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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2026, n. 9473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9473 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16684-2023 proposto da: TR LA, rappresentata e difesa dagli avvocati CA DE CH GÓ, MO SUMMA, PP AIELLO, RI MA BIDETTI;
- ricorrente -
contro ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO VESCI;
- controricorrente -
nonché contro ERICSSON SERVICE ITALIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 790/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 403/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
Oggetto Trasferimento azienda lavoro R.G.N. 16684/2023 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 9473 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA RI Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 14/04/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato CA DE CH GÓ; udito l'avvocato LEONARDO VESCI. Fatti di causa 1. La sentenza della Corte di appello di Roma, in questa sede impugnata, confermando quella emessa in primo grado dal Tribunale della stessa sede, rigetta le domande proposte da RA ES volte alla declaratoria di illegittimità della cessione del ramo di azienda “Service Factory Operate e Build Italy”, trasferito da Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. (d’ora in poi TEI) a Ericsson Service Italia S.p.a. (d’ora in poi EXI) in data 1.1.2018 o, in subordine, finalizzata ad accertare l’esistenza di un appalto e/o interposizione di manodopera o, comunque, di una somministrazione di lavoro irregolare e, per l’effetto, dirette alla condanna di TEI a riammettere e/o reintegrare e/o riassumere il ricorrente nel suo posto di lavoro con effetto dalla suddetta data. 2. La decisione in esame motiva il rigetto delle domande rilevando la legittimità della intercorsa cessione desumibile dai seguenti elementi: preesistenza ed autonomia del ramo ceduto;
natura di società di scopo della cessionaria;
stipulazione di un contratto di rete;
conservazione della propria identità del ramo di azienda;
garanzie di un regime di cd. stabilità reale per entrambe le società. 3. Con ricorso la lavoratrice ne chiede la cassazione formulando contro di essa quattro motivi di censura. 4. Resiste con controricorso la sola Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. L’altra società resta intimata. 5. La controricorrente deposita memoria. 3 6. Il Procuratore Generale rassegna conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati 2. Il primo motivo ascrive la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e della Direttiva n. 2001/23/CE nonché dell’art. 42 D.l. n. 78/2010 n. 122, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la causa del contratto di rete implica che l’azienda affiliata possieda già un propria autonomia e capacità di impresa rispetto alla quale il contratto di rete costituisce uno strumento negoziale per accrescere la competitività e non già per integrare la sua capacità di operare e di esistere in quanto soggetto imprenditoriale autonomo;
di talché la Corte territoriale, secondo l’assunto della ricorrente, non aveva effettuato una corretta verifica dell’autonomia dell’organizzazione produttiva oggetto della cessione già al momento di quest’ultima. La censura obietta, poi, che la pronuncia era errata lì dove aveva attribuito rilevanza al livello occupazionale e al regime di tutela nel posto di lavoro. 3. Il motivo non è fondato. Va ribadito che: “In tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o 4 dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti” (Cass. n. 7364/2021, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., circa i limiti consustanziali del sindacato di legittimità nelle ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda). Tale principio è stato più volte richiamato da questa Corte (v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n. 10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 2315/2020; Cass. n. 6649/2020), anche con riferimento a vicende di cessioni di ramo d’azienda analoghe alla presente (v., diffusamente, Cass. n. 18807/2025), mentre non risulta pertinente il richiamo della difesa dei ricorrenti a Cass. n. 23844/2025 in cui viene accertato un vizio di sussunzione della sentenza impugnata, che presuppone una ricostruzione della vicenda storica che è quella operata dai giudici del merito, mentre nel caso all’attenzione del Collegio si prospetta un diverso apprezzamento di circostanze fattuali. Per completezza si sottolinea ancora che la Corte territoriale non ha radicato l’accertamento sull’autonomia funzionale e preesistenza del ramo per effetto del solo contratto di rete, ma ha accertato, alla stregua del materiale istruttorio liberamente apprezzato, che il compendio trasferito era già, al momento della cessione, dotato di elementi tali da consentire la prosecuzione dell’attività. Il riferimento alla rete d’impresa non ha assunto, pertanto, funzione costitutiva dell’autonomia del ramo, ma esclusivamente descrittiva delle modalità di coordinamento e cooperazione intervenute tra le società dopo la cessione. 5 4. Il secondo motivo addebita la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 115 cpc, per non avere valutato la Corte territoriale le dichiarazioni della perizia allegata all’atto costitutivo che contenevano affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla società, unitamente al contratto di rete, che palesavano l’assenza di una struttura organizzativa e gestionale del complesso aziendale ceduto. 5. Il terzo motivo contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 24 Cost. e 111 Cost e 117 Cost, dell’art. 112 cpc, 115 cpc, 420 co. 5 cpc, dell’art. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, per essere la sentenza impugnata errata in relazione alla mancata ammissione, senza alcuna motivazione, dei mezzi istruttori ritualmente richiesti nel giudizio, avendo posto ad esclusivo fondamento della decisione circostanze emerse nell’ambito di altro procedimento. 6. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 414 cpc e dell’art. 431 cpc nonché degli artt. 115 cpc, 116 cpc e art. 2697 cc e dell’art. 111 Cost., per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto dimostrate, per mancata contestazione, giudizi contenuti nel parere allegato dalla società convenuta in sede di costituzione al fine di affermare la legittimità della sussistenza del ramo aziendale. 7. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati e si richiamano le argomentazioni, che questo Collegio ritiene pienamente condivisibili, di cui al precedente di questa Corte n. 18807/2025. Invero, le pretese violazioni o false applicazioni di legge propongono, in realtà, un diverso apprezzamento del peso da attribuire ai vari elementi di fatto che hanno dato 6 origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del n. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. e sollecitando un nuovo apprezzamento di merito, non proponibile in sede di legittimità; né potrebbe esaminarsi un eventuale vizio di motivazione, non proponibile in presenza di una pronuncia c.d. doppia conforme. In punto di diritto, il Collegio reputa che il giudice d’appello abbia deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e di questa Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre argomenti per mutare ormai condivisi orientamenti, celando un errore di metodo quanto all’apprezzamento di singoli fattori nell’ambito del complesso delle numerose circostanze di fatto che hanno caratterizzato la cessione in esame, circostanze illustrate (anche) nella relazione del dott. Santaniello (dalla quale lo stesso lavoratore ricorrente ha tratto argomenti a supporto dell’impugnazione della cessione) e valutate (autonomamente) dai giudici di merito. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020), vizio vietato nel caso di specie a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme. 7 In ordine alla prova testimoniale dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente non ha illustrato il profilo di decisività della prova testimoniale nonostante questa Corte abbia ripetutamente affermato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (da ultimo, Cass. n. 16214 del 2019; Cass. n. 5654 del 2017). Come più volte affermato da questa Corte di legittimità, poi, il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che non è deducibile in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo, poiché a rilevare è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata (Cass. n. 11555/2013; Cass. n.11114/2015). Il contraddittorio non è di per sé violato per la circostanza che un fatto, invece di essere accertato direttamente, sia accertato facendo riferimento alle prove raccolte e riportate nei verbali di un diverso giudizio, purché questi siano ritualmente prodotti ed offerti all'esame della 8 controparte in contraddittorio, che potrà in quella sede osservare se le dichiarazioni sono rese in relazione a capitoli di prova volti a provare fatti diversi o ogni altra osservazione atta a porre in mostra che quelle dichiarazioni testimoniali non sono né decisive né rilevanti al fine di far formare il convincimento del giudice in modo a sé pregiudizievole. Nel caso di specie il ricorrente non ha esplicitato né perché le prove testimoniali raccolte nell'altro giudizio sarebbero inidonee a formare il convincimento del giudice sul punto controverso dello svolgimento o meno dell'attività del conduttore a diretto contatto con il pubblico, né quale pregiudizio per il contraddittorio avrebbe in concreto subito a causa della produzione dei verbali dell'altra causa. Per il resto va ribadito che è un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, procedendo ad una analitica valutazione del complesso delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la 9 cessione del ramo di azienda, ha accertato che ricorrevano i requisiti di identità e di autonomia funzionale del ramo ceduto così come delineati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale in quanto ha verificato che, accanto ad una quota significativa – per quantità e competenze – di personale, erano stati ceduti beni materiali e immateriali (apparecchiature di laboratorio collaudi, altre attrezzature, autoveicoli, disponibilità finanziarie e relative passività) essenziali sotto il profilo della capacità produttiva dell’entità economica trasferita, che avevano consentito di proseguire - senza alcuna interruzione, senza alterazioni della struttura organizzativa originaria e senza apporti da parte della cessionaria, nell’ambito di un contratto di rete di imprese – la gestione del settore “Costruzione di rete” ed “Esercizio di rete” di un operatore telefonico. La successiva collaborazione tra imprese, formalizzata anche mediante contratto di rete, è stata valorizzata quale cornice di legittima cooperazione interaziendale, non già quale elemento costitutivo dirimente circa l’autonomia del ramo. Ciò posto, non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è risultato soccombente. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo nei soli confronti della controricorrente;
nulla va disposto per l’intimata che non ha svolto attività difensiva. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della 10 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
