Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro, soggetto al rito speciale ex art. 414 ss. cod. proc. civ., la produzione della copia notificata del decreto non è richiesta a pena di improcedibilità, non essendo applicabile la disciplina propria delle impugnazioni ed essendo possibile, peraltro, produrre tale documento processuale anche in grado di appello, nelle forme e nei termini stabiliti dagli art. 434 e 436 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI GI, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato JACHIA DUCCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MOLLIFFICIO IMMA S.p.A. già N.G. IMMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO MENICHINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 44/99 del Tribunale di LODI, depositata il 24/02/99 R.G.N. 4.98/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17 ottobre 1994 ER NT chiedeva al TO di Lodi decreto ingiuntivo per la somma di lire 5.390.674 nei confronti della s.r.l. N.G. IMMA.
Esponeva che era stato dipendente di tale società dal 2.5.73 al 31.10.93 e che si era fatto anticipare dalla datrice di lavoro, nel giugno 1989, la somma di lire 15.000.000 sul TFR già maturato, che gli serviva per rimborsare un prestito erogatogli dal datore di lavoro nel 1984. Lamentava che la società, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anziché dedurre dal TFR solo l'importo corrisposto nel 1989, aveva indebitamente trattenuto la somma di lire 5.390.674 a titolo di rivalutazione monetaria maturata sull'importo mutuato nel 1984, nel periodo 1984/1989. Avverso il decreto ingiuntivo, concesso il 25.10.1994 e notificato il 4.11.1994, proponeva tempestiva opposizione la società N.G. IMMA, chiedendo, in via preliminare, la riunione del procedimento ad altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della trattenuta operata nei confronti dei signor NT in occasione della liquidazione del TFR.
Riuniti i due procedimenti, con sentenza del 3/7 giugno 1996 il TO di Lodi rigettava le domande proposte dalla società (di revoca del decreto e di accertamento della legittimità della trattenuta); riteneva che il mutuo erogato a favore del lavoratore nel 1984 non fosse una anticipazione del TFR ma soltanto un prestito personale e che l'anticipazione sul TFR fosse avvenuta soltanto nel 1989.
L'appello della società, cui resisteva il signor NT, veniva accolto dal Tribunale di Lodi con sentenza del 15 gennaio/24 febbraio 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che la somma di lire 15.000.000 fosse stata erogata fin dall'inizio come anticipazione sul trattamento di fine rapporto e non come prestito personale;
dichiaravano, di conseguenza, la legittimità della trattenuta operata sul TFR e revocavano il decreto ingiuntivo opposto;
condannavano il soccombente alle spese dei due gradi di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando quattro motivi di censura, ER NT.
La s.p.a. MOLLIFICIO IMMA, già N.G. IMMA s.r.l., resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice di appello sulle eccezioni proposte, in via subordinata, da parte appellata. Deduce che, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva eccepito la nullità dell'opposizione per totale omissione della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, nonché la improcedibilità della stessa per mancata produzione della copia notificata del decreto opposto. Lamenta che il Tribunale non si è pronunciato su tali eccezioni, riproposte in appello.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c., e conseguente nullità del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo.
Si deduce che, ove si ritenesse che il Tribunale abbia implicitamente rigettato le eccezioni preliminari di parte appellata, tale pronuncia sarebbe illegittima per violazione dell'art. 414 c.p.c., non avendo il giudice di appello rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non conteneva gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa, ma si limitava a far riferimento ad altro giudizio promosso davanti lo stesso TO con ricorso depositato in data 21.10.1994.
Si sottolinea il fatto che tale secondo procedimento, ancorché il relativo ricorso fosse stato depositato il 21.10.1994, doveva considerarsi successivo a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, perché il decreto ingiuntivo era stato notificato il 4.11.1994, mentre il ricorso per l'accertamento della legittimità della trattenuta era stato notificato l'11.11.1994.
Ed il rinvio ad un atto riferentesi a procedimento instaurato successivamente alla pendenza del giudizio per decreto ingiuntivo non può essere considerato sufficiente a determinare la conoscibilità nel contraddittore degli elementi di fatto e di diritto colà dedotti.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 641 c.p.c., in relazione all'art. 415 stesso codice, la difesa del ricorrente deduce la erroneità del mancato accoglimento della eccezione di improcedibilità della opposizione per la mancata produzione, contestualmente al deposito del ricorso, della copia autentica del decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene che l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la produzione della copia autentica del decreto opposto è consentita anche successivamente alla proposizione dell'opposizione e perfino in appello, non può trovare applicazione nelle controversie soggette al rito del lavoro, nelle quali l'opposizione avviene con ricorso depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Assume che la carenza della copia notificata del provvedimento opposto, non consentendo al TO di riscontrare la tempestività dell'opposizione, impediva al giudice di adottare il provvedimento di fissazione di udienza;
il TO avrebbe dovuto, di conseguenza, dichiarare l'inammissibilità, se non l'improcedibilità, dell'opposizione.
