Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
Il prelievo abusivo di acque sottratte al demanio regionale - in virtù dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen.. Tra le norme in considerazione (art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 e 624 cod. pen.) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.
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1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2006, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 29/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2085
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 000841/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UR AL N. IL 21/01/1942;
avverso SENTENZA del 16/05/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per annullamento senza rinvio per il capo A) perché il fatto non costituisce reato;
rigetto nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RO DO ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16 maggio 2005 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati cui a) agli artt. 110, 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7 (impossessamento di acqua demaniale attraverso un abusivo prelievo in un pozzo servito da elettropompa); b) all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 1999, artt.45, 59 (scarico di acque reflue senza autorizzazione); c) all'art.110 c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, (discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi). Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo il ricorrente denuncia violazione di legge quanto al capo d'imputazione concernente il furto, deducendo che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, posto che il ricorrente aveva avanzato domanda di sanatoria del pozzo artesiano ai sensi del D.Lgs. n. 275 del 1993, art. 10 due mesi prima dell'accertamento. Talché la fattispecie andava ricondotta nella violazione amministrativa di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23. Precisa il ricorrente che il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 cit., art. 23, comma 6, dispone che "in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria l'utilizzazione può proseguire restando l'obbligo per il pagamento del canone per l'uso effettuato ..." ponendosi in perfetta continuità con le precedenti norme di proroga del termine per la sanatoria (che estingue ogni illecito amministrativo). Il motivo è fondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Sezione "il prelievo abusivo di acque sottratte al demanio regionale - in virtù del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, che ha sostituito il R.D. n. 1775 del 1933, art. 17 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 c.p.. Tra le norme in considerazione (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23 e art. 624 c.p.) sussiste, infatti,
un'ipotesi di concorso apparente - a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata della L. n. 689 del 1981, art. 9 che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale" (Sez. 5^, Sentenza n. 39977 del 2005;
Presidente: Foscarini B. Estensore: Ferrua G.).
Talché la sentenza impugnata, in ordine al capo a) dell'imputazione, va annullata senza rinvio.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al reato di scarico non autorizzato di acque reflue (capo b), essendo mancato l'accertamento della circostanza che le acque che si riversavano sul terreno di pertinenza dell'azienda andassero concretamente a confluire nelle acque del "Petrace", stante la presenza di un folto canneto che separa il confine esterno del terreno dal fiume, sì che il giudice del merito avrebbe presunto un elemento costitutivo della fattispecie che andava positivamente accertato. Deduce ancora il ricorrente che il riversamento delle acque sul terreno era stato occasionale e determinato da temporanea inefficienza delle vasche di decantazione e invoca la giurisprudenza di questa Corte in merito alle immissioni occasionali (Sez. 3^, Sentenza n. 16717 del 2004). La motivazione è illogica perché esclude l'occasionalità desumendola dall'eliminazione dello scarico, mentre l'inesistenza "dopo" proverebbe "l'occasionalità" di prima. Infine, la corte di merito non ha tenuto conto del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 61 secondo cui la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi "prima del giudizio penale...., ha riparato interamente il danno".
Il motivo è inammissibile. Nella concreta fattispecie, invero, le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fetta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio, nel mentre nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all'accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice. In particolare la corte di merito ha evidenziato l'esistenza di un primo scarico di acque di lavaggio direttamente derivante dalla torre di frantumazione non captato da tubazione di collegamento con le vasche ed un secondo scarico originato dalle vasche di decantazione, entrambi diretti verso il "Petrace", "nel quale sicuramente riversavano", la cui natura non occasionale è stata desunta - con accertamento in fatto non censurabile in questa sede - anche dalla "stessa conformazione dell'impianto". Da ultimo, quanto alla lamentata omessa diminuzione della pena, va rilevato che la questione non risulta dedotta in appello e, comunque, che il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 61 nel prevedere nei confronti di chi, "prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno" la riduzione delle sanzioni penali e amministrative non sarebbe certo applicabile per la mera rimozione degli scarichi, occorrendo, appunto, la riparazione integrale del danno.
Con il terzo motivo, relativo al reato di cui al capo c), il ricorrente deduce che i fanghi derivanti da impresa di lavaggio non possono essere considerati rifiuti ai fini del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, e comunque opererebbe l'esclusione, prevista in via di interpretazione autentica, dal D.Lgs. Ronchi, art. 8, comma 1, lett. f-bis come interpretato dalla L. 21 dicembre 2001, n. 443. L'impianto di inerti del ricorrente - come accertato dal giudice di merito - utilizza solo materiale di cava e acqua impiegata per la pulitura ed il raffreddamento dell'impianto utilizzato per la frantumazione e realizzazione di inerti, materiali che non potrebbero danneggiare il terreno. Non sussisterebbe, infine, il reato per l'insussistenza dell'elemento costituito dalla condotta di accumulo sistematico, ripetuto e non occasionale di rifiuti in area determinata, con definitività dell'abbandono, posto che nella fattispecie si trattava di accumulo in area controllata di rifiuti destinati al successivo smaltimento in discariche autorizzate. Osserva la Corte che anche il terzo motivo - là dove non prospetta inammissibili questioni in fatto, avendo la corte di merito accertato l'esistenza della discarica non autorizzata di notevoli quantità di fanghi di sedimentazione - è infondato, posto che secondo la giurisprudenza formatasi in tema di gestione dei rifiuti, il significato della categoria dei "rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave" - di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, art. 2, comma 7, lett. b) - esclusi dall'area di pertinenza di quest'ultimo decreto, non può espandersi sino a ricomprendervi tutti i rifiuti derivanti dalle attività industriali di lavorazione, in qualità di materia prima, di quanto estraibile dalle cave (materiali per costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari;
i fanghi da produzione del calcestruzzo, come quelli derivanti dalla pulitura della sabbia e ghiaia appena estratte) (Sez. 3^, Sentenza n. 9333 del 1996; V. anche Sez. 3^, Sentenza n. 10629 del 2006 in relazione ai fanghi essiccati derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo) e il materiale fangoso proveniente dall'impianto di lavaggio di materiali inerti stessi non rientra tra le specifiche esclusioni previste dallo stesso D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8 (Sez. 3^, Sentenza n, 42949 del 2002). Peraltro, ai fini della configurabilità del reato di in questione "non assumono rilievo le modifiche apportate dalla L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 17 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi), il quale ha escluso - fornendo l'interpretazione autentica del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3, lett. b) e art. 8, comma 1, lett. f-bis) - che le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, costituiscano rifiuti, in quanto la legge anzidetta deve essere riferita esclusivamente all'attività collegata all'esecuzione di grandi opere e non può essere estesa indiscriminatamente alle normali attività di demolizione e costruzione (Sez. 3^, Sentenza n. 16383 del 2002) ovvero al normale esercizio dell'attività di un impianto utilizzato per la frantumazione e realizzazione di inerti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'addebito di cui al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto il ricorso. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena per i residui reati di cui ai capi b) e c).
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007