stabilire se due disposizioni regolino o meno la stessa materia occorre avere riguardo piuttosto alla struttura delle fattispecie astratte che non al bene protetto (Cass. S.U. 07/11/2000 n. 000 27 imp. Di Mauro RV. 217031; Cass. S.U. 15/01/2000 n. 000 35 imp. Sagone RV. 217374); a ciò aggiungasi che non si vede con riguardo alle norme citate una effettiva diversità neppure sotto il profilo dell'oggetto della tutela, essendo in realtà anche l'art. 23 D.Lgs 152/99 volto alla salvaguardia della proprietà idrica sia pure sotto profili particolari, il che nell'ambito dell'individuata omogeneità vale ad accentuare la specialità della norma. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto ascritto è stato depenalizzato.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005