Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il giudice che non ritenga condivisibili le conclusioni del perito concernenti le condizioni di salute dell'indagato e la compatibilità delle stesse con lo stato di detenzione in carcere è tenuto, mediante una motivazione compiuta, a dare conto delle ragioni della scelta operata e dei motivi per i quali non ritenga di non fare proprie le valutazioni medico-legali formulate dal perito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2004, n. 24179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24179 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/05/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2224
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 001964/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) ZO GI, N. IL 09/06/1966;
avverso ORDINANZA del 16/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore avv. LOMBARDO.
OSSERVA
ZZ NN è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 26/11/02 dal GIP del Tribunale di Napoli perché ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio di matrice camorristica e in violazioni delle leggi sulle armi aggravate ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991.
Con ordinanza in data 17/7/03 il Tribunale di Napoli, investito da appello ex art. 310 C.P.P. contro il provvedimento del GIP che aveva respinto l'istanza avanzata dall'indagato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 275 C.P.P., ha sostituito la misura più gravosa con gli arresti domiciliari in luogo di cura ritenendo che il predetto versasse in grave situazione psicologica con pericolo di gesti anticonservativi.
Contro tale pronuncia il P.M. ha proposto ricorso per Cassazione dolendosi che fossero state disattese le conclusioni del perito nominato dallo stesso Tribunale secondo cui ZZ non era risultato affetto da una malattia particolarmente grave, come richiesto dal citato comma 4-bis, ma solo da nevrosi ansioso depressiva di lieve entità che poteva essere seguita adeguatamente in regime detentivo mentre le condotte autolesionistiche che aveva già posto in essere costituivano più che altro manifestazioni c.d. parasuicidiarie di tipo dimostrativo tese a richiamare l'attenzione, e dolendosi inoltre che non si fosse a quest'ultimo riguardo tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Caianiello Raffele, riportate nel provvedimento restrittivo, secondo cui in epoca precedente la carcerazione l'indagato aveva manifestato il proposito di simulare malattie mentali per ottenere benefici. In pendenza di questo gravame il 19/9/03 il P.M. ha chiesto il ripristino della custodia in carcere sulla base di nuovi elementi nel senso della non gravità delle condizioni dell'ZZ rappresentati da una relazione trasmessa dal sanitario dell'ospedale ove era ricoverato e da una consulenza disposta dal suo Ufficio. Il GIP con ordinanza in data 25/11/03, previo esperimento di ulteriore perizia affidata al prof. Pannain, ha ripristinato la misura più gravosa nel contempo respingendo l'istanza dell'ZZ di essere messo agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Proposto appello ex art. 310 C.P.P. nell'interesse dell'indagato, con ordinanza in data 16/12/03 il Tribunale di Napoli, prendendo a base le valutazioni contenute nell'ordinanza del 17/7/03, ha nuovamente sostituto la custodia in carcere, questa volta con gli arresti domiciliari nell'abitazione del prevenuto.
Ha presentato ancora una volta ricorso per Cassazione il P.M., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esistenza di una malattia particolarmente grave tale da comportare l'incompatibilità tra le condizioni di salute dell'ZZ e lo stato di detenzione.
Si evidenzia in proposito nei motivi di gravame che si erano espressi nel senso della non gravità della pur esistente infermità psichica dell'ZZ non solo tutti gli esperti nominati dal P.M. e dal Tribunale e i sanitari dell'ospedale ove il predetto era stato ricoverato ma anche il perito da ultimo nominato dal GIP prof. Pannain il quale, anche se non ha attribuito a totale simulazione ma piuttosto a enfatizzazione patologica i tentativi di suicidio posti in essere dall'indagato, ha concluso per la compatibilità, in presenza di presidi farmacologici e terapeutici, tra le sue condizioni e lo stato di detenzione;
e si rileva inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, risultavano superate dalle successive emergenze le valutazioni, peraltro non sorrette da idonea motivazione, contenute nell'ordinanza in data 17/7/03 che non poteva quindi costituire una base di riferimento.
Si deduce ancora nel ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inesistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che si sarebbero invece dovute desumere dalla giudizialmente accertata presenza ultradecennale dell'ZZ nella pericolosa organizzazione criminale del c.d. "clan dei Casalesi" e dalle modalità e contesto dei reati addebitatigli, per cui ai sensi del comma 4-ter dell'art. 275 C.P.P. si sarebbe in ogni caso dovuta disporre, se non era possibile la custodia presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura.
Le censure sono fondate.
Va premesso che, con sentenza 20/3/04 n. 1532, questa Sezione ha annullato con rinvio la più volte menzionata ordinanza 17/7/03 del Tribunale di Napoli ritenendola affetta da evidente vizio di motivazione per avere in definitiva considerate gravi le condizioni di salute dell'ZZ malgrado il contrario giudizio peritale, giudizio che non era stato superato nel modo argomentato anche sotto il profilo tecnico/scientifico che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, la sentenza 17/2/92, Khaled, rv. 190.251) è necessario quando il giudice di merito intenda discostarsi dalle valutazioni dell'esperto.
Dallo stesso vizio risulta fondamentalmente inficiata pure la motivazione dell'ordinanza in data 16/12/03 pervenuta all'esame di questo Collegio, non risultando affatto superato con idonei e puntuali argomenti di carattere scientifico il giudizio, di cui pure si da atto, espresso anche dall'ultimo, così come dal precedente, perito nel senso della non particolare gravità della infermità psichica da cui è affetto ZZ (definita dal prof. Pannain come sindrome ansioso-depressiva di medio grado in soggetto con tratti di personalità borderline) e nel senso della compatibilità, sia pure condizionata, delle sue condizioni con lo stato di detenzione. Anche l'analisi sul livello di pericolosità del prevenuto peraltro è inadeguata, non essendo stati presi in considerazione aspetti rilevanti come la durata e attualità del suo radicamento in un'organizzazione criminale che è tra quelle che destano il massimo allarme sociale e la molteplicità e gravità dei reati che gli sono stati addebitati, protrattisi sin quasi all'epoca da cui risulta essere stato continuativamente ristretto.
Si impone pertanto anche per l'ordinanza impugnata una soluzione di annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004