Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 2
L'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (e - di per sè - ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa.
In materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell'art. 1954 cod. civ. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 cod. civ. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all'art. 1310, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima; pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 cod. civ., da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6649 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 06 649 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto SEZIONE conf ioleiussions- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Begresso- Eccezione di decaden Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 11098/00 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere 18337 Cron. Dott. TO PREDEN Consigliere лицо Rep. Dott. Francesco SABATINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M UFFICIO COPIE Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Richiesta copia studio - ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per pirinyє зло Perry MATE 2002 SENTENZA 1. sul ricorso proposto da: CORTE SUPREND CASEZIONE UFFICIO COPIE GHERSA FLAVIO, DEVETAK CLAUDIO, domiciliati in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato presso per din 10 MAG 2002 COSIMO D'ALESSANDRO con studio in 34133 TRIESTE VIA IL CANCELLIERE CORONEO 41/2, giusta delega in atti;
4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrenti UFFICIO COPIE - Richiesta popia studio contro dal Sig. CAFAGNA DAMIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti € ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ANGELO H IL CANCEL 2002 SCARPA, difeso dall'avvocato ALFREDO BILOSLAO, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega in atti;
UFFICIO COPIE 2001 Richiesta copia studio DNNcontroricorrente dal Sig.. 3.10 2069 avverso la sentenza n. 640/99 della Corte d'Appe llo diper dirit 8 MAG 2007 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale us prosecuzione gudrs TRIESTE, Sezione II Civile, emessa il 30/06/99 e al Sig. D E NDRO per diritti € 1.23+5 depositata il 11/11/99 (R.G. 609/92); 6 610. 2002 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIKE 10000 udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo CANCELLERIA VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto dl ricorso. -2- Svolgimento del processo NO AF conveniva in giudizio AF MA, 1. TO EB, AU EL, AU DE e AV GH: con la citazione a comparire davanti al tribunale di Trieste, notificata nel mese di gennaio del 1986, proponeva in confronto di ciascuno di loro una domanda di condanna al pagamento della somma di un sesto di L. 72.025.796. Questi i fatti e le ragioni di diritto. Insieme ai convenuti aveva prestato fideiussione per i debiti e della Banca della società LC in favore del Banco di Roma • Cattolica del Veneto. Le due banche gli avevano chiesto di pagare per la LC che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita ed egli aveva versato al Banco di Roma, il 28.2.1983, la complessiva somma di L. il 6.4.1983, la 69.845.920 ed alla Banca Cattolica del Veneto, complessiva somma di L.
2.179.876. Aveva diritto al regresso in base all'art. 1954 cod. civ. 1.1. - Si costituivano in giudizio i convenuti GH, DE e MA. Sostenevano che la LC aveva consentito ad intestare al AF un suo capannone sito a Muggia, a condizione che l'attore avesse coperto i debiti della società verso le banche e versato un saldo di 60 milioni di lire. La somma pagata alle banche e chiesta in restituzione con la domanda di regresso non andava perciò imputata all'adempimento di 3 le banche, ma all'obbligazione un'obbligazione fideiussoria verso assunta verso la LC. A questa difesa l'attore opponeva che, per la costruzione 1.2. - in più riprese all'amministratore capannone, aveva versato del della LC, TO EB, la somma di 135 milioni.
1.3. Il giudice istruttore chiedeva alle due banche i documenti relativi ai rapporti di fideiussione, che venivano trasmessi, e, nell'udienza 9.2.1990, veniva deferito dai convenuti all'attore un giuramento decisorio, che veniva prestato in senso affermativo. Il giuramento verteva sulla circostanza che l'attore avesse TO EB, versato all'amministratore LC,della l'importo di L. 135.000.000, a pagamento del negozio indicato in una scrittura del 3.11.1981, sottoscritta dal EB e dal AF scrittura, relativaquesta, al rapporto intercorso tra il AF e la LC a proposito della costruzione del capannone.
