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Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16080 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT YK nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. LUCA DI CAPRIO, per il ricorrente, pervenute in data 25 gennaio 2023, il quale, in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza predibattimentale del 20 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per il reato ascritto all'imputato perché estinto per intervenuta prescrizione, in riforma della sentenza del Tribunale di S. MA CA ET in composizione monocratica del 26 novembre 2015 che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art.455 in relazione all' art.453 cod. pen. e, in particolare, per avere detenuto al fine di metterla in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 16080 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 07/02/2023 circolazione una banconota falsa del valore di 100,00 euro consegnandola ad un venditore ambulante di giocattoli in data 31 luglio 2010. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto contenente un unico motivo e sottoscritto dal difensore di fiducia. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. in relazione all'art.568 quarto comma cod. proc. pen.. Evidenzia la difesa che la Corte territoriale nel richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n.35490 del 28/05/2009 ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto all'imputato senza fissare un'apposita udienza camerale precludendo all'imputato la possibilità di essere prosciolto con una formula più favorevole come quella espressamente richiesta nei motivi di appello. A tal riguardo la difesa ha richiamato la recente pronunzia della Corte costituzionale (n.111/2022) che ha dichiarato incostituzionale l'art.568 quarto comma cod. proc. pen. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente ha concluso reiterando le proprie argomentazioni anche nelle memorie successivamente depositate per l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi. Al riguardo appare opportuno ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto la sentenza della Corte costituzionale n.111/2022, pronunzia che consente di ritenere fondato il ricorso proposto. 1.Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv.269810) hanno affermato che "Nell'ipotesi di sentenza predibattinnentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129 comma 2, cod. proc. pen.". Dopo aver ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza, secondo cui nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché la declaratoria di una causa di non punibilità presuppone necessariamente un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, le S.U. 2 hanno riconosciuto affetta da nullità assoluta ed insanabile la sentenza d'appello emessa senza la preventiva interlocuzione tra le parti, essendo il contraddittorio valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza EDU, quale postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo. Tuttavia, pur in presenza di siffatta causa di nullità assoluta ed insanabile, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la prevalenza della causa estintiva del reato, sulla base delle seguenti considerazioni. Richiamano, infatti, i principi espressi dalla precedente pronuncia Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 (che rimanda al precedente arresto di Sez. U, 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511), secondo la quale nel concorso fra una causa estintiva e una nullità processuale nel giudizio di cassazione, prevale la prima, a meno che l'operatività della stessa non presupponga accertamenti rientranti nella competenza del giudice di merito. Pertanto, pur in presenza di una nullità, non è giustificato l'annullamento della decisione impugnata, perché la regressione violerebbe il principio della immediata declaratoria della causa estintiva, per dare spazio a un'inutile dilatazione dell'attività processuale idonea a protrarre conseguenze pregiudizievoli per il cittadino, quali la permanenza del carico pendente. Conseguentemente, il cittadino non potrebbe pretendere la rinnovazione ai fini di un'assoluzione nel merito senza rinunciare alla prescrizione;
e ciò in quanto la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato deve presupporre necessariamente un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio. Diversamente ragionando, verrebbero vanificate le esigenze di giustizia e celerità, nonché lo stesso favor rei, consentendosi che a carico di un cittadino persista, oltre il necessario, una pendenza processuale. In secondo luogo, vengono in rilievo i principi espressi da Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, che ha affrontato la questione delle cause di estinzione nell'ambito del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, riconoscendo la prevalenza della causa estintiva. Peraltro, sottolineano le Sezioni Unite, Iannelli, la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. può essere senza dubbio emessa dalla Corte di legittimità, attesa la sua applicabilità «in ogni stato e grado del processo», sia con riferimento alle cause di rito sia, secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, con riferimento alle cause di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l'evidenza dell'innocenza sia non già "apprezzabile", bensì semplicemente "constatabile" in modo evidente dalla motivazione della sentenza 3 estensore impugnata e dagli atti processuali, specificamente indicati nei motivi di gravame (e ciò ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 46 del 2006). 2.Tuttavia, sulla specifica questione è intervenuta la sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La richiamata pronunzia della Corte costituzionale è espressamente richiamata dal ricorrente che deduce proprio siffatta questione processuale. La Consulta ha dunque riconosciuto uno specifico interesse ad impugnare la sentenza predibattinnentale emessa in assenza di contraddittorio: "[..] la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattinnentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito[..]