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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19940 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR LA nato a [...] il [...] PU ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NO SI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa LUCIA ODELLO, che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso della AR e l’annullamento della sentenza Penale Sent. Sez. 5 Num. 19940 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/03/2026 2 impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso del PU, con rigetto nel resto. Letta la memoria depositata in data 10 marzo 2026 dal difensore di AR LA che ha insistito nei motivi di ricorso. Letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, depositata dal difensore di PU ER. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto ascritto a ER PU e LA AR al capo 3) dell’imputazione in quanto estinto per intervenuta prescrizione, confermando la statuizione di penale responsabilità pronunciata nei loro confronti per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale loro contestato al capo 1), lett. b) dell’imputazione, commesso nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratore unico dal 24 gennaio 2013 all’11 marzo 2015 (data di cessione della carica ad un prestanome) della fallita società “LASA s.r.l.”. 2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di LA AR si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 216 legge fall. anziché ai sensi dell’art. 217 legge fall., poiché la Corte avrebbe omesso di articolare un accertamento individualizzato del richiesto elemento soggettivo di dolo specifico in capo alla ricorrente, che avrebbe rivestito solo formalmente la carica di amministratore e senza mai avere nella propria disponibilità documenti e contabilità, riconducibili alla sfera del solo PU. La Corte avrebbe dunque omesso di motivare in relazione al dolo dell’amministratore “prestanome” e non spiegherebbe come e perché la ricorrente, priva di dominio di fatto, dovesse essere consapevole delle condotte documentali e in grado di impedirle. 3 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte, nel richiamare per relationem la motivazione del primo grado, avrebbe omesso di motivare in risposta alle doglianze difensive relative all’effettivo dominio del fatto da parte della ricorrente, e alla disponibilità delle scritture contabili in capo alla stessa. Inoltre, i Giudici del merito sarebbero incorsi in una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, stante uno “slittamento” dal paradigma commissivo a quello omissivo con conseguente lesione del diritto di difesa. 3.Il ricorso nell’interesse di ER PU è affidato a due motivi. 3.1. Il primo motivo deduce violazione di lege in relazione agli artt. 20 e 157 cod. pen. poiché la Corte di appello, pur dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ex art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, avrebbe omesso di revocare le pene accessorie di cui all’art. 12 del medesimo decreto legislativo irrogate in primo grado. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 12 cod. proc. pen. poiché la Corte di appello, pur a fronte di specifico motivo di appello, avrebbe omesso di motivare in relazione all’elemento soggettivo di dolo specifico richiesto ai fini di condanna per la fattispecie asseritamente violata. La Corte avrebbe infatti motivato descrivendo una serie di elementi asseritamente indicativi dell’elemento materiale del reato, principalmente concentrati sulla mancata consegna di libri (dei quali non è mai stata raggiunta la prova dell’esistenza), omettendo di concretizzare l’accertamento del dolo specifico richiesto dalla norma in capo al ricorrente. Considerato in diritto 1.Il ricorso della AR merita accoglimento, mentre quello del PU deve essere respinto. 2. I motivi di ricorso proposti nell’interesse di AR LA, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati, per quanto di ragione. 4 2.1. L’oggetto sostanziale dell’imputazione, nonostante la formulazione letterale apparentemente “alternativa” (“allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o al altri un ingiusto profitto, sottraevano o distruggevano i libri e le altre scritture contabili, ovvero li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”), è la mancata ostensione dell’intero impianto contabile agli organi fallimentari – declinata, appunto, nei termini di sottrazione o distruzione delle scritture - e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta (da ultimo, Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, [...], Rv. 287175), costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi” (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [...], Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, [...], Rv.279179). L’indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare – a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l’omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;