2. Il tribunale accoglieva la domanda con sentenza 13.6.1992. Considerava la difesa opposta dai convenuti superata dal e provato che attore e convenuti giuramento prestato dall'attore avessero prestato di comune accordo le due fideiussioni, anche se con atti separati (a favore del Banco di Roma, con atti del 12.1.1981 e 29.1.1981, dai convenuti, e del 9.2.1981, dall'attore; a favore della Banca cattolica del Veneto con atti del 4.12.1980 dai convenuti e del 15.12.1980 dall'attore). Riteneva perciò fondata la domanda di regresso, mentre considerava non fondate due eccezioni di decadenza e prescrizione opposte dai convenuti sulla base degli artt. 1957 e 1955 cod. civ. 4 3. La decisione, impugnata da AV GH e AU DE, è stata confermata dalla corte d'appello con sentenza 11.11.1999. 4. GH e DE ne hanno chiesto la cassazione con ricorso notificato il 18.5.2000. - NO AF ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione Il ricorso contiene cinque motivi. 1. - Il primo denuncia violazione di norme di diritto e di norme 2. - sul procedimento oltre a difetti di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 233, 115 e 116 cod. proc. civ.). Il motivo riguarda il punto della decisione di merito, che ha considerato superata dal giuramento l'eccezione dei convenuti. La tesi svolta è la seguente. E' risultato provato nella controversia tra l'attore ed il fallimento della LC - lache questa, per costruzione del capannone, aveva sopportato un costo di 310 milioni di lire. Quella controversia è stata definita dalle parti con una transazione, in forza della quale l'attore ha sborsato al · fallimento 110 milioni di lire, oltre a rinunciare alla pretesa di riceverne in restituzione i 135 milioni su cui si è incentrato il giuramento. V'era perciò la prova di un ulteriore debito dell'attore verso la LC, appunto quello adempiuto attraverso il pagamento fatto alle banche. 5 0 Né il giuramento decisorio è di ostacolo a valorizzare questa Il giuramento prova se mai che è stata versata la somma di 135 prova. milioni di lire, ma non che in tal modo è stato estinto l'intero debito del AF verso la LC. Sicché, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, cui AF era fondata l'eccezione per doveva essere ritenuta debitore verso la LC anche di un'altra somma e che a questo fatto alle banche. debito si riferiva il pagamento 2.1. - Il motivo non è fondato. giudici di merito hanno accertato non solo che AF aveva pagato somme alle due banche, ma anche che le aveva pagate per essersi obbligato verso di quelle come fideiussore ed in adempimento di tali fideiussioni. E se taluno si accolla il debito di un suo creditore verso un terzo, come mezzo per estinguere il proprio debito mediante il è congruente che si suo creditore, non pagamento del debito del impegni verso il creditore del proprio creditore come fideiussore. Peraltro, secondo quanto hanno ritenuto i giudici di merito, con apprezzamento non illogico, il giuramento decisorio era stato deferito e prestato sul presupposto che AF si fosse obbligato a pagare alla LC, per la costruzione del capannone, la somma di 135 milioni, sicché, oltre ai 75 milioni di cui chiedeva la restituzione, ma che andavano invece imputati a quel debito, ne doveva altri 60 che mai aveva pagati. 