Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6649
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (e - di per sè - ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa.

In materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell'art. 1954 cod. civ. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 cod. civ. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all'art. 1310, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima; pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 cod. civ., da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6649
    Data del deposito : 9 maggio 2002

    Testo completo