l’”omissione” connota l’”inesistenza” degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all’occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia;
invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all’integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all’art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all’art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata – quanto all’elemento soggettivo - dal dolo generico di “fraudolenza”, inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, [...], Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, [...], Rv. 276650). Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare – in questi 5 termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [...], Rv. 252992). 2.2. La sentenza di primo grado, nell’apprezzare l’avvenuta soppressione e sottrazione dell’impianto contabile (ritenuto in parte esistente, perché rinvenuto, tramite controlli incrociati, presso i fornitori ed i clienti, emittenti e destinatari delle fatture relative alle operazioni compiute con la fallita) ha correttamente ricondotto la condotta contestata, quanto all’elemento oggettivo, al paradigma della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica. A proposito, invece, dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolo specifico, si è espressa, dapprima, con enunciati contraddittori, perché, da un lato, ha affermato (pag.7) che «la AR, amministratrice di diritto con PULLIERO come amministratore occulto di cui si parlerà a seguire, poneva in essere diverse condotte sintomatiche della volontà di occultare ai creditori vicende interne della società ed agendo con una serie di comportamenti che ricorrono tipicamente in un contesto di bancarotta fraudolenta»; a seguire, ha elencato tali indicatori, costituiti dal formale passaggio di consegne a cittadino cinese irreperibile, immediatamente prima del fallimento;
dalla sottoscrizione del bilancio del 2013, illustrativo di una situazione economica non dissestata, dunque inveritiera;
dall’inesistenza di beni immobili intestati alla società e, infine, dall’esito infruttuoso dell’accesso del curatore fallimentare presso i locali dell’impresa. Subito dopo, però, ha sostenuto (pag.8) che «in ipotesi di distruzione delle scritture, occultate al Fisco […], si impone (la n.d.r.) verifica del dolo generico richiesto dalla norma, verifica che ha avuto esito positivo per quanto sopra ricostruito e per le contestuali violazioni fiscali, poste in essere in quell’annualità di gestione AR (trattasi di mancata presentazione per l’anno 2013, periodo di gestione AR dal marzo 2013)». Ancora, con incedere parimenti poco perspicuo e comunque incoerente con le prime proposizioni, nell’occuparsi della posizione rivestita dalla ricorrente in 6 ambito societario, ha sottolineato (pag.12, v. anche pag.13) che costei «disponeva della documentazione contabile la quale veniva fornita alla Guardia di Finanza in sede di accertamento […] Non è dunque mera prestanome estranea totalmente alle vicende della società ma testa di legno compiacente e concorde con i desiderata del PULLIERO, il reale dominus di LASA”; nel proseguo (pag.13), traslata dunque la condotta penalmente rilevante dell’amministratrice sul piano omissivo (ed è da escludersi che vi sia violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, nel caso di imputazione a titolo di concorso dell'amministratore formale con l'amministratore di fatto e di condanna del primo a titolo di omesso impedimento della condotta materialmente posta in essere dall'amministratore di fatto, quando i fatti di bancarotta fraudolenta descritti in imputazione non siano mutati: cfr., in tema di bancarotta fraudolenta documentale, Sez.5, n. 38918 del 18/03/2015, Baruffaldi, n.m.) per inosservanza dei doveri di vigilanza e di controllo sull’operato dell’amministratore occulto PU, ha richiamato, a conforto, un precedente di questa Corte che attiene, tuttavia, all’ipotesi di concorso dell’amministratore formale nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, ascrivibile al gestore di fatto dell’impresa fallita, perché pretendere, quanto al coefficiente psicologico dell’amministratore di diritto, la dimostrazione dell’effettiva e concreta consapevolezza dello “stato” delle scritture presuppone non solo l’esistenza dell’apparato contabile, ma anche la sua messa a disposizione degli organi fallimentari, che l’abbiano poi compulsato e ne abbiano tratto evidenze di inattendibilità ed intrinseca irregolarità. Ed invero, con specifico riferimento ai caratteri del dolo della bancarotta fraudolenta documentale, nell'ipotesi in cui il reato sia attribuito all'amministratore formale che si riveli essere mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, è illuminante il dictum di Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, che in motivazione ha chiarito che «questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, [...], Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, [...], non massimata;
Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, [...], non massimata;
Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, [...], non massimata)». Pertanto, ove tra gli elementi costitutivi della fattispecie tipica sia richiesto il dolo specifico, è indispensabile che l’elemento soggettivo del titolare della posizione di garanzia, l’amministratore formale, che ometta di adempiere agli obblighi di vigilanza sull’operato altrui, di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen. (Sez.5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133), sia animato dalla rappresentazione del fine di trarne profitto o di provocare nocumento ai creditori. A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, né che tale sia l’obbiettivo peculiare che egli si sia prefigurato, ma è necessario che l’amministratore formale, nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato, sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e, ciononostante, decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, [...], Rv. 286640 – 01; Sez.5, n. 8105 del 27/01/2026, Rullo, n.m.). 2.3. Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie – come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare il principio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione ad 8 indicatori ulteriori ed integrativi rispetto all’irreperibilità del fallito (sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). 2.4. La sentenza di secondo grado, in parziale difformità rispetto alle considerazioni svolte dai primi giudici, ha ritenuto (pag.13), per un verso, che l’amministratore unico AR LA non curasse materialmente la documentazione contabile, in quanto “gestita esclusivamente da PU” e ne ha riconnesso l’affermazione di reità ad un contegno omissivo;
per altro verso, con inferenze adesive al ragionamento sviluppato in primo grado, ha valutato esauriente la prova del dolo generico, “in forma diretta o eventuale” (ancorato anche a “consapevolezza generica di illiceità nella gestione di fatto”) e ha menzionato una massima giurisprudenziale (Sez.5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda) riferita alla punibilità del concorso dell’amministratore formale nel reato di bancarotta fraudolenta documentale materialmente commesso dall’amministratore di fatto, a sua volta nella connotazione a dolo generico perché riguardante le manipolazioni contabili delle società cc.dd. cartiere. 2.5. Alla luce delle direttrici ermeneutiche cristallizzate dalla giurisprudenza di legittimità e della configurazione tendenzialmente omissiva del contributo concorsuale assegnato alla ricorrente, sia pure con accenti non sempre lineari, dalle decisioni in rassegna, il corredo motivazionale delle sentenze del duplice grado di merito risulta marcatamente lacunoso a riguardo della componente rappresentativa del dolo che, per la particolare tipologia del reato contestato, deve fondare la responsabilità del soggetto che abbia formalmente assunto la carica di amministratore e di cui si deve dare conto, al di là dal dato oggettivo dell’occultamento o della mancata consegna della contabilità. 3. Il primo motivo del ricorso di PU ER non è fondato. Secondo i principi più volte affermati da questo giudice di legittimità, una volta estinto il reato vengono meno anche le pene accessorie. Ed invero, le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa, con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez.2, n. 38345 del 26/05/2016, Seye, Rv.268239; Sez.6, n. 18256 del 25/05/2015, Zelli e altri, Rv. 263280; Sez. 2, n. 11033 del 03/03/2005 - dep. 21/03/2005, Ndiaye, Rv. 231050; Sez. U, n. 7 del 20/04/1994 P.M. in proc. Volpe Rv. 197537). 9 La sentenza impugnata ha dichiarato il reato tributario di cui al capo 3) estinto per prescrizione senza sancire esplicitamente la rimozione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d. lgs. n. 74 del 2000, ma tale effetto, come si evince dall’orientamento costante di questa Corte, consegue ex lege alla declaratoria di estinzione del reato, sì da rendere ultronea la relativa statuizione nel dispositivo della decisione. 