6 2.2. Ciò conduce a rendere infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti hanno lamentato di non essersi stati dedotte a testimoni le circostanze ammessi a provare per fondamento della propria difesa e di cui si è già detto. norme di di violazione di 3. Il terzo motivo denunzia vizi diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. e 2967 cod. civ., oltre che civ., in relazione agli artt. 1954 agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.). Punto della decisione impugnato è quello in cui i giudici di merito hanno ritenuto che le fideiussioni, pur separatamente prestate, dafossero ricondurre allo schema giuridico della confideiussione. Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha condiviso le considerazioni svolte dal tribunale a riguardo della configurazione delle fideiussioni come prestate d'accordo tra i diversi garanti. I criteri che il tribunale ha impiegato per giungere a questa conclusione sono conformi al principio di diritto al riguardo più volte enunciato da questa Corte a proposito della distinzione tra confideiussione e fideiussione plurima (da ultimo con la sentenza 18 marzo 1999 n. 2459). Per ricondurre allo schema della confideiussione garanzie prestate con atti separati dai diversi garanti è necessario che le abbiano reso le successive dichiarazioni in base ad un parti comune intento di interesse comune e nel accordo, perciò per un 7 prestare garanzia insieme per il medesimo debito ed il medesimo debitore. Orbene, è appunto di questi interesse ed intento comune che il di rinvenire la tribunale ha ricercato e logicamente ritenuto fatto che le fideiussioni fossero state prestate, a prova nel distanza di giorni, a favore del medesimo creditore per debiti della società di cui tutti i garanti erano soci. I ricorrenti hanno sostenuto, diquanto alla fideiussione minore importo, quella prestata a favore della Banca Cattolica del anno di distanza si sarebbe Veneto, che non di undi giorni ma trattato e che quando loro prestarono fideiussione il AF non era ancora socio della LC. Se non che la corte d'appello non si è soffermata su queste non dicono di averle circostanze di fatto e i ricorrenti sua considerazione a critica di quanto accertato sottoposte alla dal tribunale. 4. - Il quarto motivo denunzia vizi di violazione di norme di nn. 3 e 5 cod. proc. diritto e difetti di motivazione (art. 360 civ., in relazione agli artt. 1955, 1957 e 2697 cod. civ.). Il motivo attiene al rigetto della eccezione di perdita del avevano opposto all'attore diritto di regresso che i convenuti sulla base dell'art. 1957 cod. civ. per non aver egli ecepito al creditore l'estinzione della fideiussione. 1 4.1. - La tesi svolta nel giudizio di merito e ripresa nel motivo è la seguente. 008 Dagli atti trasmessi dalla Banca di Roma, risulta che le linee di credito concesse alla LC erano state revocate il 13.4.1982. L'attore, secondo i documenti da lui esibiti, ha pagato alla Banca di Roma il 28.2.1983 (ed alla Banca Cattolica del Veneto il 6.4.1983). Il tempo trascorso tra la scadenza del debito principale ed il momento del pagamento è superiore a quello stabilito dall'art. 1957 cod. civ. L'attore non ha provato che il creditore (la Banca di Roma), avesse iniziato e diligentemente proseguito un'azione giudiziaria in confronto del debitore per far valere le sue pretese. Egli avrebbe quindi dovuto astenersi dal pagare ed opporre al creditore la decadenza dal suo diritto verso i fideiussori. - Sul punto la corte d'appello ha fatto proprie le 4.2. considerazioni svolte dal tribunale, il quale aveva detto che, nel caso non veniva in questione la diligenza del creditore e dunque l'art. 1957 cod. civ. non poteva trovare applicazione. - Questa motivazione è contraria a diritto.
