Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
In tema di locazione d'immobili adibiti ad uso di locazione, l'art. 1 bis della legge n. 61 del 1989 (la cui disposizione, nel convertire con modifiche il D.L. n. 551 del 1988, ha disposto che, per i comuni ad alta tensione abitativa, l'esecuzione degli sfratti per finita locazione è sospesa fino al 30 aprile 1989 e che, durante il periodo di sospensione dell'esecuzione, il conduttore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, maggiorato del venti per cento) va interpretato (anche alla luce della sentenza costituzionale n. 482 del 2000) nel senso che tale maggiorazione esclude eventuali, ulteriori pretese pecuniarie del locatore, ai sensi del menzionato art. 1591 cod. civ., limitatamente al periodo di sospensione dell'esecuzione, ferma restando, al di fuori di tale ambito temporale, l'applicabilità delle regole ordinarie dettate dalla citata norma del codice civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10390 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.M. LANCISI 31, presso lo studio dell'avvocato CARLO LEONE INGLESE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FATA SPA;
e sul 2^ ricorso n. 19130/00 proposto da:
F.A.T.A. FONDO ASSICURATIVO TRA GLI AGRICOLTORI SPA di Assicurazioni e Riassicurazioni, in persona del suo Amministrazioni delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Giuseppe vecchione, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 246/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 25/01/00 e depositata il 03/02/00 (R.G. 3090/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Carlo Leone INGLESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale.
Svolgimento del processo
Con ricorso al TO di Roma depositato in data 4 giugno 1996, la Soc. F.A.T.A. - Fondo Assicurativo tra Agricoltori - premesso di aver dato in locazione ad IO ON l'appartamento sito in Roma, alla via Salvatore Pincherle n. 168 Sc. L int.14, con contratto del 1 gennaio 1984, sino al 31 luglio 1988, rinnovatosi per uguale periodo sino al 28 febbraio 1993 e, successivamente prorogato ex lege, al 28 febbraio 1995, espose: - che il conduttore non aveva aderito all'invito di stipulare un nuovo contratto con patto in deroga e, dopo la convalida dello sfratto per finita locazione, aveva continuato ad occupare l'immobile, corrispondendo a titolo di indennità di occupazione, somme inferiori al canone del nuovo contratto proposto;
- che l'illegittima occupazione le aveva impedito di locare l'immobile ad un canone più elevato, così producendole un danno;
chiese, pertanto, la condanna del ON al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra l'indennità versata e il canone ricavabile dalla locazione, con rivalutazione e interessi o, in subordine, al pagamento delle somme delle quali si era indebitamente arricchito.
Costituitosi, il resistente contestò la fondatezza dell'avversa pretesa, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza depositata il 22 ottobre 1998, il TO accolse la domanda, rilevando: - che doveva ritenersi comprovato il danno consistente nella differenza tra il canone richiesto, con lettera del 18 novembre 1994, e l'indennità corrisposta dal resistente;
- che la decorrenza era dal 1 marzo 1995, come accertato dalla convalida dello sfratto al 28 febbraio 1995; - che la prova del danno poteva, altresì, arguirsi sia dalla natura e dall'attività della società locatrice, sia dal fatto che la Soc. F.A.T.A. aveva stipulato contratti con patti in deroga nello stesso periodo per appartamenti similari;
- che, infine, la tesi del resistente, secondo cui il risarcimento non poteva superare la misura del 20%, non era condivisibile in quanto la previsione di cui all'art.1 bis del d. l. n. 551/88 (convertito nella legge n. 61/1989), esclude eventuali ulteriori pretese pecuniarie per il solo periodo di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per finita locazione, entro il 30 aprile 1989. Condannò, pertanto, il ON al pagamenti della 5c.,2,qa di Lit. 4.529.370, con gli interessi legali dalla domanda.
