Sentenza 26 maggio 2016
Massime • 1
Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui disponeva la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 475 cod. pen., pur in presenza della dichiarazione di prescrizione relativa al reato di cui all'art. 474 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2016, n. 38345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38345 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2016 |
Testo completo
38345 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/05/2016 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. ANTONIO PRESTIPINO Presidente SENTENZA N. 1388 dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - - Rel. Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI REGISTRO GENERALE dott. LUCIA AIELLI - Consigliere N. 26997/2015 dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YE MA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza n. 479/2012 della CORTE di APPELLO di GENOVA del 18/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA DEL 26/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio relativamente alla pena accessoria 1 RITENUTO IN FATTO 1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova che in data 22/4/2009 aveva riconosciuto la penale responsabilità di EY AD in ordine ai reati di commercio di prodotti con segni falsi (capo a) e ricettazione (capo B), la Corte di Appello di Genova con sentenza del 18/11/2014 ha dichiarato non doversi procedere in relazione al primo dei predetti reati per intervenuta prescrizione, ed ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Ricorre per cassazione il EY, a mezzo del suo difensore, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 20 e 475 cod. pen. per non avere la Corte territoriale eliminato la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna prevista dall'art. 475 cod. pen. pur prosciogliendo per prescrizione il ricorrente dal reato di cui all'art. 474 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, atteso che l'art. 36 cod. pen. prevede l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza su uno o più giornali designati dal giudice - oggi sul sito internet del Ministero della giustizia, ex art. 67 L. 18 giugno 2009, n. 69 - nel caso di condanna all'ergastolo o negli altri casi determinati dalla legge e, tra questi, l'art. 475 cod. pen. prescrive la pubblicazione della sentenza nel caso di condanna "per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti". La disciplina della pubblicazione della sentenza di condanna non fa eccezione, pertanto, al principio secondo cui le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (sez. 2, n. 18256 del 25/2/2015, Rv. 263280): conseguentemente, in considerazione del proscioglimento del EY dal reato di cui all'art. 474 cod. pen. per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione della pena accessoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena accessoria che A I R E elimina. L L E C N A 6 C . 1 Così deliberato in camera di consiglio, il 26 maggio 2016 0 N o E t I 2 n R i . O E p T T la E A L T o Il Presidente S L Il Consigliere estensore I C E S Do Luciano Imperiali 5 O dott. Antonio Prestipino e C P l 1 ie N E ၁ i 2 A n D a g C g L D I O