Sentenza 16 gennaio 1998
Massime • 1
La contravvenzione di cui all'art.1161 cod.nav. ha natura di reato permanente, la cui consumazione coincide con il cessare della permanenza.Ciò si verifica con il venire meno dell'abusiva occupazione a seguito di sgombero del bene o con il rilascio di concessione demaniale o con la condanna dell'imputato in primo grado. Quanto sopra anche nell'ipotesi in cui l'occupazione sia avvenuta con la costruzione di un manufatto che l'agente continui ad usare anche dopo che sia passato in proprietà della P.A., in quanto l'uso del bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/1998, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE Presidente del 16/1/1998
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 93
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 20503/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
EA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Siracusa in data 11 Ottobre '95;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. C. Di Zenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Siracusa in data 11/10/'95 UE EA veniva condannato alla pena di L. 500.000 di ammenda in quanto colpevole del reato previsto dall'art. 1161 del codice della navigazione, contestatogli per avere arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo, in località "Arenella- Costa del Sole" di Siracusa, mediante gettata di calcestruzzo per una discesa a mare, come accertato il 4/5/'89.
Affermava, fra l'altro, il Pretore che la responsabilità dell'imputato, in ordine alla contravvenzione ascrittagli, è provata dalle deposizioni dei verbalizzanti e dai documenti in atti acquisiti.
Puntualizzava, il Giudice di merito:
a) che dalla deposizione del teste DEAN - operaio il quale aveva materialmente costruito la discesa a mare - era emerso che l'opera gli era stata commissionata dal EA e da altre persone a lui sconosciute e che il primo si era assunto la responsabilità di tutto;
b) che l'essere stata la esecuzione dell'opera richiesta da più persone spiegava che alcune di loro - GI EN e TE GR - erano state per lo stesso fatto condannate con decreto penale non opposto, il che non creava preclusione processuale alcuna nei confronti del EA e spiegava altresì che la firma figurante su una delle bolle di consegna del calcestruzzo non fosse del EA, proprio perché apparteneva ad altro dei committenti del materiale;
c) che la dedotta mancanza di interesse del EA alla esecuzione della discesa a mare di che trattasi - in quanto essa non era stata realizzata in corrispondenza della di lui casa - andava disattesa perché, come detto dai testi IU e DEAN, detta passerella, pur essendo stata costruita a circa 25/30 metri dalla villa dell'imputato per le asperità del terreno, era l'unica da lui utilizzabile per la discesa a mare, essendo le altre due esistenti in zona molto lontane;
d) che il reato del quale l'imputato deve rispondere ha carattere permanente ed, essendo la occupazione del terreno demaniale ancora in atto alla data del 12/10/92, come riferito dal teste NI TA, esso non era ancora prescritto.
Avverso tale decisione il difensore del EA proponeva appello per dedurre e chiedere:
a) la nullità, per violazione dello art. 495 c.p.p., della ordinanza con cui il Pretore aveva revocato, "inaudita altera parte", il provvedimento di ammissione del teste US GI, incluso nella lista tempestivamente presentata;
b) la inutilizzabilità della deposizione del DEAN perché, avendo egli ammesso di avere eseguito la gettata per la realizzazione della discesa a mare, avrebbe dovuto essere indiziato di concorso nel reato ascritto al EA e la di lui testimonianza non avrebbe dovuto essere ulteriormente assunta senza difensore;
c) la erronea valutazione delle prove sia documentali, che testimoniali - in atti - in quanto indiziarie ed equivoche e la violazione del principio del "ne bis in idem" essendo state, per lo stesso fatto, condannate altre persone;
d) la prescrizione del reato, istantaneo con effetti permanenti, risalendo il fatto al Maggio '89 e, in subordine, la dichiarazione di estinzione di esso per amnistia.
La Corte di Appello di Catania, cui gli atti erano stati inviati, rilevato trattarsi di impugnazione avverso sentenza inappellabile, a mente dell'art. 593 co. ult. c.p.p., perche' di condanna, per contravvenzione, a pena solo pecuniaria, con ordinanza del 5/5/'97, qualificava la stessa come ricorso per Cassazione e disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte, per l'ulteriore corso.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Il provvedimento di revoca della ordinanza con cui, fra gli altri testi addotti dalla difesa dell'imputato era stato ammesso GI US, fu adottato nel corso della udienza dell'11/10/'95, in presenza del difensore del EA - che nulla oppose al riguardo e concluse chiedendo la assoluzione del proprio assistito ed, in via subordinata, la estinzione del reato per prescrizione -, avendo il Pretore ritenuto che dalla istruttoria dibattimentale fossero emersi già sufficienti elementi per decidere.
Detto provvedimento è stato legittimamente adottato, a norma dell'art. 190 co. 1 c.p.p., avendo il Giudice di merito ritenuto che la escussione del US fosse divenuta superflua e non rilevante. Anche la seconda delle censure mosse alla impugnata sentenza - con cui è stata dedotta la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste DEAN perché sentito in assenza di difensore sebbene per quello che affermava avesse assunto la veste di indiziato - è infondata.
Invero, a parte la considerazione che il Pretore ritenne che dalla deposizione del DEAN non emergessero fatti indizianti a carico di lui, va rilevato come le dichiarazioni rese da un soggetto che, pur dovendo assumere la veste di imputato o indagato, sia stato - ciò nonostante - interrogato in assenza del difensore, non sono utilizzabili, ex art. 63 co. 2 c.p.p., soltanto nei confronti del dichiarante, perché non vi è ragione per escluderne l'utilizzabilità nei riguardi di terzi, essendo la norma ispirata alla tutela del diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini (conf. Cass. sez. III, 20/9/'94, Ronconi;
sez. VI, 20/5/'93, Di Tommaso e 30/5/'91, Zampano;
sez. I, 2/4/'91, Bruno). La terza delle censure mosse alla impugnata decisione è inammissibile perché mira ad una nuova e diversa valutazione, in fatto, delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.
Il Giudice di merito ha indicato le ragioni, per le quali è pervenuto alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, con motivazione adeguata, logica e giuridicamente corretta, come tale incensurabile. Da ultimo, la contravvenzione di cui allo art. 1161 del codice della navigazione ha natura di reato permanente la cui consumazione coincide con il cessare della permanenza, il che si verifica col venir meno dell'abusiva occupazione a seguito di sgombero del bene o col rilascio di concessione demaniale in sanatoria o con la condanna dell'imputato in primo grado, anche nell'ipotesi in cui la occupazione sia avvenuta con la costruzione di un manufatto che lo agente continui ad usare anche dopo che sia passato in proprietà della P.A., in quanto l'uso del bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso di esso (conf. Cass. sez. III, 4/12/'95 Coppola).
Nel caso di specie, dunque, la permanenza del reato del quale il EA è chiamato a rispondere deve ritenersi cessata alla data - 11/10/'95 - della sentenza pretorile di condanna, sicché la contravvenzione in esame non è ancora prescritta, ne' rientra fra quelle amnistiabili.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da UE EA avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Siracusa in data 11 Ottobre '95 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998