Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 7430
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Sentenza 15 gennaio 2002

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È manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 51 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, ove definisce quali rifiuti e li sottopone alla conseguente disciplina i materiali derivanti dall'attività di demolizione e costruzione di edifici per la prospettata disparità di trattamento con le terre e le rocce da scavo, anche quando contaminate, escluse dall'art. 1, comma 17 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici- cd. legge obiettivo) dall'ambito dei rifiuti, nonostante la maggiore pericolosità ambientale di queste ultime, atteso che si tratta di attività e materiali ontologicamente diversi, la cui diversità giustifica la differente disciplina adottata dal legislatore nell'ambito del proprio potere discrezionale.

In tema di gestione dei rifiuti, il provvedimento di confisca dell'area sulla quale risulta realizzata o gestita la discarica non autorizzata non può essere disposto dal giudice, con la sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 51, comma 3,del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, in caso di comproprietà dell'area stessa, allorché i comproprietari non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non avendo l'area una intrinseca criminalità in senso assoluto e potendo essere bonificata dai residui inquinanti.

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi - cd. legge obiettivo), continuano a costituire rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, quelli derivanti da attività di demolizione e costruzione che, incidendo su edifici, sono strutturalmente diverse dall'attività di scavo, che incide su terreni e per i cui prodotti soltanto l'art. 1, comma 17, della citata legge n. 443 prevede la esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22, che li considerava rifiuti speciali o pericolosi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 7430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7430
    Data del deposito : 15 gennaio 2002

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