Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' L 9 REPUBBLICA ITALI5 037 / 0 1 O 8 B 6 E e E t a N , n O I 1 e DEL POPOLO 8 Z p 9 A 1 R e T 6 m S 1 e I 1 t UPREMA DI CASSAZIONE G LA CO - s E i 4 Oggetto s R 2 l . A OPPOSIZIONea a L D SEZIONE PRIMA CIVILE e E 3 h SANGONE T c 2 i N f AMMINISTRATva i . .mi Sigg.ri Magistrati: E d Ill d T S Comp o o E m R m A - Presidente R.G.N. 1800/98 Dott. Pasquale REALE - CAPPUCCIO - Consigliere - Dott. Giammarco Cron.10801 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud. 19/12/2000 SALVAGO Rel. Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL TO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato SCARNATI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FALETTI GIANCARLO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI CAVOUR;
intimato avverso la sentenza n. 258/97 del Pretore di PINEROLO, 2000 depositata il 26/10/97; 2478 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Scarnati, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo;
rigetto del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 18 maggio 1996, AN EL propose opposizione davanti al Pretore di Pinerolo con- tro l'ordinanza n.26/96 con cui il Sindaco del comune di Cavour gli aveva ingiunto il pagamento della somma di £.10.000.000 per avere realizzato nella locale via S.Anna, sottoposta a vincolo paesaggistico, una tettoia con sovrastante orditura in legno senza la prescritta autorizzazione. Ma l'adito Pretore con sentenza del 26 ottobre 1997 ha respinto l'opposizione, rilevando che il EL non aveva in realtà ristrutturato la tettoia preesi- stente, ma aveva realizzato un manufatto nuovo e più ampio, con carattere di stabilità e definitività, di cui non era stata dimostrata la natura pertinenziale, perciò non rientrante fra gli interventi subdelegati al comune con la legge regionale 20 del 1989 2 Per la cassazione di questa sentenza, il EL ha proposto ricorso per due motivi. Il comune di Cavour non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo, il EL denunciando viola- zione dell'art.51 della legge 142 del 1990, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa dall'assessore delegato, invece del sindaco, incompetente ad adottarla poiché la norma detta competenza aveva trasferito ai dirigenti dell'amministrazione, sottraendola agli organi politici. Il motivo è inammissibile. Lo stesso ricorrente, infatti, ha dato atto di avere nell'opposizione dedotto esclusivamente (pag.3) che la costruzione realizzata costituisce un intervento di ma- nutenzione straordinaria non richiedente alcun provve- dimento autorizzatorio di natura ambientale, e compreso in ogni caso fra le violazioni di cui all'art. 13 della legge reg.20/89 (per le quali è prevista una sanzione di £.200.000); per cui la censura relativa all'incompetenza del sindaco (e per esso, dell'assessore l'ordinanza-delegato) ad emettere ingiunzione è stata formulata per la prima volta in questa sede di legittimità, in violazione dei principi 3 che i limiti del giudizio di opposizione a san- zione amministrativa pecuniaria sono invalicabilmen- te segnati dalle deduzioni contenute nell'atto di op- posizione, tempestivamente prospettate, non avendo il giudice dell'opposizione il potere di rilevare vizi di- versi da quelli evidenziati dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, ne' potendo l'incolpato am- pliare in sede di gravame i termini della
contro
- versia, mediante elementi di fatto non menzionati in precedenza, ovvero profili di doglianza non pro- spettati in sede di opposizione dinanzi al pretore. E che d'altra parte, i motivi del ricorso per Cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di me- rito, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove о nuove contesta- zioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio (Cass.12 giugno 1999 n.5809 19 maggio 1999 n. 4852;8 apriel 1998 n.3664). Sicchè resta ivi preclusa la proposizione di doglianze che, modifi- cando la precedente impostazione difensiva, pongono a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli di- versi da quelli fatti valere nel giudizio di merito e prospettino, comunque, questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle preceden- 4 ti fasi processuali (Cass.21 novembre 1995 n. 12020;10 maggio 1995 n. 5106;30 marzo 1995 n.3810). Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo vio- lazione degli art. 13 della legge reg. Piemonte 20/1989 e 13 della legge reg. 56/1977, si duole che il Pretore abbia ritenuto subdelegate ai comuni le sole funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizza- zioni di cui all'art. 7 della legge 1497/1939 per i soli interventi di manutenzione straordinaria, senza consi- derare che la norma regionale aveva attribuito agli en- ti locali anche quelle di ristrutturazione edilizia comprendente pure le opere di demolizione fino alla realizzazione di un organismo edilizio diverso;