nulla per l’altra intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.1.2026 Il Cons. est. La Presidente Dott. Guglielmo Cinque Dott.ssa Margherita Maria Leone
- ricorrente -
contro ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO VESCI;
- controricorrente -
nonché contro ERICSSON SERVICE ITALIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 790/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 403/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
Oggetto Trasferimento azienda lavoro R.G.N. 16684/2023 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 9473 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA RI Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 14/04/2026 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato CA DE CH GÓ; udito l'avvocato LEONARDO VESCI. Fatti di causa 1. La sentenza della Corte di appello di Roma, in questa sede impugnata, confermando quella emessa in primo grado dal Tribunale della stessa sede, rigetta le domande proposte da RA ES volte alla declaratoria di illegittimità della cessione del ramo di azienda “Service Factory Operate e Build Italy”, trasferito da Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. (d’ora in poi TEI) a Ericsson Service Italia S.p.a. (d’ora in poi EXI) in data 1.1.2018 o, in subordine, finalizzata ad accertare l’esistenza di un appalto e/o interposizione di manodopera o, comunque, di una somministrazione di lavoro irregolare e, per l’effetto, dirette alla condanna di TEI a riammettere e/o reintegrare e/o riassumere il ricorrente nel suo posto di lavoro con effetto dalla suddetta data. 2. La decisione in esame motiva il rigetto delle domande rilevando la legittimità della intercorsa cessione desumibile dai seguenti elementi: preesistenza ed autonomia del ramo ceduto;
natura di società di scopo della cessionaria;
stipulazione di un contratto di rete;
conservazione della propria identità del ramo di azienda;
garanzie di un regime di cd. stabilità reale per entrambe le società. 3. Con ricorso la lavoratrice ne chiede la cassazione formulando contro di essa quattro motivi di censura. 4. Resiste con controricorso la sola Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. L’altra società resta intimata. 5. La controricorrente deposita memoria. 3 6. Il Procuratore Generale rassegna conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati 2. Il primo motivo ascrive la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e della Direttiva n. 2001/23/CE nonché dell’art. 42 D.l. n. 78/2010 n. 122, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la causa del contratto di rete implica che l’azienda affiliata possieda già un propria autonomia e capacità di impresa rispetto alla quale il contratto di rete costituisce uno strumento negoziale per accrescere la competitività e non già per integrare la sua capacità di operare e di esistere in quanto soggetto imprenditoriale autonomo;
di talché la Corte territoriale, secondo l’assunto della ricorrente, non aveva effettuato una corretta verifica dell’autonomia dell’organizzazione produttiva oggetto della cessione già al momento di quest’ultima. La censura obietta, poi, che la pronuncia era errata lì dove aveva attribuito rilevanza al livello occupazionale e al regime di tutela nel posto di lavoro. 3. Il motivo non è fondato. Va ribadito che: “In tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o 4 dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti” (Cass. n. 7364/2021, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., circa i limiti consustanziali del sindacato di legittimità nelle ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda). Tale principio è stato più volte richiamato da questa Corte (v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n. 10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 2315/2020; Cass. n. 6649/2020), anche con riferimento a vicende di cessioni di ramo d’azienda analoghe alla presente (v., diffusamente, Cass. n. 18807/2025), mentre non risulta pertinente il richiamo della difesa dei ricorrenti a Cass. n. 23844/2025 in cui viene accertato un vizio di sussunzione della sentenza impugnata, che presuppone una ricostruzione della vicenda storica che è quella operata dai giudici del merito, mentre nel caso all’attenzione del Collegio si prospetta un diverso apprezzamento di circostanze fattuali. Per completezza si sottolinea ancora che la Corte territoriale non ha radicato l’accertamento sull’autonomia funzionale e preesistenza del ramo per effetto del solo contratto di rete, ma ha accertato, alla stregua del materiale istruttorio liberamente apprezzato, che il compendio trasferito era già, al momento della cessione, dotato di elementi tali da consentire la prosecuzione dell’attività. Il riferimento alla rete d’impresa non ha assunto, pertanto, funzione costitutiva dell’autonomia del ramo, ma esclusivamente descrittiva delle modalità di coordinamento e cooperazione intervenute tra le società dopo la cessione. 5 4. Il secondo motivo addebita la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 115 cpc, per non avere valutato la Corte territoriale le dichiarazioni della perizia allegata all’atto costitutivo che contenevano affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla società, unitamente al contratto di rete, che palesavano l’assenza di una struttura organizzativa e gestionale del complesso aziendale ceduto. 5. Il terzo motivo contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 24 Cost. e 111 Cost e 117 Cost, dell’art. 112 cpc, 115 cpc, 420 co. 5 cpc, dell’art. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, per essere la sentenza impugnata errata in relazione alla mancata ammissione, senza alcuna motivazione, dei mezzi istruttori ritualmente richiesti nel giudizio, avendo posto ad esclusivo fondamento della decisione circostanze emerse nell’ambito di altro procedimento. 6. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 414 cpc e dell’art. 431 cpc nonché degli artt. 115 cpc, 116 cpc e art. 2697 cc e dell’art. 111 Cost., per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto dimostrate, per mancata contestazione, giudizi contenuti nel parere allegato dalla società convenuta in sede di costituzione al fine di affermare la legittimità della sussistenza del ramo aziendale. 7. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati e si richiamano le argomentazioni, che questo Collegio ritiene pienamente condivisibili, di cui al precedente di questa Corte n. 18807/2025. Invero, le pretese violazioni o false applicazioni di legge propongono, in realtà, un diverso apprezzamento del peso da attribuire ai vari elementi di fatto che hanno dato 6 origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del n. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. e sollecitando un nuovo apprezzamento di merito, non proponibile in sede di legittimità; né potrebbe esaminarsi un eventuale vizio di motivazione, non proponibile in presenza di una pronuncia c.d. doppia conforme. In punto di diritto, il Collegio reputa che il giudice d’appello abbia deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e di questa Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre argomenti per mutare ormai condivisi orientamenti, celando un errore di metodo quanto all’apprezzamento di singoli fattori nell’ambito del complesso delle numerose circostanze di fatto che hanno caratterizzato la cessione in esame, circostanze illustrate (anche) nella relazione del dott. Santaniello (dalla quale lo stesso lavoratore ricorrente ha tratto argomenti a supporto dell’impugnazione della cessione) e valutate (autonomamente) dai giudici di merito. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020), vizio vietato nel caso di specie a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme. 7 In ordine alla prova testimoniale dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente non ha illustrato il profilo di decisività della prova testimoniale nonostante questa Corte abbia ripetutamente affermato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (da ultimo, Cass. n. 16214 del 2019; Cass. n. 5654 del 2017). Come più volte affermato da questa Corte di legittimità, poi, il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che non è deducibile in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo, poiché a rilevare è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata (Cass. n. 11555/2013; Cass. n.11114/2015). Il contraddittorio non è di per sé violato per la circostanza che un fatto, invece di essere accertato direttamente, sia accertato facendo riferimento alle prove raccolte e riportate nei verbali di un diverso giudizio, purché questi siano ritualmente prodotti ed offerti all'esame della 8 controparte in contraddittorio, che potrà in quella sede osservare se le dichiarazioni sono rese in relazione a capitoli di prova volti a provare fatti diversi o ogni altra osservazione atta a porre in mostra che quelle dichiarazioni testimoniali non sono né decisive né rilevanti al fine di far formare il convincimento del giudice in modo a sé pregiudizievole. Nel caso di specie il ricorrente non ha esplicitato né perché le prove testimoniali raccolte nell'altro giudizio sarebbero inidonee a formare il convincimento del giudice sul punto controverso dello svolgimento o meno dell'attività del conduttore a diretto contatto con il pubblico, né quale pregiudizio per il contraddittorio avrebbe in concreto subito a causa della produzione dei verbali dell'altra causa. Per il resto va ribadito che è un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, procedendo ad una analitica valutazione del complesso delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la 9 cessione del ramo di azienda, ha accertato che ricorrevano i requisiti di identità e di autonomia funzionale del ramo ceduto così come delineati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale in quanto ha verificato che, accanto ad una quota significativa – per quantità e competenze – di personale, erano stati ceduti beni materiali e immateriali (apparecchiature di laboratorio collaudi, altre attrezzature, autoveicoli, disponibilità finanziarie e relative passività) essenziali sotto il profilo della capacità produttiva dell’entità economica trasferita, che avevano consentito di proseguire - senza alcuna interruzione, senza alterazioni della struttura organizzativa originaria e senza apporti da parte della cessionaria, nell’ambito di un contratto di rete di imprese – la gestione del settore “Costruzione di rete” ed “Esercizio di rete” di un operatore telefonico. La successiva collaborazione tra imprese, formalizzata anche mediante contratto di rete, è stata valorizzata quale cornice di legittima cooperazione interaziendale, non già quale elemento costitutivo dirimente circa l’autonomia del ramo. Ciò posto, non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è risultato soccombente. 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo nei soli confronti della controricorrente;
nulla va disposto per l’intimata che non ha svolto attività difensiva. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della 10 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
nulla per l’altra intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.1.2026 Il Cons. est. La Presidente Dott. Guglielmo Cinque Dott.ssa Margherita Maria Leone