4.Il secondo motivo del ricorso del PU è, a sua volta, infondato. A tale proposito, il tessuto espositivo della doppia conforme appaga, nel complesso, il grado giustificativo dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, vuoi al cospetto dell’insieme degli elementi predicati a sostegno del ruolo di amministratore di fatto della fallita e della Licofer d.o.o. (non contestata dai motivi di ricorso), vuoi per quanto concerne l’esplicitato accostamento logico tra la soppressione o l’occultamento dei documenti contabili e lo scopo di ricavarne un profitto e di precludere ai creditori la possibilità di compiuta ricostruzione dell’attivo aggredibile in sede concorsuale. La riferibilità a PU delle due società, pacificamente coinvolte in un meccanismo di “frodi carosello” in danno dell’Erario, in uno con i riflessi prodotti sulla voragine dell’ingravescente peso debitorio e sulla riscontrata sottrazione di ricavi di considerevole entità al recupero tributario, è stata congruamente collegata alla strumentalità delle lacune contabili, destinate proprio al nascondimento dei profitti accumulati, derivanti dall’attività illecita (pag. 7 sentenza di secondo grado;
pag.11 sentenza di primo grado); e l’apporto del prevenuto al conseguimento della finalità di disfarsi dei riscontri contabili delle operazioni commerciali è stato appropriatamente descritto, quando le pronunce di merito si sono occupate della necessità di rielaborarle con il ricorso ai controlli incrociati e ripercorso gli esiti della perquisizione eseguita nella sua abitazione, che hanno consentito di sequestrare documenti rilevanti in ottica ricostruttiva (pag.9 sentenza di primo grado, pag. 6 sentenza di appello). La ragione di ricorso si rivela in gran parte generica e ridotta a mera nota di dissenso, perché elusiva dell’indispensabile dialogo critico con le emergenze in tal senso esaltate, orientata, semplicisticamente, a veicolare ogni responsabilità sulla coimputata AR sul presupposto della qualifica formale assunta in ambito societario e dei relativi obblighi di legge e, in definitiva, a sollecitare una diversa chiave di lettura dei fatti e delle risultanze probatorie, operazione non autorizzata in sede di legittimità (ex multis, Sez. U n. 6402 del 10 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205621- 01). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AR LA con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che ne rivaluterà integralmente la posizione, nel rispetto dei criteri interpretativi ricordati, in piena libertà di giudizio;
il ricorso promosso nell’interesse del PU deve essere invece rigettato, con la conseguente sua condanna, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR LA, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta il ricorso di PU ER, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO SI IA OS AN OL
udita la relazione svolta dal Consigliere NO SI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa LUCIA ODELLO, che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso della AR e l’annullamento della sentenza Penale Sent. Sez. 5 Num. 19940 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/03/2026 2 impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso del PU, con rigetto nel resto. Letta la memoria depositata in data 10 marzo 2026 dal difensore di AR LA che ha insistito nei motivi di ricorso. Letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, depositata dal difensore di PU ER. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto ascritto a ER PU e LA AR al capo 3) dell’imputazione in quanto estinto per intervenuta prescrizione, confermando la statuizione di penale responsabilità pronunciata nei loro confronti per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale loro contestato al capo 1), lett. b) dell’imputazione, commesso nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratore unico dal 24 gennaio 2013 all’11 marzo 2015 (data di cessione della carica ad un prestanome) della fallita società “LASA s.r.l.”. 2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di LA AR si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 216 legge fall. anziché ai sensi dell’art. 217 legge fall., poiché la Corte avrebbe omesso di articolare un accertamento individualizzato del richiesto elemento soggettivo di dolo specifico in capo alla ricorrente, che avrebbe rivestito solo formalmente la carica di amministratore e senza mai avere nella propria disponibilità documenti e contabilità, riconducibili alla sfera del solo PU. La Corte avrebbe dunque omesso di motivare in relazione al dolo dell’amministratore “prestanome” e non spiegherebbe come e perché la ricorrente, priva di dominio di fatto, dovesse essere consapevole delle condotte documentali e in grado di impedirle. 3 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte, nel richiamare per relationem la motivazione del primo grado, avrebbe omesso di motivare in risposta alle doglianze difensive relative all’effettivo dominio del fatto da parte della ricorrente, e alla disponibilità delle scritture contabili in capo alla stessa. Inoltre, i Giudici del merito sarebbero incorsi in una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, stante uno “slittamento” dal paradigma commissivo a quello omissivo con conseguente lesione del diritto di difesa. 