Avverso tale pronunzia propose appello IO ON, lamentando: - che la legge di riforma delle locazioni n. 431 del 9 dicembre 1998 disponendo all'art.6 comma 6 "che durante i periodi di sospensione delle esecuzioni e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento", aveva affermato il principio della limitazione del risarcimento danni nella misura legalmente predeterminata del 20%, oltre il canone corrisposto al momento della risoluzione del contratto;
- che, in ogni caso, anche assumendo che l'aumento del 20% non fosse esaustivo del maggior danno, la sua natura contrattuale comportava, per chi ne chiedeva il risarcimento, la necessità di fornire la prova della relativa sussistenza, prova che nel caso di specie non era stata data, in quanto il TO non aveva svolto alcuna attività istruttoria, limitandosi a generiche presunzioni. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 3 febbraio 2000, dopo aver dichiarato la contumacia della società appellata, in quanto non munita di valida procura, respinse il gravame, confermando integralmente quanto statuito dal giudice di primo grado. Per la cassazione della menzionata sentenza ha proposto ricorso IO ON, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la società F.A.T.A., la quale ha proposto, altresì, ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1) Va disposta, preliminarmente, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2) Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis d. l. 551/1988 convertito nella L.61/1989, nonché degli artt.6 comma 6 e 14 ult. comma L.431/1998, assumendo che la motivazione della corte di Appello era erronea, in quanto, la corte medesima non aveva affatto considerato il contrasto giurisprudenziale esistente presso il giudice di legittimità, in ordine all'ambito temporale di operatività della previsione di cui all'art.1 bis d.l. 551/88 convertito nella L. 61/1989. Inoltre, occorreva tenere conto della L. 131/98, la quale, con il comma 6 dell'art. 6, aveva inteso risolvere il delicato contrasto giurisprudenziale, normativizzando l'orientamento giurisprudenziale della limitazione del danno per tutto il periodo di concreto impedimento dell'esecuzione, come poteva desumersi dall'esplicito richiamo ai periodi di sospensione dell'esecuzione già esauriti, in particolare quelli di cui all'art.3 d. l. n. 551/88, cosi come successivamente prorogati. Trattandosi di interpretazione autentica di disposizioni previgenti, ne conseguiva l'efficacia retroattiva della nuova norma, mentre la disposizione transitoria di cui al 5^ comma dell'art. 14 medesima L. 431/98 era irrilevante, atteso che tale norma aveva un carattere di generalità, rispetto alla disposizione precedente, relativa alle modalità del risarcimento del danno dovuto al locatore per effetto della ritardata consegna, disposizione avente un evidente carattere di specialità rispetto alla prima.
Il motivo non può essere accolto per le considerazioni che seguono. 2.1 È necessario prendere le mosse dal d. l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 1989 n. 61, e,
particolarmente, dal testo delle norme che in questa sede interessano, che sono costituite:
a) dall'art.1, il quale statuisce che, in alcuni comuni particolarmente menzionati e, comunque, nei comuni considerati ad alta tensione abitativa: "L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art.663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 656 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, è sospesa sino al 30 aprile 1989";
b) dall'art.1 bis, secondo cui "durante il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'art.24 della legge 27 luglio 1978 n. 392, maggiorato del venti per cento. Durante il predetto periodo sono altresì dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978";
c) dall'art.3, che, dopo avere disposto al comma 1 che l'assistenza della forza pubblica ai fini del rilascio degli immobili di cui all'art.1 avviene secondo determinati criteri stabiliti dal Prefetto in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui all'art.4, sancisce al comma 5 quanto segue: "Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art.1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1^ gennaio 1990".
2. 2 Le menzionate disposizioni di cui all'art. 1 bis e 3 del d. l. 551/1988 sono state abrogate dal comma 3 dell'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Peraltro, il successivo 5 comma di detto articolo statuisce testualmente quanto segue: "Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data". Per effetto di quest'ultima disposizione, che ha un evidente carattere di chiusura ed è certamente comprensivo di tutte le norme che la precedono, la statuizione contenuta nel comma 6 dell'art. 6 della stessa legge non può avere carattere retroattivo o interpretativo dell'art. 1 bis del d.1.551/1988. Siffatta norma, invero, si modella su quella di cui all'art. 1 bis del d. l. 551/1988, disponendo che, durante 11 periodo di sospensione legislativa dell'esecuzione, il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT verificatosi nell'anno precedente (l'art. 1 bis dei d.l. 551/88 richiamava al riguardo l'art.24 della legge 392/1978,
che disponeva in analogo modo) , maggiorato del venti per cento. Rispetto al citato art. 1 bis, peraltro, l'art.