4.3. I garanti che prestano insieme fideiussione in favore di un creditore sono ciascuno di fronte a questi nella condizione del fideiussore, obbligato in solido con il debitore e con gli altri fideiussori al pagamento del debito. Chi di loro è chiesto del pagamento da parte del creditore può opporgli che è decaduto dal diritto di pretenderlo e che la fideiussione si è estinta, perché il creditore non ha iniziato e 9 diligentemente proseguito contro il debitore principale o contro uno dei fideiussori le azioni giudiziarie necessarie per ottenere il pagamento chiesto e non ricevuto. non sia stata Ciò sempre che tra creditore e fideiussore validamente pattuita una deroga convenzionale a quanto la norma dispone, deroga che può riguardare sia la norma in sé, sia i cui il creditore deve far valere il suo termini о i modi con a norma dell'art. 2968 cod. credito deroga che è ammissibile, civ., perché la decadenza è prevista dalla legge a tutela di un diritto di cui il fideiussore può disporre. Il fideiussore può rinunciare alla decadenza, ancora una volta perché è in questione un suo diritto disponibile (art. 2968 cod. 3192) - e se paga, implicitamente civ.) (Cass. 6 dicembre 1960 n. tiene perché un rinuncia alla decadenza già verificatasi, la volontà di avvalersene (anche comportamento incompatibile con alla decadenza può applicarsi l'art. 2937, terzo comma, cod. civ., in materia di prescrizione, perché, se è ammessa la rinunzia alla decadenza, non v'è ostacolo alla applicazione delle norme che la disciplinano in tema di prescrizione (art. 2964 cod. civ.). Ma è parimenti de ritenere applicabile alla decadenza ed al regresso tra confideiussori, la norma dettata in tema di regresso 1310, terzo comma, secondo dall'art. tra debitori solidali periodo, cod. civ. I giudici di merito hanno escluso in linea di principio che 4.4. - i convenuti potessero opporre all'attore di non avere regresso in decadenza, in cui il loro confronto per rinunciato alla avere 10 creditore potesse essere incorso in virtù dell'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. Non hanno compiuto alcun accertamento di merito al riguardo del fatto che tra creditore e fideiussori si fosse pattuita ed in che termini una deroga alla applicazione della norma, per solito inerente alle fideiussioni bancarie. Questo accertamento non può essere compiuto dalla Corte e dovrà esserlo dal giudice di rinvio.
4.5. Resta da precisare che l'accoglimento del motivo riguarda - la fideiussione prestata a favore della Banca di Roma, non anche quella prestata a favore della Banca cattolica del Veneto. A riguardo di questa, infatti, nel ricorso non è stato dedotto che ricorressero e non sono stati valutati gli elementi di fatto necessari a configurare la decadenza secondo il disposto dell'art. 1957 cod. civ. - Il quinto ed ultimo motivo denunzia un vizio di violazione di 5. norme di diritto oltre a difetti di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., oltre che agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.). Punto della decisione impugnato è quello relativo al rigetto della eccezione di perdita del diritto al regresso, per non aver insinuato nel fallimento l'intero • il AF dal canto suo credito. Questo motivo non è fondato. 11 Gli artt. 1955 e 1957 cod. civ. danno rilievo, in rapporto alla conservazione del diritto del creditore verso il fideiussore, a comportamenti dello stesso creditore. Non prendono in considerazione comportamenti del fideiussore che ha pagato in vista della conservazione del proprio diritto di regresso verso gli altri confideiussori. 6. - Il ricorso è in conclusione accolto solo in parte. Lo è sul punto criticato col quarto motivo. Per questa parte la sentenza, nei rapporti tra ricorrenti e resistente, è cassata con rinvio. Il giudice di rinvio, nell'esame del motivo di appello, si uniformerà al seguente principio di diritto: Al regresso tra - fideiussori previsto dall'art. 1954 cod. civ. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 cod. civ. normasi applica la dettata secondo periodo, cod. civ., secondo dall'art. 1310, terzo comma, noncondebitore che rinunzia alla prescrizione ha la quale il regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della medesima prescrizione: pertanto al fideiussore che, richiestone dal creditore, adempie l'obbligazione principale nonostante che il creditore sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 1957 cod. nonche egli possono opporre ha civ., gli altri fideiussori ช่ regresso contro di loro>. Spetta, come si è detto, al giudice di rinvio accertare, alla stregua delle prove valutabili, se vi sia stata o no decadenza dei creditori ed estinzione delle fideiussioni prestate a loro favore. 12 Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassare rinvia anche per le spese ad in religione altra sezione della corte d'appello di Trieste. 30 novembre 2001, nella camera di in Roma, consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Così deciso il Il Presidente. Il relatore ed estensore presco ilton. Vilofrentienter IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello ' Depositata in Cancelleria Oggi, 5.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello 109T 129,11 456T 4132 TOT 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato data Serie 4 almis .... versate €. 1.70.43. (euro CENTOSE TANTA.. 3.3 p. Dirigente Area Servic Dosa Maria Grazia DI FLE Il Responsabile Servizio Aki S ar Dr. M. RACCICH) 13