3.Il ricorso nell’interesse di ER PU è affidato a due motivi. 3.1. Il primo motivo deduce violazione di lege in relazione agli artt. 20 e 157 cod. pen. poiché la Corte di appello, pur dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ex art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, avrebbe omesso di revocare le pene accessorie di cui all’art. 12 del medesimo decreto legislativo irrogate in primo grado. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 12 cod. proc. pen. poiché la Corte di appello, pur a fronte di specifico motivo di appello, avrebbe omesso di motivare in relazione all’elemento soggettivo di dolo specifico richiesto ai fini di condanna per la fattispecie asseritamente violata. La Corte avrebbe infatti motivato descrivendo una serie di elementi asseritamente indicativi dell’elemento materiale del reato, principalmente concentrati sulla mancata consegna di libri (dei quali non è mai stata raggiunta la prova dell’esistenza), omettendo di concretizzare l’accertamento del dolo specifico richiesto dalla norma in capo al ricorrente. Considerato in diritto 1.Il ricorso della AR merita accoglimento, mentre quello del PU deve essere respinto. 2. I motivi di ricorso proposti nell’interesse di AR LA, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati, per quanto di ragione. 4 2.1. L’oggetto sostanziale dell’imputazione, nonostante la formulazione letterale apparentemente “alternativa” (“allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o al altri un ingiusto profitto, sottraevano o distruggevano i libri e le altre scritture contabili, ovvero li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”), è la mancata ostensione dell’intero impianto contabile agli organi fallimentari – declinata, appunto, nei termini di sottrazione o distruzione delle scritture - e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta (da ultimo, Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, [...], Rv. 287175), costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi” (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [...], Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, [...], Rv.279179). L’indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare – a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l’omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;
l’”omissione” connota l’”inesistenza” degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all’occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia;
invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all’integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all’art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all’art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata – quanto all’elemento soggettivo - dal dolo generico di “fraudolenza”, inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, [...], Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, [...], Rv. 276650). Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare – in questi 5 termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [...], Rv. 252992). 2.2. La sentenza di primo grado, nell’apprezzare l’avvenuta soppressione e sottrazione dell’impianto contabile (ritenuto in parte esistente, perché rinvenuto, tramite controlli incrociati, presso i fornitori ed i clienti, emittenti e destinatari delle fatture relative alle operazioni compiute con la fallita) ha correttamente ricondotto la condotta contestata, quanto all’elemento oggettivo, al paradigma della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica. A proposito, invece, dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolo specifico, si è espressa, dapprima, con enunciati contraddittori, perché, da un lato, ha affermato (pag.7) che «la AR, amministratrice di diritto con PULLIERO come amministratore occulto di cui si parlerà a seguire, poneva in essere diverse condotte sintomatiche della volontà di occultare ai creditori vicende interne della società ed agendo con una serie di comportamenti che ricorrono tipicamente in un contesto di bancarotta fraudolenta»; a seguire, ha elencato tali indicatori, costituiti dal formale passaggio di consegne a cittadino cinese irreperibile, immediatamente prima del fallimento;
dalla sottoscrizione del bilancio del 2013, illustrativo di una situazione economica non dissestata, dunque inveritiera;