6.6 della legge menzionata prevede esplicitamente che la somma così calcolata si applica, oltre che per tutto il periodo di sospensione, comunque fino all'effettivo rilascio, sancendo, altresì, che la corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c.. Appare, pertanto, evidente che nella nuova normativa, l'aggiunta in particolare dell'inciso relativo alla debenza dell'indennità fino all'effettivo rilascio dell'immobile sia stata dettata tenendo conto del contrasto esistente in giurisprudenza in ordine all'estensione della liquidazione forfetaria prevista dalla legge per l'occupazione dell'immobile locato, se cioè la stessa debba essere limitata al periodo di sospensione legislativa degli sfratti (come ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 5927/1995) ovvero debba comprendere tutto il periodo dell'occupazione fino all'effettivo rilascio dell'immobile (in tal senso, Cass. 3913/1995, e da ultimo 6406/1999 e 12527/2000). Il legislatore, con l'art.
6.6 della legge 431/1998, ha emanato una norma conforme al secondo indirizzo giurisprudenziale.
2.3 Tanto precisato, occorre, peraltro, considerare che la disposizione di cui all'art.
6.6 della legge 431/1998 è stata di recente dichiarata parzialmente costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale 9 novembre 2000, n. 481 (G.U., I serie speciale, 15 novembre 2000, n. 47), la quale ha così statuito:
"È incostituzionale l'art.6, 6^ comma, L.9 dicembre 1998 n. 431, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 c.c., anche per il periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione dell'esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile locato".
In detta sentenza il giudice delle leggi ritiene, in primo luogo, che sia conforme ai canoni costituzionali la determinazione del quantum durante il periodo di sospensione, trattandosi di "un'equilibrata valutazione di contrapposti interessi ed esigenze, i cui caratteri di eccezionalità e temporaneità pongono la norma stessa al riparo dalle censure di incostituzionalità dedotte dai giudici rimettenti". Diversamente, nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione legale ovvero di quello fissato dal giudice e sino all'effettivo rilascio, ritiene la Corte che venga meno "l'equilibrato componimento dei contrapposti interessi, in quanto la limitazione dell'entità del risarcimento non è più sorretta dalla ragione giustificatrice sopra illustrata e rappresentata dalla temporaneità dell'esenzione in relazione ai soli periodi di sospensione della esecuzione. La conseguente protrazione sine die dell'esenzione dall'obbligo di risarcire il danno secondo le regole ordinarie, essendo il termine del rilascio ormai sottratto alla valutazione del giudice, costituisce un elemento gravemente perturbatore di quell'equilibrio in precedenza menzionato: in esso si sostanzia la irragionevolezza della norma".
2.4 Orbene, se l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della menzionata disposizione di legge, nei limiti suindicati, non riguarda, per quanto detto in precedenza, i contratti ed i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della Legge 431/1998 e, conseguentemente, il rapporto per cui è causa, peraltro ritiene la Corte che di tale pronunzia occorra tenere conto, ai fini dei l'interpretazione da darsi all'art. 1 bis d.l. 551/1988. Invero, un'interpretazione di quest'ultima norma conforme a quella di cui alle menzionate sentenze di questo S.C. nn.3913/1995, 6406/1999 e 12527/2000 sarebbe certamente in contrasto con quei principi di ragionevolezza indicati nella sentenza costituzionale 482/2000 ed imporrebbe la sottoposizione al giudizio di costituzionalità anche della norma di cui all'art.1 bis della legge 21 febbraio 1989, n. 61. Peraltro ciò non appare necessario, sembrando al Collegio che, alla luce della menzionata sentenza del giudice delle leggi, debba privilegiarsi l'interpretazione della norma suindicata data da Cass. 5927/1995, che ha correttamente limitato la liquidazione forfetaria ivi prevista ai periodi di vigenza di sospensione legislativa dell'esecuzione.
Alle argomentazioni contenuta nella menzionata sentenza possono aggiungersi le seguenti considerazioni.
Significativa appare, in primo luogo, la circostanza che nell'indicata disposizione di legge si faccia esclusivo riferimento al tempo di sospensione dell'esecuzione, senza affatto menzionare l'eventuale occupazione successiva dell'immobile locato, che, come si è visto, è invece, esplicitamente prevista dall'art.