Con il quarto motivo la difesa del ricorrente denuncia insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia. Assume che il Tribunale ha ritenuto che la somma di lire 15.000.000 era stata erogata, nel 1983, come anticipazione del TFR, sulla scorta di considerazioni di tipo probabilistico e meramente indiziario, in assenza di risultanze probatorie certe ed in contrasto con alcune risultanze processuali, quali la testimonianza del signor UA, amministratore del tempo, ed il bilancio relativo al 1983, prodotto dalla difesa dell'opposto.
Rileva che nel bilancio del 1983 la somma versata in quell'anno al signor NT non risulta indicata, che la società era in attivo per L. 36.812.884 nei confronti delle banche, che la società non aveva contratto, in quell'anno, alcun mutuo bancario. Aggiunge che il teste UA, pur avendo dichiarato di ricordare di aver utilizzato un fido bancario, aveva riconosciuto di aver redatto personalmente la relazione al bilancio prodotta da controparte.
Assume che da tali elementi emergeva che l'anticipazione del TFR eseguita nel 1989 non fu una mera operazione contabile, ma un adempimento di terzo, un pagamento effettuato per conto del dipendente al signor UA, nella sua qualità di creditore personale dell'avente diritto al TFR;
la somma, infatti, non era uscita dalla società nel 1983, ma era stata erogata personalmente dal suo legale rappresentante.
Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo motivo, osserva la Corte che la mancata pronuncia su eccezioni che erano state già disattese dal giudice di primo grado e la decisione nel merito presuppongono l'implicito rigetto delle stesse;
ed è noto che il vizio di omessa pronuncia, correlato alla violazione dell'art. 112 c.p.c., è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass., 15 maggio 1996 n. 4498; 29 marzo 1995 n. 3693; 3 giugno 1991 n. 6248). Vi è, inoltre, da considerare che le questioni sulle quali si lamenta una esplicita decisione sono questioni di carattere processuale: la dedotta nullità del ricorso in opposizione per la mancanza degli elementi di fatto e di quelli di diritto (art. 414, n. 4, c.p.c.); la inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione per la mancata contestuale produzione, unitamente al deposito del ricorso, della copia notificata del decreto opposto. Sul punto va ricordato quell'orientamento di questa Corte secondo il quale "il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale...non può dar luogo a vizio di omessa pronunzia, il quale attiene al mancato esame delle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla soluzione sollevata dalla parte" (Cass., 19 giugno 1997 n. 5482). Passando, quindi, all'esame delle censure mosse con il secondo e con il terzo motivo, anche di esse va rilevata la infondatezza. L'omessa esposizione, nel ricorso in opposizione, dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (l'unica contestazione che si assume avanzata, con riferimento all'art. 414 c.p.c., nella memoria di costituzione dell'opposto: v. pag 3 del ricorso per cassazione) non comporta alcuna nullità, potendo influire, semmai, sul rigetto della domanda.
Lo stesso ricorrente fa altresì riferimento ad un richiamo, operato dall'opponente, ai fatti ed alle prove indicati in altro giudizio pendente davanti lo stesso giudice, successivamente riunito, ad istanza dell'opponente, a quello di opposizione (come risulta anche dalla sentenza impugnata).
Assume, però, che il fatto che il procedimento invocato nel ricorso in opposizione sia stato instaurato successivamente al procedimento monitorio impedisce la conoscibilità nel contraddittore degli elementi di fatto e di diritto colà dedotti.
L'assunto è infondato.
Per la conoscibilità delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto, contenuti in una controversia vertente sulla stessa materia tra le stesse parti, controversia richiamata nel ricorso introduttivo di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è sufficiente che tale controversia sia già instaurata e nota all'opposto nel momento in cui allo stesso viene notificato il ricorso in opposizione, con il decreto del giudice che fissa l'udienza di discussione.
Nella fattispecie in esame si deduce (pag. 3 del ricorso per cassazione) che il ricorso in opposizione è stato depositato il 16.11.1994 e notificato il 29.11.1994, mentre il ricorso concernente il giudizio diretto ad accertare la legittimità della trattenuta è stato notificato l'11 11 1994 (pag. 7 del ricorso per cassazione). Non si riesce a comprendere perché le ragioni di fatto e gli elementi di diritto contenuti nel ricorso notificato al signor NT l'11 novembre 1994, ricorso richiamato nell'opposizione notificata allo stesso il 29 novembre 1994, non fossero conoscibili per il fatto che il decreto ingiuntivo era stato notificato (il 4.11.1994) prima della notifica (11.11.1994) del ricorso introduttivo del giudizio richiamato in opposizione.