dall’inesistenza di beni immobili intestati alla società e, infine, dall’esito infruttuoso dell’accesso del curatore fallimentare presso i locali dell’impresa. Subito dopo, però, ha sostenuto (pag.8) che «in ipotesi di distruzione delle scritture, occultate al Fisco […], si impone (la n.d.r.) verifica del dolo generico richiesto dalla norma, verifica che ha avuto esito positivo per quanto sopra ricostruito e per le contestuali violazioni fiscali, poste in essere in quell’annualità di gestione AR (trattasi di mancata presentazione per l’anno 2013, periodo di gestione AR dal marzo 2013)». Ancora, con incedere parimenti poco perspicuo e comunque incoerente con le prime proposizioni, nell’occuparsi della posizione rivestita dalla ricorrente in 6 ambito societario, ha sottolineato (pag.12, v. anche pag.13) che costei «disponeva della documentazione contabile la quale veniva fornita alla Guardia di Finanza in sede di accertamento […] Non è dunque mera prestanome estranea totalmente alle vicende della società ma testa di legno compiacente e concorde con i desiderata del PULLIERO, il reale dominus di LASA”; nel proseguo (pag.13), traslata dunque la condotta penalmente rilevante dell’amministratrice sul piano omissivo (ed è da escludersi che vi sia violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, nel caso di imputazione a titolo di concorso dell'amministratore formale con l'amministratore di fatto e di condanna del primo a titolo di omesso impedimento della condotta materialmente posta in essere dall'amministratore di fatto, quando i fatti di bancarotta fraudolenta descritti in imputazione non siano mutati: cfr., in tema di bancarotta fraudolenta documentale, Sez.5, n. 38918 del 18/03/2015, Baruffaldi, n.m.) per inosservanza dei doveri di vigilanza e di controllo sull’operato dell’amministratore occulto PU, ha richiamato, a conforto, un precedente di questa Corte che attiene, tuttavia, all’ipotesi di concorso dell’amministratore formale nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, ascrivibile al gestore di fatto dell’impresa fallita, perché pretendere, quanto al coefficiente psicologico dell’amministratore di diritto, la dimostrazione dell’effettiva e concreta consapevolezza dello “stato” delle scritture presuppone non solo l’esistenza dell’apparato contabile, ma anche la sua messa a disposizione degli organi fallimentari, che l’abbiano poi compulsato e ne abbiano tratto evidenze di inattendibilità ed intrinseca irregolarità. Ed invero, con specifico riferimento ai caratteri del dolo della bancarotta fraudolenta documentale, nell'ipotesi in cui il reato sia attribuito all'amministratore formale che si riveli essere mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, è illuminante il dictum di Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, che in motivazione ha chiarito che «questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, [...], Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, [...], non massimata;
Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, [...], non massimata;
Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, [...], non massimata)». Pertanto, ove tra gli elementi costitutivi della fattispecie tipica sia richiesto il dolo specifico, è indispensabile che l’elemento soggettivo del titolare della posizione di garanzia, l’amministratore formale, che ometta di adempiere agli obblighi di vigilanza sull’operato altrui, di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen. (Sez.5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133), sia animato dalla rappresentazione del fine di trarne profitto o di provocare nocumento ai creditori. A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, né che tale sia l’obbiettivo peculiare che egli si sia prefigurato, ma è necessario che l’amministratore formale, nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato, sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e, ciononostante, decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, [...], Rv. 286640 – 01; Sez.5, n. 8105 del 27/01/2026, Rullo, n.m.). 2.3. Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie – come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare il principio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione ad 8 indicatori ulteriori ed integrativi rispetto all’irreperibilità del fallito (sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). 2.4. La sentenza di secondo grado, in parziale difformità rispetto alle considerazioni svolte dai primi giudici, ha ritenuto (pag.13), per un verso, che l’amministratore unico AR LA non curasse materialmente la documentazione contabile, in quanto “gestita esclusivamente da PU” e ne ha riconnesso l’affermazione di reità ad un contegno omissivo;