e che la sostituzione di una tettoia fatiscente con altra più stabile non poteva averne mutato la natura pertinenzia- le a servizio della casa. Questo motivo è infondato Non è infatti esatto che il Pretore abbia stabilito soltanto che la tettoia realizzata dal ricorrente non rirentrasse -come, invece, aveva sostenuto il EL nell'unico motivo di opposizione formulato- fra le ope- re di manutenzione straordinaria indicate dall'art. 13, 1°comma lett.a) della legge reg.20/1989, le cui funzio- ni amministrative riguardanti il rilascio delle auto- rizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la menzionata normativa regionale ha subdelegato ai comuni. La sentenza impugnata, infatti, ha accertato altre- sì anche attraverso le stesse testimonianze offerte dal ricorrente, che costui non ha ristrutturato affatto la tettoia originaria, aperta almeno su due lati e costi- tuita soltanto da pali in legno con una copertura di lamiere;
ma questa ha demolito ed ha realizzato al suo posto una tettoia nuova e più ampia, con elementi tipo- logici, formali e strutturali diversi (costruzione me- diante sostegni murari e pilastri nonchè orditura peri- metrale in legno con tavolato, pronta per la posa del tetto), perciò avente carattere di maggiore stabilità e di definitività: e, quindi, non più adibita soltanto a servizio dell'azienda agricola e del modesto servizio igienico preesistente. E tanto è sufficiente ad escludere che l'intervento in questione possa rientrare fra le ipotesi previste dalla lett.b) dello stesso art.13, e più in particolare "fra ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze" perché la norma non si conclude con questa espressione, ma prosegue po- nendo un limite all'inclusione delle opere in questione nella categoria sudetta, costituito dalla circostanza che le stesse non debbono comunque comportare 6 "l'abbattimento totale del manufatto": che, invece, il ricorrente non ha contestato di aver eseguito nei ter- mini accertati dal Pretore. Né giova a quest'ultimo la definizione che l'art. 13 della legge reg.Piemonte 56/1977 offre dell'operazione denominata "ristrutturazione edilizia", quale inter- vento "rivolto a trasformare gli organismi edilizi me- diante un insieme sistematico di opere che possono por- tare ad un organismo edilizio in tutto о in parte di- verso dal precedente", (mutuandolo dagli art.31 della legge stat. 457 del 1978 e 7 della legge stat. 94 del 1982), perché ancora una volta la norma aggiunge che ta- possono comprendere soltanto "il ripri-li interventi stino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inseri- mento di nuovi elementi ed impianti”: perciò signifi- cando che deve trattarsi pur sempre di interventi ri- conservare l'organismo edilizio e ad assicurar- volti a ne la funzionalità, e quindi di interventi i quali, co- me quelli di manutenzione straordinaria (da qui l'equiparazione) hanno sempre una finalità conservati- va. Laddove l'abbattimento e la ricostruzione di questo non possono rientrare in ogni caso nel concetto di ri- strutturazione edilizia comprendente il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edifi- 7 cio, volti a trasformare l'organismo edilizio preesi- sempre il stente, perché questo deve tuttavia rimanere medesimo per forma, volume ed altezza. Ed allora correttamente il Pretore ha escluso che l'opera in questione, rientrasse fra gli interventi in- dicati dal menzionato art.13 e quindi dell'art.16,4° comma della legge reg.20/1989; ed ha confermato l'ordinanza impugnata che comprendendola fra le ipotesi di intervento non subdelegate ai Comuni, aveva applicato la più elevata sanzione per essi prevista dal successi- vo 5° comma. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché il comune di Cavour cui la decisione è stata favorevole non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Salvago Pasquale Reale вел yu CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Surse Faui need Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria -5 APR. 2001 IL CANCELLIERE 1 1 Табли 8