Il secondo motivo va pertanto rigettato.
Ugualmente infondato è il terzo motivo.
La giurisprudenza largamente prevalente della Corte ritiene che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di queste ultime;
che tale produzione, rivolta a dimostrare che il decreto non sia divenuto irrevocabile, deve ritenersi consentita anche in grado di appello, in applicazione dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., riferibile anche ai documenti di carattere processuale;
che, comunque, la mancata produzione di detto documento può spiegare rilievo, ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., solo se la prova stessa del rispetto di detto termine non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo (v. Cass., S.U., 19 aprile 1982 nn. 2387 e 2388; Sez. 2^, 19 ottobre 1988 n. 5678; 25 novembre 1990 n. 435; 16 febbraio 1993 n. 1920; Sez. 1^, 2 giugno 1999 n. 5342). Armonizzando tali principi con le speciali disposizioni che regolano il processo del lavoro, e tenuto conto dell'indirizzo assolutamente maggioritario che ritiene la ammissibilità della produzione in appello di documenti preesistenti, in quanto prove precostituite, purché indicati nei rituali atti di costituzione in appello e depositati unitamente ad essi (v., fra le tante, Cass., S.U., 6 settembre 1990 n. 9199; Sez. Lav., 13 novembre 1992 n. 12233;
23 novembre 1999 n. 655; 4 maggio 2000 n. 5596), questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la copia notificata del decreto ingiuntivo opposto può essere prodotta, nel rito del lavoro, anche in appello, purché sia stata indicata nella comparsa di tempestiva costituzione e depositata unitamente ad essa (Cass., 10 giugno 2000 n. 7948). Alla luce di tale orientamento risulta infondata la tesi, sostenuta con il terzo motivo, della improcedibilità della opposizione proposta dalla società, per la mancata contestuale produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto. Anche il quarto motivo è infondato.
Non è vero che la motivazione del Tribunale si sia fondata esclusivamente su considerazioni di carattere probabilistico ed indiziario.
Il Tribunale ha ritenuto che dalle deposizioni dei testi IO e UA emergesse che la somma di lire 15.000.000 era stata, fin dall'inizio, intesa dalle parti come anticipazione sul trattamento di fine rapporto, pur essendo stata erroneamente imputata a prestito. Ed ha confortato tale convincimento con la considerazione che appariva improbabile che la società, in un momento in cui si trovava in passivo e priva di liquidità, avesse contratto un mutuo con una banca per accordare un prestito cui non era tenuta;
e con l'altro rilievo, che il lavoratore non aveva mai restituito alcuna somma alla datrice di lavoro.
A tale ricostruzione del materiale probatorio la difesa del ricorrente oppone che il bilancio del 1983 evidenziava che la società non era in passivo, ma in attivo di lire 36.812.884 nei confronti delle banche, e che non risultava contratto alcun mutuo con istituti di credito.
Il bilancio del 1983 non risulta, però, costituire punto decisivo della controversia, atteso che lo stesso ricorrente ammette che il teste UA, all'epoca amministratore della società, aveva dichiarato di aver utilizzato un fido bancario per accordare al lavoratore la somma richiesta.
La mancanza di passività risultante dal bilancio non costituisce elemento tale da comportare, se valutato, una diversa soluzione della controversia, atteso che i giudici di appello hanno evidentemente ritenuto di valorizzare le deposizioni dei testi IO e UA, con la relativa affermazione dell'utilizzazione di un fido bancario per la concessione al signor NT della somma richiesta. Tale ricostruzione del fatto non appare illogica e non può, pertanto, essere censurata, in questa sede, attraverso una diversa ricostruzione del merito. Inammissibile, quindi, risulta anche la deduzione che l'amministratore della società, signor UA, avrebbe erogato la somma a titolo personale e non nella veste di legale rappresentante della società datrice di lavoro;
deduzione che si pretende di ricavare da una diversa lettura del materiale probatorio (dalla mancata indicazione in bilancio dell'erogazione della somma), in contrasto con quella operata, sulla scorta delle deposizioni testimoniali ed alla luce di considerazioni di ordine logico, dal Tribunale.
Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso, nei confronti della resistente, delle spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in lire 25.171.51 pari ad Euro 13.00, oltre lire 3.000.000, pari ad Euro 1549,37 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2002