per altro verso, con inferenze adesive al ragionamento sviluppato in primo grado, ha valutato esauriente la prova del dolo generico, “in forma diretta o eventuale” (ancorato anche a “consapevolezza generica di illiceità nella gestione di fatto”) e ha menzionato una massima giurisprudenziale (Sez.5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda) riferita alla punibilità del concorso dell’amministratore formale nel reato di bancarotta fraudolenta documentale materialmente commesso dall’amministratore di fatto, a sua volta nella connotazione a dolo generico perché riguardante le manipolazioni contabili delle società cc.dd. cartiere. 2.5. Alla luce delle direttrici ermeneutiche cristallizzate dalla giurisprudenza di legittimità e della configurazione tendenzialmente omissiva del contributo concorsuale assegnato alla ricorrente, sia pure con accenti non sempre lineari, dalle decisioni in rassegna, il corredo motivazionale delle sentenze del duplice grado di merito risulta marcatamente lacunoso a riguardo della componente rappresentativa del dolo che, per la particolare tipologia del reato contestato, deve fondare la responsabilità del soggetto che abbia formalmente assunto la carica di amministratore e di cui si deve dare conto, al di là dal dato oggettivo dell’occultamento o della mancata consegna della contabilità. 3. Il primo motivo del ricorso di PU ER non è fondato. Secondo i principi più volte affermati da questo giudice di legittimità, una volta estinto il reato vengono meno anche le pene accessorie. Ed invero, le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa, con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez.2, n. 38345 del 26/05/2016, Seye, Rv.268239; Sez.6, n. 18256 del 25/05/2015, Zelli e altri, Rv. 263280; Sez. 2, n. 11033 del 03/03/2005 - dep. 21/03/2005, Ndiaye, Rv. 231050; Sez. U, n. 7 del 20/04/1994 P.M. in proc. Volpe Rv. 197537). 9 La sentenza impugnata ha dichiarato il reato tributario di cui al capo 3) estinto per prescrizione senza sancire esplicitamente la rimozione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d. lgs. n. 74 del 2000, ma tale effetto, come si evince dall’orientamento costante di questa Corte, consegue ex lege alla declaratoria di estinzione del reato, sì da rendere ultronea la relativa statuizione nel dispositivo della decisione. 4.Il secondo motivo del ricorso del PU è, a sua volta, infondato. A tale proposito, il tessuto espositivo della doppia conforme appaga, nel complesso, il grado giustificativo dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, vuoi al cospetto dell’insieme degli elementi predicati a sostegno del ruolo di amministratore di fatto della fallita e della Licofer d.o.o. (non contestata dai motivi di ricorso), vuoi per quanto concerne l’esplicitato accostamento logico tra la soppressione o l’occultamento dei documenti contabili e lo scopo di ricavarne un profitto e di precludere ai creditori la possibilità di compiuta ricostruzione dell’attivo aggredibile in sede concorsuale. La riferibilità a PU delle due società, pacificamente coinvolte in un meccanismo di “frodi carosello” in danno dell’Erario, in uno con i riflessi prodotti sulla voragine dell’ingravescente peso debitorio e sulla riscontrata sottrazione di ricavi di considerevole entità al recupero tributario, è stata congruamente collegata alla strumentalità delle lacune contabili, destinate proprio al nascondimento dei profitti accumulati, derivanti dall’attività illecita (pag. 7 sentenza di secondo grado;
pag.11 sentenza di primo grado); e l’apporto del prevenuto al conseguimento della finalità di disfarsi dei riscontri contabili delle operazioni commerciali è stato appropriatamente descritto, quando le pronunce di merito si sono occupate della necessità di rielaborarle con il ricorso ai controlli incrociati e ripercorso gli esiti della perquisizione eseguita nella sua abitazione, che hanno consentito di sequestrare documenti rilevanti in ottica ricostruttiva (pag.9 sentenza di primo grado, pag. 6 sentenza di appello). La ragione di ricorso si rivela in gran parte generica e ridotta a mera nota di dissenso, perché elusiva dell’indispensabile dialogo critico con le emergenze in tal senso esaltate, orientata, semplicisticamente, a veicolare ogni responsabilità sulla coimputata AR sul presupposto della qualifica formale assunta in ambito societario e dei relativi obblighi di legge e, in definitiva, a sollecitare una diversa chiave di lettura dei fatti e delle risultanze probatorie, operazione non autorizzata in sede di legittimità (ex multis, Sez. U n. 6402 del 10 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205621- 01). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AR LA con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che ne rivaluterà integralmente la posizione, nel rispetto dei criteri interpretativi ricordati, in piena libertà di giudizio;
il ricorso promosso nell’interesse del PU deve essere invece rigettato, con la conseguente sua condanna, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR LA, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta il ricorso di PU ER, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO SI IA OS AN OL