." 3.Alla luce delle argomentazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. LUCA DI CAPRIO, per il ricorrente, pervenute in data 25 gennaio 2023, il quale, in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza predibattimentale del 20 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per il reato ascritto all'imputato perché estinto per intervenuta prescrizione, in riforma della sentenza del Tribunale di S. MA CA ET in composizione monocratica del 26 novembre 2015 che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art.455 in relazione all' art.453 cod. pen. e, in particolare, per avere detenuto al fine di metterla in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 16080 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 07/02/2023 circolazione una banconota falsa del valore di 100,00 euro consegnandola ad un venditore ambulante di giocattoli in data 31 luglio 2010. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto contenente un unico motivo e sottoscritto dal difensore di fiducia. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. in relazione all'art.568 quarto comma cod. proc. pen.. Evidenzia la difesa che la Corte territoriale nel richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n.35490 del 28/05/2009 ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto all'imputato senza fissare un'apposita udienza camerale precludendo all'imputato la possibilità di essere prosciolto con una formula più favorevole come quella espressamente richiesta nei motivi di appello. A tal riguardo la difesa ha richiamato la recente pronunzia della Corte costituzionale (n.111/2022) che ha dichiarato incostituzionale l'art.568 quarto comma cod. proc. pen. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente ha concluso reiterando le proprie argomentazioni anche nelle memorie successivamente depositate per l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi. Al riguardo appare opportuno ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto la sentenza della Corte costituzionale n.111/2022, pronunzia che consente di ritenere fondato il ricorso proposto. 1.Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv.269810) hanno affermato che "Nell'ipotesi di sentenza predibattinnentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129 comma 2, cod. proc. pen.". Dopo aver ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza, secondo cui nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché la declaratoria di una causa di non punibilità presuppone necessariamente un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, le S.U. 2 hanno riconosciuto affetta da nullità assoluta ed insanabile la sentenza d'appello emessa senza la preventiva interlocuzione tra le parti, essendo il contraddittorio valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza EDU, quale postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo. Tuttavia, pur in presenza di siffatta causa di nullità assoluta ed insanabile, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la prevalenza della causa estintiva del reato, sulla base delle seguenti considerazioni. Richiamano, infatti, i principi espressi dalla precedente pronuncia Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 (che rimanda al precedente arresto di Sez. U, 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511), secondo la quale nel concorso fra una causa estintiva e una nullità processuale nel giudizio di cassazione, prevale la prima, a meno che l'operatività della stessa non presupponga accertamenti rientranti nella competenza del giudice di merito. Pertanto, pur in presenza di una nullità, non è giustificato l'annullamento della decisione impugnata, perché la regressione violerebbe il principio della immediata declaratoria della causa estintiva, per dare spazio a un'inutile dilatazione dell'attività processuale idonea a protrarre conseguenze pregiudizievoli per il cittadino, quali la permanenza del carico pendente. Conseguentemente, il cittadino non potrebbe pretendere la rinnovazione ai fini di un'assoluzione nel merito senza rinunciare alla prescrizione;
e ciò in quanto la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato deve presupporre necessariamente un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio. Diversamente ragionando, verrebbero vanificate le esigenze di giustizia e celerità, nonché lo stesso favor rei, consentendosi che a carico di un cittadino persista, oltre il necessario, una pendenza processuale. In secondo luogo, vengono in rilievo i principi espressi da Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, che ha affrontato la questione delle cause di estinzione nell'ambito del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, riconoscendo la prevalenza della causa estintiva. Peraltro, sottolineano le Sezioni Unite, Iannelli, la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. può essere senza dubbio emessa dalla Corte di legittimità, attesa la sua applicabilità «in ogni stato e grado del processo», sia con riferimento alle cause di rito sia, secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, con riferimento alle cause di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l'evidenza dell'innocenza sia non già "apprezzabile", bensì semplicemente "constatabile" in modo evidente dalla motivazione della sentenza 3 estensore impugnata e dagli atti processuali, specificamente indicati nei motivi di gravame (e ciò ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 46 del 2006). 2.Tuttavia, sulla specifica questione è intervenuta la sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La richiamata pronunzia della Corte costituzionale è espressamente richiamata dal ricorrente che deduce proprio siffatta questione processuale. La Consulta ha dunque riconosciuto uno specifico interesse ad impugnare la sentenza predibattinnentale emessa in assenza di contraddittorio: "[..] la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattinnentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito[..]." 3.Alla luce delle argomentazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2023