6.6 della legge 431/1998. La norma in esame, inoltre, ha certamente carattere eccezionale rispetto a quella di carattere generale di cui all'art.1591 c.c., in ordine alla quale è pacifico, alla stregua della giurisprudenza di questo S.C., che la menzionata norma codicistica trova applicazione sin dalla data di scadenza convenzionale o legale del contratto, per cui da tale data il conduttore va considerato in mora ove non restituisca l'immobile locato, con conseguente obbligo di risarcire il danno, mora che non è esclusa se la data di rilascio dell'immobile venga fissata dal giudice in epoca successiva alla scadenza contrattuale o legale o venga prorogato lo sfratto in base alle leggi speciali di graduazione degli sfratti: queste ultime, infatti, senza eliminare la mora, tendono unicamente a consentire al conduttore il reperimento di idonea sistemazione. Invero, è pacifico che l'obbligo di restituzione della cosa locata sorge per il conduttore fin dalla scadenza convenzionale o legale del rapporto ovvero, in caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, fin dalla domanda introduttiva del giudizio. Da quel momento il conduttore, ove non abbia provveduto alla restituzione, trovandosi in mora, è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., oltre che a corrispondere al locatore, fino alla riconsegna, il corrispettivo convenuto anche a risarcirgli l'eventuale maggior danno. Può dirsi, conclusivamente, che il problema posto dal più volte menzionato art. 1 bis del d.l. 551/1988 sia di stretta interpretazione ed, in quanto tale, non possa andare oltre l'ipotesi ivi specificamente prevista, che è costituita dalla sospensione legislativa dell'esecuzione. Comunque appare assorbente, come già posto in luce in precedenza, l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, nei sensi suindicati, dell'art.
6.6 della legge 431/1998. 2. 5 Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del motivo in esame, dovendo si affermare il seguente principio di diritto:
"Alla luce della dichiarata incostituzionalità (sentenza C.C. n. 431/1998) dell'art.
6.6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui detta norma esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 c.c., anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione dell'esecuzione stabilito dalla legge o fissato dal giudice, pur dovendo escludersi il carattere retroattivo o interpretativo della menzionata disposizione di legge con riferimento all'art.1 bis del d.l. 551/1988, convertito con modifiche con la legge n. 61 del 1989,
il risarcimento forfetario previsto in quest'ultima norma deve intendersi limitato al periodo di sospensione dell'esecuzione, mentre se l'occupazione dell'immobile locato si protrae oltre tale periodo trova applicazione, ai fini del risarcimento, la norma generale di cui all'art.1591 c.c.". 3) Con il secondo motivo, il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1591/1218 c.c., nonché vizio di motivazione, assumendo che la corte di Appello aveva confermato la pronuncia pretorile, in ordine alla prova dell'an e del quantum del danno lamentato dal F.A.T.A. s.p.a., con motivazione tale da integrare un'eclatante fattispecie di vizio di omessa motivazione o quanto meno di insufficienza o di incongruità della stessa, posto che il giudice di secondo grado si era limitato a richiamare e far propria, senza nulla aggiungere, la motivazione del TO. Il ricorrente lamenta che il giudice di merito aveva disatteso il chiaro, univoco e pacifico principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di risarcire il maggior danno, posto dall'art.1591 c.c. a carico del conduttore in mora nella restituzione della cosa locata, non comporta un'automaticità di risarcimento, ma presuppone la specifica prova di un'effettiva lesione del patrimonio del locatore, che ha pertanto l'onere di provare l'esistenza di ben determinate proposte di locazione per un canone più elevato di quello dovuto sulla base del corrispettivo contrattuale e di concreti propositi di utilizzazione, siccome ritenuto dalla sentenza n. 6359/1995 di questa Corte. Il motivo non è fondato.
Invero, relativamente alla censura di omessa motivazione, è sufficiente rilevare che, com'è noto, l'obbligo della motivazione deve ritenersi adempiuto ad opera del giudice di appello tutte le volte in cui questi, senza limitarsi a recepire acriticamente la soluzione adottata dal primo giudice, dimostri, richiamandone la motivazione non solo di averla fatta propria ma di avere, altresì, esaminato le censure contro di essa sollevate dall'appellante e di averle ritenute infondate. Il che si è esattamente verificato nella fattispecie in esame, posto che la corte distrettuale ha ritenuto infondata la censura dell'appellante, secondo cui il giudice di primo grado aveva attinto a mere presunzioni, ponendo in luce come, invece, gli argomenti svolti dal pretore avevano dato conto della sussistenza di seri elementi probatori in ordine alla determinazione del danno cagionato al locatore.
Per quanto concerne la residua parte della censura, va precisato che, come questa Corte ha anche di recente ribadito, il ritardo da parte del conduttore nella riconsegna della cosa locata costituisce un comportamento antigiuridico potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore, tale da legittimare la condanna del conduttore medesimo al risarcimento dei danni, benché non sia stata fornita specifica prova di essi, alla quale il locatore è tenuto in sede di liquidazione (Cass.15 luglio 1998, 6923). La prova dell'an debeatur può dirsi, dunque, sussistente in re ipsa in ogni caso di ritardata consegna dell'immobile locato.
Per quanto concerne il quantum, nella specie la sentenza di primo grado, che è stata, come si è detto in precedenza, richiamata e fatta propria dalla corte distrettuale, così testualmente si esprime: "Può, altresì, ritenersi che la ricorrente trattandosi di una società di capitali che gestisce ai fini di lucro il proprio patrimonio immobiliare avrebbe sicuramente riaffittato l'immobile avvalendosi della normativa dei c. d. patti in deroga al fine di lucrare un canone superiore a quello legale. Tale presunzione è avvalorata dal fatto che la F.A.T.A. ha offerto al medesimo conduttore il rinnovo del contratto con i patti in deroga ed ha stipulato con terzi nello stesso periodo nuove locazioni a canone libero per unità abitative site nello stesso stabile (cfr. documentazione in atti)", e prosegue: "ai fini della quantificazione di tale danno può ritenersi che il locatore locando l'immobile con i patti in deroga avrebbe percepito un corrispettivo pari a quello richiesto al ON e praticato per altre identiche unità abitative site nello stesso stabile".
Con siffatta motivazione il giudice di merito ha ritenuto la sostanziale serietà della proposta fatta dalla società resistente al conduttore in ordine alla stipula di un nuovo contratto, con un canone maggiore di quello di cui al contratto scaduto ed in applicazione dei cosi detti patti in deroga, avvalorando tale convincimento con la considerazione che, in concreto, per altri immobili siti nello stesso stabile, la società FA aveva stipulato contratti con corrispettivo pari a quello richiesto all'odierno ricorrente.
Trattasi, con ogni evidenza, di una valutazione di fatto, congruamente e logicamente motivata e, come tale, non suscettibile di censura in questa sede.
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto. 4) Passando all'esame del ricorso incidentale, con esso la società FA si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia dichiarato la contumacia di essa deducente in sede di appello, senza, quindi, pronunciare sulle spese del grado, sul presupposto, peraltro erroneo, che la procura alle liti a margine della comparsa di costituzione non menzionava l'ente conferente i poteri, la qualità dell'organo che in suo nome e conto provvedeva al rilascio, l'avere agito in detta qualità. Al contrario, tutte le indicazioni necessarie ad individuare il soggetto che aveva sottoscritto la procura ed i poteri al medesimo conferiti risultavano specificate nell'intestazione della comparsa di costituzione e risposta, nel medesimo foglio recante la relativa procura a margine.
La censura è fondata.
Al fine di risolvere la questione circa i requisiti della procura alle liti nell'ipotesi prevista dall'art. 83, 3 comma, c.p.c. e di individuare criteri di giudizio sufficientemente certi, questo Supremo Collegio ha statuito che tale norma richiede soltanto l'accertamento dell'identità del mandante, precisando che, ai fini della validità della procura, deve potersi stabilire chi abbia conferito la procura e conoscerne l'identità, il che può avvenire non solo quando, ovviamente, il difensore indichi nella certificazione il nome del mandante, ma anche quando, in mancanza di ciò, tale nome e la relativa qualifica, trattandosi di una persona giuridica, risulti dal l'intestazione o comunque dal contesto dell'atto. Nella specie, come esattamente posto in luce dal ricorrente, tutte le indicazioni necessarie ad individuare le generalità del soggetto che sottoscrisse la procura ed i poteri attribuiti allo stesso dalla società FA risultano dal l'intestazione della comparsa di risposta in sede di appello, che rinvia alla procura conferita a margine, per cui deve ritenersi erronea l'affermazione del giudice di merito, che ha ravvisato sussistere la manifesta incompletezza della procura, senza valutare, invece, quanto emergeva dall'intestazione della medesima comparsa di risposta.
Ciò importa la cassazione in parte qua dell'impugnata sentenza ed il rinvio, per la decisione in ordine alle spese del grado di appello ad altro giudice, che si indica in dispositivo.
5) Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione, il 15 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001